Decurtazione dei punti sulla patente: il ricorso va presentato al Giudice di Pace (Consiglio di Stato, Sentenza 9 gennaio 2020, n. 176).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

con l’intervento dei magistrati:

Paolo Giovanni Nicolo’ Lotti, Presidente FF

Fulvio Rocco, Consigliere

Giancarlo Luttazi, Consigliere, Estensore

Francesco Frigida, Consigliere

Cecilia Altavista, Consigliere

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso avente numero di registro generale 7003 del 2009, proposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

contro

il sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Vittorio Guarnati e Massimo Colarizi, e presso quest’ultimo elettivamente domiciliato in Roma, via Panama n. 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto n. -OMISSIS-, resa tra le parti e concernente revoca della patente di guida e atti correlati.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del sig. -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2019 il Cons. Giancarlo Luttazi e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Generoso Di Leo e l’avvocato Massimo Colarizi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con atto d’appello notificato al sig. -OMISSIS- in data 22 luglio 2009 (data di spedizione) e depositato in data 18 agosto 2009 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha impugnato la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, resa con rito abbreviato, n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, la quale ha accolto, con condanna del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alle spese, il ricorso n. 185/2009, proposto dal suddetto sig. -OMISSIS- per l’annullamento dei seguenti atti:

– la riduzione di 20 punti-patente conseguentemente ai fatti del -OMISSIS- (fermato e sottoposto a controllo il veicolo alla guida del quale era il sig. -OMISSIS-, egli, risultato negativo al test dell’etilometro ma ritenuto in stato di -OMISSIS-dai carabinieri operanti, si rifiutava di sottoporsi ad ulteriori test in sede ospedaliera; e ne conseguiva ad opera degli operanti la stesura del verbale di accertamento del reato di cui all’art. 187, comma 8, del codice della strada);

– il provvedimento n. -OMISSIS-dall’Ufficio provinciale di Verona, Direzione generale per la motorizzazione, con il quale è stata disposta la revisione tecnica della patente di guida in uso al ricorrente;

– il provvedimento in data -OMISSIS-dell’Ufficio della motorizzazione civile di Verona con il quale è stata disposta nei confronti del signor -OMISSIS- la revoca della patente di guida;

– l’esito degli accertamenti di revisione della patente di cui alla nota n. -OMISSIS-della Motorizzazione civile di Verona;

– la comunicazione dell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida datata 16 maggio 2008.

La sentenza ha accolto il ricorso con la seguente motivazione:

“[…] il ricorso deve ritenersi fondato con riferimento al 1° motivo e cioè alla dedotta violazione dell’art. 126-bis del codice della strada, sotto il profilo che, ai fini della decurtazione dei punti sulla patente, diviene presupposto necessario la definitività della sentenza penale di condanna. […] l’illegittimità della citata decurtazione inficia anche i conseguenti atti con i quali è stata disposta la revisione della patente e la sua revoca.”.

L’appello, esposta la normativa ritenuta applicabile alla fattispecie, afferma:

– che l’appellato mediante il ricorso al Tar per il Veneto ha impugnato un provvedimento di riduzione dei punti-patente che avrebbe dovuto essere impugnato dinanzi al Giudice di pace, ovvero dinanzi al Prefetto;

– che si dovrebbe comunque ritenere il ricorso tardivo, poiché il provvedimento che contiene la decurtazione dei punti della patente è costituito dal verbale di accertamento redatto in data -OMISSIS- e contestualmente conosciuto dallo stesso ricorrente, come dimostrato dalla firma apposta in calce a quel verbale;

– che in ogni caso il provvedimento impugnato è sicuramente legittimo poiché perfettamente conforme alla disciplina normativa richiamata, idonea a regolare la fattispecie per cui è causa: nessuna disposizione contenuta nell’art. 126-bis giustifica la lettura del ricorso fatta propria dal Tar e secondo cui la definitività della sentenza penale di condanna è presupposto necessario per la decurtazione dei punti.

L’appello contesta altresì la mancata integrazione del contraddittorio, rilevando che il ricorrente in primo grado avrebbe dovuto evocare in giudizio anche l’Arma dei carabinieri ovvero il Ministero dell’interno, cui risale il verbale di contestazione da cui hanno tratto origine tutti gli altri atti impugnati in primo grado.

L’appellato si è costituito con memoria in data 10 novembre 2009, chiedendo il rigetto dell’appello.

In esito ad avviso di perenzione consegnato in data 11 settembre 2014 parte appellante ha depositato, in data 7 ottobre 2014, domanda di fissazione di udienza.

L’appellato ha depositato documenti in data 4 novembre 2019, e con successiva memoria depositata l’8 novembre 2019 ha prospettato esser venuti meno l’interesse all’appello e la materia del contendere, allegando in proposito che l’originaria patente dell’appellato è stata sottoposta a revisione per fatti diversi (esaurimento dei punti patente) da quelli che avevano determinato l’impugnazione di primo grado ed il conseguente appello da parte del Ministero della sentenza che l’aveva decisa; e che all’appellato medesimo è stata rilasciata dopo sei anni dalla disposta revisione nuova patente in seguito a nuovo esame.

Il medesimo appellato prospetta altresì che l’inerzia dell’Avvocatura nel far dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse induce ad un esame del merito al solo fine di individuare una eventuale soccombenza unilaterale all’esclusivo fine delle spese di giudizio.

La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 10 dicembre 2019.

DIRITTO

1.1 – Le prospettazioni, formulate dall’appellato nella memoria depositata l’8 novembre 2019, di sopravvenuta carenza di interesse e/o di cessazione della materia del contendere vanno disattese: l’adozione di un successivo provvedimento dello stesso tenore di quello impugnato in primo grado esclude la cessazione della materia del contendere, la quale ai sensi dell’articolo 34, comma 5, del codice del processo amministrativo, presuppone che la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta; ed è parimenti da escludere in proposito una sopravvenuta carenza di interesse, data l’assenza di dichiarazione in tal senso da parte della difesa erariale e la prospettazione di interesse alla decisione, con riferimento alla pronuncia sulle spese, esposta dall’appellato.

1.2 – Relativamente alle doglianze dell’appello è fondata e assorbente, perché preclusiva delle altre censure, quella che afferma il difetto di giurisdizione del Tar.

In effetti, le sanzioni amministrative per infrazioni delle norme del codice della strada, quali sono quelle oggetto di impugnativa, debbono ricondursi alla giurisdizione del giudice ordinario e, in quell’ambito, alla competenza funzionale del giudice di pace, ai sensi degli artt. 204, 204-bis e 205 del medesimo codice (v., per tutte, Cons. Stato, Sez. IV, 19 febbraio 2019, n. 1152).

2.- L’appello va dunque accolto.

Per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, il ricorso di primo grado va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo; e la giurisdizione sulla controversia va indicata, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del codice del processo amministrativo, in quella del giudice ordinario.

Le spese dei due gradi possono essere compensate, considerata la risalenza della vicenda e la non esaustività della presente pronuncia quanto al merito.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini indicati in motivazione.

Per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, dichiara il ricorso di primo grado inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Indica quale giurisdizione indicata dalla legge quella del giudice ordinario, ai sensi degli articoli 204 e seguenti del codice della strada.

Compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2020.

SENTENZA – è copia conforme all’originale -.