Detenuti psichiatrici, dopo la Consulta la Cassazione apre ai domiciliari (Corte di Cassazione, Sezione I Penale, Sentenza 3 agosto 2020, n. 23474).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI TOMASSI Maria Stefania – Presidente –

Dott. CENTONZE Alessandro – Consigliere –

Dott. MINCHELLA Antonio – Consigliere –

Dott. RENOLDI Carlo – Rel. Consigliere –

Dott. CASA Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Centulani Roberto, nato a Ravenna il 4/11/1963;

avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza dell’Aquila in data 14/1/2020;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Carlo Renoldi;

letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Maria Giuseppina Fodaroni, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 14/11/2019, il Magistrato di sorveglianza di Pescara, pronunciandosi in sede provvisoria, aveva dichiarato inammissibili le istanze di concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale ordinario ex art. 47 Ord. pen. e dell’affidamento in prova in casi particolari ex art. 94, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, proposte nell’interesse di Roberto Centulani, detenuto in esecuzione della pena di 5 anni, 6 mesi e 15 giorni di reclusione determinata con provvedimento di cumulo del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna in data 7/8/2015, con fine pena al 30/3/2025.

Nello stesso frangente, il primo Giudice aveva, altresì, verificato, d’ufficio, l’insussistenza dei presupposti per il differimento della pena per motivi di salute e per la concessione della detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1, lett. c), Ord. pen.

1.1. Indi, con ordinanza in data 14/1/2020, il Tribunale di sorveglianza dell’Aquila, investito del medesimo thema decidendum, dichiarò parimenti inammissibili le istanze di applicazione delle due ipotesi di affidamento in prova al servizio sociale.

E quanto alle ipotesi introdotte ex officio nel corso del procedimento provvisorio, dichiarò l’insussistenza dei presupposti per la concessione della detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1, lett. c), Ord. pen. in ragione della durata della pena ancora da espiare e rigettò, invece, e la proposta di differimento facoltativo dell’esecuzione della pena.

Quanto, in particolare, a quest’ultimo, dopo aver riepilogato la situazione sanitaria del detenuto (affetto da «pregresso abuso di cocaina e bevande alcoliche, pregressa frattura da indicente stradale del massiccio facciale ed esito di cicatrice in sede parietale dx, pregressa tronnboflebite, arto inferiore destro con attuale insufficienza venosa cronica, disturbo ossessivo-compulsivo, disadattamento ambientale con difficoltà socio-relazionali, dedito al gioco d’azzardo, alluce valgo bilaterale, ansia»), il Collegio rilevò che non ricorrevano le condizioni per il rinvio dell’esecuzione, atteso che lo stato morboso di Centuliani, non definibile come “grave”, non comportava una certa prognosi infausta quoad vitam, né risultava che egli potesse giovarsi, in libertà, di cure e trattamenti sanitari non praticabili in alcun modo in detenzione, né in luogo esterno di cura ex art. 11 Ord. pen.

Né l’espiazione della pena si palesava in contrasto con il senso di umanità, attesa la adeguatezza delle cure apprestabili in regime detentivo, non incidendo le condizioni di salute, in maniera rilevante, sul regime di vita del soggetto e non compromettendo la sua facoltà di provvedere autonomamente agli atti ordinari della vita quotidiana.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Centulani, per mezzo del Difensore di fiducia, avv. Enrico Mazzarelli, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 47-ter Ord. pen., avendo il Tribunale di sorveglianza escluso di applicare una misura alternativa alla detenzione, il differimento della pena ex art. 147, n. 2, cod. pen. o l’art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen., in ragione della grave malattia psichiatrica da cui il detenuto sarebbe affetto, secondo quanto riportato nella perizia a cura del prof. Marasco, depositata in giudizio, inopinatamente disattesa dalla relazione del Presidio Sanitario interno della Casa circondariale di Teramo, che avrebbe liquidato la patologia psichiatrica di Centulani in poche righe, senza alcun approfondimento specialistico.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 147, n. 2, cod. pen., per avere il Tribunale di sorveglianza ignorato il quadro patologico del detenuto, oggetto di approfondimento da parte del Magistrato di sorveglianza di Vercelli, il quale avrebbe disposto, circa dieci anni fa, che l’espiazione della pena continuasse in regime di arresti domiciliari, affermando che il condannato era affetto da un «disturbo ossessivo-compulsivo di personalità con note depressivo- ansiose» e che la patologia sarebbe stata suscettibile di subire un significativo peggioramento in caso di detenzione in carcere.

Conclusioni confermate dal Prof. Marasco il quale, in sede di perizia, avrebbe ribadito la straordinaria gravità delle patologie, tali da determinare la assoluta incompatibilità con il regime carcerario.

Il Tribunale di sorveglianza dell’Aquila avrebbe fondato la decisione sulle scarne considerazioni del Sanitario della Casa circondariale di Teramo, asseritamente prive di qualsivoglia supporto scientifico, obliterando le carenze dell’offerta sanitaria di quell’istituto, non compensate da una irragionevole somministrazione di psicofarmaci, inidonea a curare le patologie del detenuto, che sarebbero peggiorate in maniera “pesante e incontrollata”.

Ove, al contrario, fosse stato disposto un accertamento peritale con il coinvolgimento di uno psichiatra, ben sarebbe stato possibile verificare, come affermato dal Prof. Marasco, la gravità delle patologie nonché i gravi pericoli ai quali il detenuto verrebbe esposto per il perdurare della detenzione inframuraria e per la somministrazione, fuori controllo, di psicofarmaci, con violazione dell’art. 3, Convenzione EDU, integrando tale omissione un trattamento inumano e degradante.

3. In data 30/6/2020, è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.

2. Entrambi i motivi di doglianza ruotano intorno al dato della pretermissione, ai fini del giudizio sulla sussistenza delle condizioni per il differimento della pena anche nelle forme della detenzione domiciliare di cui al comma 1-ter dell’art. 47- ter Ord. pen., della relazione di consulenza psichiatrica a firma del prof. Marasco, che aveva dato conto di una situazione clinica del detenuto ritenuta incompatibile con la protrazione dello stato di restrizione intramuraria.

Ciò in quanto a causa del disturbo ossessivo-cornpulsivo e del compresente disturbo bipolare dell’umore, al momento in fase depressiva, Centuliani non poteva continuare a vivere in un contesto come quello carcerario senza patire un gravissimo disagio sul piano psicologico, acuito dalla impossibilità di adottare i necessari interventi psicoterapici (in specie in relazione alla terapia cognitivo comportamentale ritenuta necessaria).

Una valutazione, questa, collimante con il giudizio cui era pervenuto, alcuni anni prima, il Magistrato di sorveglianza di Vercelli, il quale aveva concesso a Centuliani di proseguire la espiazione della pena residua in regime di detenzione domiciliare.

Detta consulenza, già prodotta nella fase del giudizio di merito, è stata valutata dal Collegio aquilano unicamente con riferimento al profilo della sua idoneità ad attestare la condizione di tossicodipendenza di Roberto Centulani, correttamente esclusa ai fini della eventuale concessione dell’affidamento in prova in casi particolari, atteso che la certificazione in questione può essere legittimamente rilasciata, secondo quanto stabilito dall’art. 94, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, soltanto da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata accreditata per l’attività di diagnosi prevista dal comma 2, lett. d), dell’art. 116, stesso decreto.

Viceversa, come detto, la relazione non è stata presa in considerazione ai fini della doppia valutazione avente ad oggetto il differimento della pena e l’ipotesi di detenzione domiciliare a esso connessa, nonostante che, una volta esteso il thema decidendum da parte del Magistrato di sorveglianza in sede provvisoria, anche quel contributo conoscitivo avrebbe dovuto essere valutato in relazione agli ulteriori profili oggetto di decisione, in specie dopo che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 99 del 19 aprile 2019, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen. nella parte in cui non prevede che, in caso di grave infermità psichica sopravvenuta, il Tribunale di sorveglianza possa disporre la detenzione domiciliare anche in deroga ai limiti di pena di cui all’art. 47-ter, comma 1, Ord. pen.

In proposito, va, infatti, osservato che per effetto della cennata pronuncia è ora possibile concedere, alla persona affetta da gravi problematiche psichiatriche, la misura della detenzione domiciliare, la cui applicazione deve essere valutata all’esito di un articolato giudizio nel quale devono confluire, alla luce della ratio dell’istituto e della ridefinizione del suo perimetro conseguente alla declaratoria di incostituzionalità, il dato relativo alla incidenza sulle condizioni psichiche della protrazione della detenzione, quello attinente agli interventi terapeutici non efficacemente esperibili all’interno del carcere e, infine, quello concernente la attuale pericolosità sociale (da apprezzare non soltanto in base ai precedenti penali e al residuo fine pena, ma anche all’incidenza della patologia sul grado di efficienza psico-fisica e sulla connessa capacità di porre in essere condotte criminose di una qualche gravità).

3. Consegue a quanto in precedenza argomentato che l’omessa valutazione di un elemento istruttorio potenzialmente decisivo non può che ridondare sulla complessiva tenuta logica della decisione finale, che si è confrontata unicamente con la relazione sanitaria della Casa circondariale di Teramo, senza prendere in considerazione, invece, quanto osservato dal prof. Marasco, anche al fine di eventualmente discostarsene, in ogni caso all’esito di una completa disamina dell’intera piattaforma istruttoria.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di sorveglianza dell’Aquila, impregiudicata ogni valutazione sul merito della concedibilità del differimento della pena.

PER QUESTI MOTIVI

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza dell’Aquila.

Così deciso in data 17/7/2020.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2020.

SENTENZA – copia non ufficiale -.