REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
Composta da
Dott. Stefano Mogini – Presidente –
Dott. Paola Masi – Consigliere –
Dott. Giovanbattista Tona – Consigliere –
Dott. Alessandro Centonze – Relatore –
Dott. Vincenzo Galati – Consigliere –
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
(omissis) (omissis) nato a (omissis) il xx/xx/19xx;
avverso il decreto emesso il 22/07/2024 dal Magistrato di sorveglianza di Milano
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;
lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale, dr.ssa Lucia Odello, che ha chiesto l’annullamento con rinvio del decreto impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto emesso il 22 luglio 2024 il Magistrato di sorveglianza di Milano negava l’autorizzazione formulata da (omissis) (omissis) attualmente sottoposto al regime della detenzione domiciliare, finalizzata a potere accompagnare e a prelevare giornalmente il proprio figlio minore, a partire dal 12 settembre 2024, presso l’Istituto scolastico (omissis) (omissis) (omissis).
2. Avvero questo decreto, (omissis) a mezzo dell’avv. (omissis) (omissis) proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 111, sesto e settimo comma, Cost., e 125, comma 3, cod. proc. pen., per avere la decisione in esame respinto l’istanza di autorizzazione formulata dal ricorrente senza alcuna motivazione, essendosi limitato il Magistrato di sorveglianza di Milano ad apporre un visto sulla sua richiesta.
Ne discendeva che il Magistrato di sorveglianza di Milano, nel respingere l’autorizzazione richiesta da (omissis) non aveva tenuto conto delle ragioni che legittimavano l’istanza presentata, giustificata dal fatto che la moglie del ricorrente era impiegata, quale infermiera professionale, presso una residenza sanitaria assistita di (omissis) (omissis) dove svolgeva orari di lavoro che non le consentivano di accompagnare il figlio a scuola.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. II ricorso proposto da (omissis) (omissis) é fondato nei termini di seguito indicati.
2. Occorre premettere che il ricorso per cassazione presentato da (omissis) (omissis) deve ritenersi ammissibile, in conseguenza della giurisprudenza consolidata di questa Corte, che occorre ulteriormente ribadire, secondo cui: «Avverso i provvedimenti adottati dal magistrato di sorveglianza a seguito di richieste di modifica delle modalità di esecuzione della detenzione domiciliare (art. 47-ter, comma secondo, ord. pen.), é esperibile il ricorso in cassazione per violazione di legge, trattandosi di provvedimenti che incidono sulla libertà personale» (Sez. 1, 52134 del 07/11/2019, Z., Rv. 277884 – 01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 108 del 30/11/2012, dep. 2013, Fazzari, Rv. 254166 – 01).
Tanto premesso, deve evidenziarsi che ii decreto con cui veniva respinta l’istanza di autorizzazione formulata da (omissis) finalizzata ad accompagnare e a prelevare giornalmente il proprio figlio minore, a partire dal 12 settembre 2024, dall’istituto scolastico che frequentava, ubicato a (omissis) era sprovvisto di motivazione, essendosi limitato il Magistrato di sorveglianza di Milano ad apporre un visto sulla richiesta presentata dal ricorrente, recante la dicitura “Visto, non si autorizza quanto richiesto”.
Tale argomentazione rende evidente che, nel caso di specie, ci si trova di fronte a un’ipotesi di carenza assoluta di motivazione, per inquadrare la quale occorre evidenziare che il vizio deducibile in termini di mancanza di motivazione dell’ordinanza del tribunale di sorveglianza, conformemente a quanto da tempo affermato da Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611 – 01, in tema di ricorsi per cassazione ammessi per le sole violazioni di legge, comprende, oltre all’ipotesi, meramente scolastica, di un provvedimento totalmente privo di giustificazioni, ma dotato del solo dispositivo, tutti i casi in cui la motivazione risulti sprovvista dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito nell’adottare un atto (tra le altre, Sez. 1, n. 45723 del 24/10/2003, Guttadauro, Rv. 226035 – 01).
A queste patologie motivazionali devono essere equiparate le ipotesi in cui le linee argomentative del provvedimento censurato appaiono criptiche, essendo talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione oggetto di vaglio giurisdizionale (tra le altre, Sez. 1, n. 37351 del 06/05/2004, Trigila, Rv. 260805 – 01).
Ne discende che, nel caso di specie, il Magistrato di sorveglianza di Milano non poteva esimersi dal prendere in considerazione le ragioni della richiesta di autorizzazione formulata da (omissis) (omissis) ad accompagnare e a prelevare giornalmente il proprio figlio minore a scuola, confrontandosi con le ragioni poste a fondamento di tale istanza, giustificata dal fatto che la moglie del ricorrente svolgeva un’attività professionale i cui orari di lavoro non le consentivano di adempiere alle incombenze familiari controverse.
3. Le considerazioni esposte impongono l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con il conseguente rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di Milano.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di Milano.
Così deciso l’11 dicembre 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Alessandro Centonze Stefano Mugini
Depositato in Cancelleria, oggi 16 gennaio 2025.
Il Cancellerie Esperto
Dr.ssa Silvia Sticca