Detenere la placca distintiva dei Carabinieri a casa è reato (Corte di Cassazione, Sezione V Penale, Sentenza 17 febbraio 2020, n. 6215).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SABEONE Gerardo – Presidente –

Dott. ZAZA Carlo – Rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Eduardo – Consigliere –

Dott. MOROSINI Elisabetta – Consigliere –

Dott. BORRELLI Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

BUONTEMPO CHRISTIAN GIORGIO nato a OMISSIS il xx/xx/xxxx;

avverso la sentenza del 14/01/2019 della CORTE di APPELLO di BARI;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Carlo Zaza;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Giuseppe Corasaniti, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Christian Giorgio Buontempo ricorre avverso la sentenza del 14 gennaio 2019 con la quale la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bari del 16 maggio 2016, confermava l’affermazione di responsabilità del Buontennpo per il reato di illecita detenzione di una placca distintiva identica a quella in dotazione all’Arma dei Carabinieri, di cui all’art. 497-ter cod. pen., commesso fino al 5 novembre 2011, escludendo la recidiva e rideterminando la pena.

2. Il ricorrente propone due motivi.

2.1. Con il primo motivo deduce vizio motivazionale sull’affermazione di responsabilità, in quanto giustificata con il mero richiamo al contenuto della decisione di primo grado, omettendo di esaminare le argomentazioni proposte con l’appello in ordine alla mancanza di un accertamento diretto a verificare se l’oggetto detenuto corrispondesse effettivamente al segno distintivo in uso all’Arma dei Carabinieri o costituisse un falso grossolano, ed all’esclusione di una lesione del bene giuridico ove la placca era custodita all’interno dell’abitazione dell’imputato.

2.2. Con il secondo motivo deduce la prescrizione del reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo dedotto sull’affermazione di responsabilità dell’imputato è inammissibile.

La censura di omessa motivazione sull’effettivo accertamento della corrispondenza dell’oggetto detenuto dall’imputato al distintivo in uso all’Arma dei Carabinieri è generica ove di tale verifica si dava atto nella sentenza impugnata in base non al mero richiamo alla sentenza di primo grado, come sostenuto dal ricorrente, ma al contenuto del verbale di sequestro ed alla riproduzione fotografica della placca sequestrata.

1.1. E’ poi manifestamente infondata la doglianza per la quale non si sarebbe tenuto conto che la placca era custodita all’interno dell’abitazione dell’imputato, che ha ad oggetto una circostanza irrilevante nel momento in cui, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità e come del resto rammentato dalla Corte territoriale, l’art. 497-ter, n. 1, cod. proc. pen. incrimina la mera illecita detenzione dei segni distintivi in uso ai Corpi di polizia o, come nel caso di specie, di oggetti che ne simulino la funzione, a prescindere alla loro collocazione in un luogo pubblico o privato (Sez. 5, n. 26537 del 12/03/2014, Chiodi, Rv. 260222).

2. Anche il motivo dedotto sulla prescrizione del reato è inammissibile.

La relativa deduzione, oltre ad essere preclusa dall’inammissibilità del motivo appena esaminato, è comunque manifestamente infondata ove non tiene conto che, per effetto di sospensioni verificatesi in primo grado per la complessiva durata di sette mesi e quindici giorni, il termine prescrizionale scade il 15 gennaio 2020 e non è pertanto decorso.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, valutata l’entità della vicenda processuale, appare equo determinare in euro quattromila.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10/01/2020.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2020.

SENTENZA – copia non ufficiale -.