Disagio economico e difficoltà a reperire un lavoro non rendono meno gravi le condotte dello spacciatore (Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, Sentenza 15 settembre 2022, n. 33953).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAMACCI Luca – Presidente

Dott. GALTERIO Donatella – Consigliere

Dott. CECCONI Claudio – Consigliere

Dott. CORBO Antonio – Consigliere

Dott. MACRI’ Ubalda – Rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) Mostafa, nato in Marocco il 03/03/19xx;

avverso la sentenza in data 25/01/2021 della Corte di appello di Brescia;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere, Dott.ssa Ubalda Macrì;

lette le memorie del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. Luigi Giordano, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

RITENUTO IN FATTO

1 Con sentenza in data 25 gennaio 2021 la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza in data 21 luglio 2020 del Tribunale di Bergamo, ha ridotto la pena inflitta all’imputato per il reato dell’art. 73, commi 1 e 4 d.P.R. n. 309 dei 1990.

2. Con un unico motivo di ricorso l’imputato lamenta il diniego delle attenuanti generiche e la pena eccessiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1 Il ricorso é infondato.

I Giudici di merito hanno accertato che l’imputato è stato arrestato in flagranza di reato, insieme a un concorrente.

La perquisizione personale ha dato esito positivo per la detenzione di un panetto di 100 grammi di cocaina, della somma di 40 euro in contanti e di un telefono cellulare. La perquisizione domiciliare ha dato esito positivo per la detenzione di 16 grammi circa di marijuana e di 120 euro.

A differenza di quanto dedotto dalla difesa, la Corte territoriale ha reso una motivazione immune da censure sia in relazione al diniego delle attenuanti generiche sia in merito al discostamento della pena dal minimo edittale.

Infatti; in ordine ai primo profilo, ha ritenuto la confessione strumentale a coprire il cognato concorrente nel reato.

E’ ben vero che i Giudici non hanno esaminato gli atri elementi dedotti in favore, e cioè il contesto sociale di disagio economico e l’impossibilità di reperire idoneo lavoro a causa della pandemia, ciò nondimeno si desume dal ragionamento nel suo complesso che l’imputato non poteva godere di un trattamento sanzionatorio più mite, in ragione della più intensa attività di spaccio di cocaina e del rilevante grado d’inserimento nel settore illecito.

Gli stessi argomenti sono stati correttamente utilizzati dai Giudici per modulare a pena e giustificare il discostamento dal minimo edittale.

Pertanto, la motivazione è da ritenersi adeguata anche rispetto al secondo profilo.

Il ricorso va quindi rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, l’8 marzo 2022.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2022.

SENTENZA – copia originale -.