Droga pesante e doppio alias testimoniano la pericolosità del soggetto fermato dalla polizia (Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, Sentenza 21 gennaio 2022, n. 2479).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI SALVO Emanuele – Presidente –

Dott. SERRAO Eugenia – Consigliere –

Dott. CENCI Daniele – Rel. Consigliere –

Dott. PAVICH Giuseppe – Consigliere –

Dott. PICARDI Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PISA

nel procedimento a carico di:

(OMISSIS) KHEMAIES nato il 17/10/19xx;

avverso l’ordinanza del 02/07/2020 del TRIBUNALE di PISA;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. DANIELE CENCI;

lette le conclusioni del PG.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Pisa, all’esito dell’udienza fissata per la convalida dell’arresto di (OMISSIS) Khemaies, arresto operato dalla polizia giudiziaria il 1° luglio 2020 nella ritenuta flagranza del reato previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere l’imputato svolto attività di intermediario in una cessione di cocaina di 0,4 grammi, fatto accertato il 10 luglio 2020, non ha convalidato l’arresto, ha liberato l’imputato e ha disposto la restituzione degli atti al P.M. affinchè proceda nelle forme ordinarie.

2. Si premette, per una migliore comprensione della vicenda, quanto segue.

2.1. L’editto di accusa nei confronti di (OMISSIS) Khemaies è il seguente: imputato «del reato di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90 perché cedeva a (OMISSIS) Marcello un quantitativo di 0,4 [grammi] di sostanza stupefacente tipo cocaina dietro corrispettivo di euro 30,00. In Pisa il 1.7.2020».

2.2. Il Giudice, all’esito dell’udienza fissata per la convalida, ha emesso il seguente – testuale ed integrale – provvedimento:

«ritenuto che l’indagato è stato tratto in arresto dopo essere stato visto [s]volgere l’attività di intermediario in una cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina per un quantitativo di 0,4 grammi rispetto alla quale allo stato degli atti non risulta abbia percepito alcun corrispettivo, rilevato che il (OMISSIS) non risulta avere nessun precedente penale e che anche i precedenti di polizia sono risalenti al fatto contestato e lo stesso è stabilmente inserito sul territorio nazionale avendo uno stabile occupazione e una famiglia;

ritenuto che la sussistenza di due alias non sia sufficiente quale elemento da cui presumere l’abitualità della condotta e che il singolo casuale episodio non riveste carattere tale da giustificare l’arresto in flagranza

PQM

non convalida l’arresto e dispone la restituzione degli atti al PM perché proceda nelle forme ordinarie.

Ne dispone la remissione in libertà se non detenuto per altro».

3. Ricorre per la cassazione dell’ordinanza il Pubblico Ministero, che si affida ad un solo, complessivo, motivo, con il quale denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento ai presupposti di legittimità dell’arresto in fragranza.

Sintetizzate le vicende precedenti e le ragioni della decisione del Giudice, il ricorrente sottopone la stessa a critica, sotto vari profili.

Il decidente avrebbe ecceduto dai limiti e dai confini del giudizio di convalida dell’arresto, essendo tenuto a verificare il rispetto dei termini di legge, la ricorrenza di uno dei casi previsti dall’art. 381 cod. proc. pen. e l’operato della polizia giudiziaria sulla base della esistenza del fumus commissi delicti, con valutazione ex ante, onde accertare la ragionevolezza dell’arresto, mentre le informazioni successivamente acquisite potranno essere impiegate per la valutazione sullo status libertatis, fornendo naturalmente adeguata giustificazione, senza potersi spingere in tale fase ad operare un penetrante vaglio sulla gravità indiziaria e sulle esigenze cautelari, richiamata al riguardo giurisprudenza di legittimità stimata pertinente.

Il Giudice, invece, avrebbe censurato la valutazione operata al momento dell’arresto in punto di gravità del fatto e, soprattutto, di pericolosità del soggetto, che a suo avviso, non sussisterebbero.

Al contrario – sottolinea il P.M. – quanto alla gravità del fatto si evidenzia che oggetto dello scambio è droga pesante (cocaina) e, quanto alla pericolosità, che l’indagato è conosciuto con due alias, che ha molti precedenti di polizia e che, a fronte della richiesta di Marcello (OMISSIS), non ha avuto esitazione nell’individuare subito chi avrebbe potuto fornire la droga, di cui poi non ha inteso fornire le generalità, elementi che si stimano rilevanti sotto il profilo della pericolosità dell’indagato.

Il Tribunale ha, invece, utilizzato elementi emersi solo successivamente all’arresto, tramite le dichiarazioni dell’imputato in interrogatorio, come la stabile occupazione, peraltro asserita ma non dimostrata, e la situazione familiare (presenza di tre figli), che peraltro potrebbe dimostrare la necessità di procurarsi denaro anche con mezzi illeciti: si tratta comunque – osserva il ricorrente – di elementi utilizzabili per la decisione sullo status libertatis.

Si chiede, dunque, l’annullamento dell’impugnata ordinanza.

4. Il P.G. della S.C. di cassazione nelle conclusioni scritte del 10 settembre 2021 ha chiesto accogliersi il ricorso ed annullarsi senza rinvio l’ordinanza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

Essendosi in presenza di un’ipotesi di arresto facoltativo, non già obbligatorio, l’art. 381, comma 4, cod. proc. pen. prescrive espressamente che «Nelle ipotesi prevista dal presente articolo si procede all’arresto in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto».

Ebbene, come evidenziato nel ricorso, si rinvengono elementi tali da far ritenere che la polizia giudiziaria avesse tenuto presente due elementi fattuali stimati, in maniera non manifestamente illogica, indicativi di pericolosità sociale, ossia che oggetto dello scambio è droga di tipo pesante (per quanto in esigua quantità) e che l’imputato è conosciuto con due alias, ha più precedenti di polizia e soprattutto che, a fronte della richiesta di Marcello Testi, non ha avuto esitazione nell’individuare subito chi avrebbe potuto fornire la droga.

Occorre tenere presente che, secondo reiterato insegnamento di legittimità, «In tema di arresto facoltativo in flagranza, il giudice della convalida deve operare un controllo di mera ragionevolezza, ponendosi nella stessa situazione di chi ha operato l’arresto, per verificare, sulla base degli elementi al momento conosciuti, se la valutazione di procedere all’arresto rimanga nei limiti della discrezionalità della polizia giudiziaria e trovi quindi ragionevole motivo nella gravità del fatto ovvero nella pericolosità del soggetto, senza estendere il predetto controllo alla verifica dei presupposti per l’affermazione di responsabilità» (Sez. 5, n. 1814 del 26/10/2015, dep. 2016, P.M. in proc. Koraj, Rv. 265885; nello stesso senso, ex plurimis, Sez. 5, n. 10916 del 12/01/2012, P.M. in proc. Hraich, Rv. 252949; Sez. 6, n. 48471 del 28/11/2013, P.M. in proc. Scalici, Rv. 258230) e che non può dirsi mancante nel caso di specie una valutazione, nella prospettiva “ora per allora”, in termini di ragionevolezza.

2. Discende la statuizione in dispositivo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato perché l’arresto è stato legittimamente effettuato.

Così deciso il 15/10/2021.

Depositato in Cancelleria, addì 21 gennaio 2022.

SENTENZA – copia non ufficiale -.