Diffamazione su Facebook: è competente il Tribunale dove ha sede il PM che per primo ha iscritto la notizia di reato (Corte di Cassazione, Sezione I Penale, Sentenza 21 febbraio 2023, n. 7377).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOGINI Stefano – Presidente

Dott. BRANCACCIO Matilde – Consigliere

Dott. SANTALUCIA Giuseppe – Rel. Consigliere

Dott. BIANCHI Michele – Consigliere

Dott. MANCUSO Luigi Fabrizio Augusto – Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul conflitto di competenza sollevato da:

TRIBUNALE BENEVENTO;

nei confronti di:

TRIBUNALE MASSA;

con l’ordinanza del 04/10/2022 del TRIBUNALE di BENEVENTO;

udita la relazione svolta dal Consigliere dott. GIUSEPPE SANTALUCIA;

lette le conclusioni del PG, dott. PIETRO GAETA, intervenuto con requisitoria scritta (OMISSIS), che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Massa.

Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di Massa, con sentenza del 16 settembre 2021, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, indicando il giudice competente nel Tribunale di Benevento, nel procedimento a carico di Irene (OMISSIS) e Lamberto (OMISSIS), imputati di concorso nel delitto di diffamazione in danno di Maurizio (OMISSIS), commesso postando all’indirizzo di quest’ultimo sul social network “Facebook” e precisamente sul gruppo “(OMISSIS).it – il sito dei (OMISSIS) italiani”, alcuni contenuti di dileggio, fatto commesso in Pontremoli in data 20 settembre 2018.

Per la più recente giurisprudenza di legittimità, la competenza per territorio per i reati di diffamazione commessi mediante la diffusione di notizie lesive dell’altrui reputazione allocate in un sito della rete Internet va determinata in applicazione delle regole suppletive di cui all’art. 9, commi 1 e 2, cod. proc. pen., con la conseguenza che si radica nel luogo in cui è avvenuta una parte dell’azione o, quando sia impossibile individuare il luogo di consumazione, nel domicilio dell’imputato.

Deve allora ritenersi che, con ogni probabilità, l’immissione sul web sia avvenuta a (OMISSIS), in provincia di Benevento, luogo di residenza dell’imputata Irene (OMISSIS), accusata di aver immesso il messaggio sul web.

2. Il Tribunale di Benevento, ricevuti gli atti, ha sollevato conflitto negativo di competenza, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione.

Quando, come nel caso di specie, il reato è stato commesso, in luogo ignoto, da più persone in concorso tra loro e con residenza, dimora o domicilio siti in luoghi tra loro diversi, deve trovare applicazione, per la determinazione della competenza territoriale, il criterio suppletivo che lo individua in quello presso cui ha sede l’ufficio del Pubblico ministero che per primo ha iscritto la notizia di reato.

3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto determinarsi la competenza del Tribunale di Massa.

4. Il difensore dell’imputata Irene (OMISSIS) ha depositato memoria con cui ha sollecitato la determinazione della competenza in favore del Tribunale di Benevento facendo presente che i fatti di diffamazione non sono stati addebitati in concorso.

Considerato in diritto

1. Il conflitto sussiste, in quanto due giudici contemporaneamente ricusano la cognizione del medesimo fatto loro deferito, dando così luogo alla situazione prevista dall’art. 28 c.p.p., la cui risoluzione è demandata a questa Corte. Il conflitto, ammissibile in rito, è risolto con la dichiarazione di competenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Massa.

2. Il pur corretto principio evocato dal Tribunale di Massa nel declinare la competenza per territorio non può trovare applicazione nel caso in esame.

La giurisprudenza di legittimità ha affermato che “la competenza per territorio per il reato di diffamazione, commesso mediante la diffusione di notizie lesive dell’altrui reputazione allocate in un sito della rete Internet, va determinata in forza del criterio del luogo di domicilio dell’imputato, in applicazione della regola suppletiva stabilita dall’art. 9, comma 2, cod. proc. pen.” – Sez. 1, n. 16307 del 15/03/2011, Rv. 249974 -.

Detto principio, però, non è capace di regolare l’attribuzione della competenza nel caso in cui, come è nel procedimento in esame, il fatto criminoso sia ascritto ad una pluralità di soggetti che, abbiano domicilio o residenza in luoghi diversi, collocati nei circondari di più Tribunali.

È infatti evidente che, se gli imputati sono più d’uno e hanno domicili diversi allocati in circondari diversi, il criterio di competenza sopra richiamato non può essere d’ausilio, perché individua più giudici e tra questi non è in grado di indicare quale debba prevalere.

Quanto affermato nella memoria dell’imputata Irene (OMISSIS), secondo cui di fatto a ciascuno dei due imputati è attribuita una autonoma condotta diffamatoria, non può assumere rilievo a fronte della imputazione che ha struttura concorsuale, come dalla stessa imputata riconosciuto.

Occorre allora aver riguardo al criterio suppletivo ulteriormente gradato che attribuisce la competenza al giudice presso il quale ha sede l’ufficio del pubblico ministero che per primo ha iscritto la notizia di reato.

3. Per quanto esposto, il conflitto negativo di competenza deve essere risolto a favore del Tribunale di Massa, a cui vanno trasmesso gli atti.

Seguono le comunicazioni di cui all’art. 32, comma 2, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Massa, cui dispone trasmettersi gli atti.

Così deciso, il 25 gennaio 2023.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2023.

SENTENZA – copia non ufficiale -.