Dichiarazione di paternità: il rifiuto a sottoporsi ai test può ingenerare al giudice il sospetto della paternità (Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 26 giugno – 31 luglio 2015, n. 16226).

1. I. C., con ricorso del 2 novembre 2010, ha convenuto in giudizio S.L. per sentirlo dichiarare padre della figlia E.M.C. nata a Corigliano Calabro il 9 aprile 2010

2. II Tribunale per i minorenni di Catanzaro, con sentenza n. 41/2013, ha dichiarato che E.M.C. è figlia di S.L. e ha condannato il padre alla corresponsione di un assegno mensile di 200 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie, a titolo di contributo al mantenimento della figlia.

3. Ha proposto appello il L. contestando la decisione basata esclusivamente sulle asserzioni non provate della C. circa una pretesa relazione sentimentale da cui sarebbe nata la piccola E.M. nonché sul suo rifiuto di sottoporsi alla consulenza immuno-genetica disposta dal Tribunale.

4. La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza n. 25/2014, ha respinto il gravame richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. n. 6694/2006 e n. 12971/2012) secondo cui nel giudizio diretto ad ottenere una sentenza dichiarativa della paternità, il rifiuto ingiustificato di sottoporsi ad indagini ematologiche costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice ai sensi dell’art. 116, secondo comma, cod. proc. civ., anche in assenza di prova di rapporti sessuali tra le parti, in quanto proprio la mancanza di prove oggettive assolutamente certe e ben difficilmente acquisibili circa la natura dei rapporti intercorsi tra le stesse parti e circa l’effettivo concepimento, se non consente di fondare la dichiarazione di paternità sulla sola dichiarazione della madre e sull’esistenza di rapporti con il presunto padre all’epoca del concepimento (secondo l’espresso disposto dell’ultimo comma dell’art. 269 cod. civ.), non esclude che il giudice possa desumere argomenti di prova dal comportamento processuale dei soggetti coinvolti, ed in particolare dal rifiuto del preteso padre di sottoporsi agli accertamenti biologici, e possa trarre la dimostrazione della fondatezza della domanda esclusivamente dalla condotta processuale del preteso padre, globalmente considerata e posta in opportuna correlazione con le dichiarazioni della madre.

Ha rilevato la Corte di appello che, nella specie, non solo il L. si è rifiutato di sottoporsi agli esami ematologici disposti dal tribunale ma, senza addurre alcun giustificato motivo, ha anche omesso di presentarsi all’udienza fissata per rispondere all’interrogatorio formale deferitogli dalla C. per provare la relazione intercorsa e la conoscenza della sua paternità.

La Corte distrettuale calabrese ha ritenuto che tale ingiustificato rifiuto, unitamente ad altri elementi di prova quali una foto che ritrae il L. insieme alla C. e il contenuto del verbale di sommarie informazioni rese da S. S. al Commissariato di P.S. di Paola il 4 ottobre 2010, consente di ritenere provati i fatti dedotti con l’interrogatorio.

5. Ricorre per cassazione S.L. deducendo falsa e inesatta applicazione dell’art. 269 c.c. e dell’art. 116 c.p.c. il ricorrente lamenta che la Corte di appello abbia deciso in assenza di una prova certa della relazione e del concepimento tale non potendosi qualificare il suo rifiuto a sottoporsi all’esame peritale ed essendo smentita dalla successiva deposizione testimoniale la dichiarazione resa dal S. in sede di sommarie informazioni alla P.S.

6. Si difende con controricorso I. C..

Ritenuto che

7. I1 ricorso è infondato.

La Corte di appello ha fatto applicazione delle norme in questione alla stregua della giurisprudenza di legittimità ormai costante (cfr. da ultimo Cass. Czv. sezione i n. 6025 del. 25 marzo 2015) secondo cui nel giudizio promosso per l’accertamento della paternità, il rifiuto di sottoporsi ad indagini ematologiche costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice, ex art. 116, secondo comma, cod. proc. civ., di così elevato valore indiziario da poter da solo consentire la dimostrazione della fondatezza della domanda.

Peraltro la Corte di appello ha valorizzato correttamente la mancata risposta del L. all’interrogatorio formale e ha dato atto dell’acquisizione di elementi di confronto che suffragano l’attendibilità delle dichiarazioni della madre, citando quanto dichiarato con precisione, circa la paternità del L., dal suo amico S.S., in sede di sommarie informazioni testimoniali rilasciate alla P.S. nell’ambito di un procedimento penale.

La Corte ha ritenuto pertanto inattendibile la successiva dichiarazione di non conoscenza dei fatti resa dal S. nel corso dell’istruttoria.

Tale valutazione della Corte di appello è peraltro del tutto marginale perché può servire a far ritenere non inattendibili le dichiarazioni della C.. L’elemento decisivo della motivazione è tuttavia il comportamento processuale del L. come risulta dai richiami giurisprudenziali e dalle chiare esplicazioni dei giudici dell’appello.

8. Il ricorso va pertanto respinto con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione.

Il processo non è sottoponibile, perché esente.

Al pagamento del contributo unificato e pertanto non è soggetto all’applicazione dell’art. 13 comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi 3.200 euro di cui 200 per spese, oltre spese forfetarie e accessori di legge.