REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI STEFANO Pierluigi – Presidente –
Dott. COSTANZO Angelo – Rel. Consigliere –
Dott. VILLONI Orlando – Consigliere –
Dott. COSTANTINI Antonio – Consigliere –
Dott. DI GERONIMO Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS) nato in (OMISSIS) il xx/xx/19xx;
avverso la sentenza del 21/04/2022 della Corte di appello di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Angelo Costanzo;
letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, Dott. Antonietta Picardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 21 Aprile 2022 per Corte d’appello di Reggio Calabria ha confermato lo condanna inflitta dal Tribunale di Reggio Calabria a (OMISSIS) (OMISSIS) per i reati ex artt. 572, comma 1, e 61 n. 1, 582 e 585 relazione al 576 comma 1, nn. 1 e 5, e 577, comma 1 n.l cod. pen. descritti nelle imputazioni.
2. Nel ricorso presentato dal difensore di si chiede l’annullamento cella sentenza deducendo inosservanza degli 178 lettera c) e 179, comma 1, cod. proc. pen. per omessa citazione dell’imputato perché il decreto di citazione in appello non gli è stato notificato presso il secondo nuovo domicilio eletto.
Si precisa che il 29 novembre 2019 (OMISSIS) ha effettuato due diverse elezioni di domicilio: la prima nella richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (da ritenersi sicuramente depositata in orario mattutino quando la cancelleria è aperta al pubblico) e la seconda nel verbale di interrogatorio (dalle 15:30 alle 15:43) di persona sottoposta a indagini dove elegge domicilio «c/o (OMISSIS).
Si assume che la dichiarazione di domicilio che va considerata valida è quella posteriore (in (OMISSIS)) e non quella anteriore presso il difensore di fiducia (al quale è subentrato, perché cassazionista, il difensore che ha redatto il ricorso in esame).
Si rappresenta che il difensore di (OMISSIS) il 15 Aprile 2002 ha inviato con pec alla Corte di appello conclusioni scritte nella quale ha tempestivamente eccepito la omessa notifica del decreto di citazione in appello nei confronti dell’imputato – che il sin dall’inizio della applicazione della misura cautelare nell’ambito di questo procedimento ha eletto domicilio a mentre la citazione dell’imputato è avvenuta con pec inoltrata al suo difensore di fiducia (presso il quale aveva eletto domicilio in occasione dell’anteriore richiesta di ammissione al gratuito patrocinio) – e, tuttavia, il 21 aprile 2022 la Corte d’appello ha emesso sentenza senza rispondere alla tempestiva preliminare eccezione concernente !a omessa notifica.
In via subordinata si richiede che, ex art. 618, comma 1, cod. proc. pen. la questione sia rimessa alle Sezioni unite per stabilire se l’elezione di domicilio effettuata dall’imputato nella richiesta di ammissione al patrocinio e spese dello Stato e limitatamente a questa sola procedura incidentale vale come elezione di domicilio anche nel procedimento principale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L’elezione di domicilio contenuta nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato opera anche nel procedimento principale per il quale il beneficio è richiesto, non rilevando l’espressa volontà dell’imputato di limitarne gli effetti al procedimento incidentale, perché l’art. 161 proc. pen. non consente parcellizzazioni degli effetti delle dichiarazioni di domicilio nell’ambito di uno stesso procedimento (Sez. 4, n. 12243 del 13/02/2018, Villani, Rv. 272246; Sez. 5, n. 29695 del 13/05/2016, Chieli, Rv. 267501).
2. Tuttavia, questo principio non vale se emerge anche solo implicitamente la volontà dello stesso imputato o indagato di ricevere le successive notificazioni nel luogo indicato (Sez. 4, 13934 del 29/01/2008, Giordano Rv. 239224) perché la facoltà dell’indagato o dell’imputato di eleggere il proprio domicilio, regolata dagli artt. 161 e 162 ccci. proc. pen., comprende anche la possibilità di modificare la precedente elezione,. senza che rilevino i motivi per i quali tale facoltà venga esercitata (Sez. 3, n. 38683 del 03/06/2014, Panichelli Rv. 260388).
3. Nel caso in esame, la modifica è stata espressa nel verbale di interrogatorio ci persona sottoposta a indagini redatto il 29 novembre 2021 ossia proprio davanti al Giudice per le indagini preliminari in quel momento procedente nell’ambito del procedimento principale, poi protrattosi sino al grado di appello.
Pertanto, il ricorso – che ribadisce, come documentato con gli allegati che lo corredano, l’eccezione tempestivamente presentata dal difensore del ricorrente alla Corte d’appello, che non ha fornito risposta al riguardo – risulta fondato e la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Reggio Calabria.
Così deciso il 9/03/2023.
Depositato in Cancelleria, oggi 15 maggio 2023.