E’ agli arresti domiciliari e viene trovato in un luogo lontano e in compagnia del fratello a fare una passeggiata domenicale. E’ evasione (Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, Sentenza 29 gennaio 2021, n. 3600).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETRUZZELLIS Anna – Presidente –

Dott. CAPOZZI Angelo – Consigliere –

Dott. BASSI Alessandra – Consigliere –

Dott. APRILE Ercole – Rel. Consigliere –

Dott. SILVESTRI Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) Riccardo, nato a San Paolo di Civitate il xx/xx/19xx;

avverso la sentenza del 5/11/2019 della Corte di appello di Bari;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ercole Aprile;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Giuseppe Locatelli, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bari confermava la pronuncia di primo grado dell’11 febbraio 2015 con la quale il Tribunale di Foggia, articolazione territoriale di Lucera, aveva condannato Riccardo (OMISSIS) in relazione al reato di evasione, commesso in San Paolo di Vitate il 22 aprile 2012.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il (OMISSIS), con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto i seguenti tre motivi.

2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 518-521 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per mancanza e manifesta illogicità, per avere la Corte territoriale erroneamente disatteso l’eccezione di nullità della sentenza di primo grado per mancata osservanza del principio di correlazione contestato e – fatto della decisione, posto che nell’imputazione era stato contestato al (OMISSIS) di essere stato sorpreso fuori dalla sua abitazione laddove il fatto asseritamente accertato riguardava la mancata osservanza delle prescrizioni riguardanti l’autorizzazione ad allontanarsi per svolgere attività lavorativa.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione, per manifesta illogicità, per avere la Corte distrettuale confermato la condanna di primo grado benché fosse risultato che l’imputato era stato autorizzato ad allontanarsi dalla casa, ove si trovava agli arresti, per svolgere attività lavorativa nei campi di sua proprietà anche nei giorni festivi e che al più egli aveva seguito un percorso più lungo per raggiungere i fondi agricoli, ma ciò aveva fatto per acquistare il mangime per il bestiame, dunque per soddisfare esigenze connesse alla sua attività agricola.

2.3. Vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte periferica giustificato la decisione di conferma erroneamente sostenendo che il (OMISSIS) non era stato autorizzato ad allontanarsi da casa nei giorni festivi, né il giudice che gli aveva consentito di svolgere l’attività lavorativa aveva indicato quale fosse il percorso più breve per raggiungere i fondi agricoli.

3. Con memoria trasmessa il 6 gennaio 2021 il difensore ha ripreso e ribadito gli argomento già posti a fondamento dell’originario atto di impugnazione.

4. Il procedimento è stato trattato nell’odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all’art. 23, commi 8 e 9, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ritiene la Corte che il ricorso vada rigettato.

2. Il primo motivo del ricorso è infondato.

Costituisce espressione di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale la nozione di “fatto”, di cui agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., va intesa come l’accadimento di ordine naturale dalle cui connotazioni e circostanze soggettive e oggettive, geografiche e temporali, poste in correlazione fra loro, vengono tratti gli elementi caratterizzanti la sua qualificazione giuridica, sicché la violazione del principio postula una modificazione – nei suoi elementi essenziali – del fatto, inteso come episodio della vita umana, originariamente contestato (così, tra le tante, Sez. 1, n. 13408 del 14/02/2008, Benedetti e altro, Rv. 239903; Sez. 2, n. 45993 del 16/10/2007, Cuccia e altri, Rv. 239320).

In tale ottica si è aggiunto che, ai fini della valutazione della corrispondenza tra pronuncia e contestazione, di cui all’art. 521 cod. proc. pen., deve tenersi conto non solo del fatto descritto in imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell’imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione, sicché questi abbia avuto modo di esercitare le sue difese sul materiale probatorio posto a fondamento della decisione (così Sez. 3, n. 15655 del 27/02/2008, Fontanesi, Rv. 239866; conf. Sez. 6, n. 47527 del 13/11/2013, Di Guglielmi e altro, Rv. 257278; Sez. 6, n. 5890 del 22/01/2013, Lucera e altri, Rv. 254419).

Tale impostazione più ‘sostanzialista’, tesa a valorizzare gli interessi processuali ‘in gioco’, è stata puntualizzata nel senso che la non corrispondenza tra il fatto contestato e quello che emerge dalla sentenza rileva quando si verifichi una trasformazione o sostituzione delle condizioni che rappresentano elementi essenziali costitutivi dell’addebito, e non già quando il mutamento riguardi profili marginali, non essenziali per l’integrazione del reato, e sui quali l’imputato abbia avuto modo di difendersi nel corso del processo (in questo senso Sez. 2, n. 17565 del 15/03/2017, Beretti, Rv. 269569).

Alla luce di tali criteri ermeneutici è possibile ritenere che, nel caso di specie, la decisione della Corte territoriale è corretta, in quanto ha ritenuto che integrava gli estremi del contestato reato di evasione la condotta del (OMISSIS) che era stato trovato, fuori dalla abitazione dove si trovava agli arresti domiciliari, in un centro abitato diverso e lontano dal luogo ove era stato autorizzato a recarsi per la coltivazione dei suoi fondi agricoli.

In tale senso non è vi è stata alcuna violazione del considerato principio di correlazione tra accusa e decisione, tenuto conto che è pacifico che integra il delitto di evasione e non l’ipotesi di trasgressione alle prescrizioni imposte, sanzionabile ex art. 276 cod. proc. pen., l’allontanamento della persona sottoposta alla misura degli arresti domiciliari dal luogo in cui è autorizzata a svolgere l’attività lavorativa (così, tra le altre, Sez. 6, n. 3882 del 14/01/2010, Dierna, Rv. 245811).

3. Anche il secondo e il terzo motivo del ricorso, strettamente connessi e dunque esaminabili congiuntamente, sono, in parte, infondati e, in parte, inammissibili perché presentati per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge.

Si è già chiarito come debba essere considerato responsabile del delitto di evasione il soggetto che, sottoposto alla misura cautelare degli arresti in casa e autorizzato a recarsi in un determinato luogo per svolgere attività lavorativa, sia trovato fuori dalla propria abitazione in un luogo del tutto diverso e molto lontano da quello dove avrebbe dovuto lavorare.

Risulta ininfluente ai fini della decisione che il fatto contestato all’odierno ricorrente fosse stato commesso di domenica e che la Corte di appello abbia erroneamente riferito, nella motivazione della sentenza impugnata, che l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività lavorativa riguardava i soli giorni feriali: in quanto ciò avrebbe avuto rilevanza, ai fini della complessiva tenuta logica della motivazione, se il (OMISSIS) fosse stato trovato dai carabinieri proprio presso i fondi agricoli dove era stato autorizzato a recarsi ovvero lungo il tragitto da casa al posto di lavoro.

In tale ottica, gli anzidetti motivi dell’impugnazione contengono rilievi che si muovono nella prospettiva di accreditare una diversa lettura delle risultanze istruttorie e si risolvono, quindi, in non consentite censure in fatto all’iter argomentativo seguito dalla sentenza di merito, nella quale, peraltro, vi è puntuale risposta a detti rilievi, in tutto sovrapponibili a quelli già sottoposti all’attenzione della Corte territoriale.

La sentenza impugnata ricostruisce in fatto la vicenda con motivazione sufficientemente esaustiva: essendo stato chiarito che il (OMISSIS) aveva consapevolmente violato le prescrizioni che gli erano state imposte, in quanto non indossava affatto gli abiti di lavoro ma aveva un “vestito da passeggiata” e si era recato con il fratello a visitare una fiera-mercato domenicale in un comune del tutto diverso e lontano dai luoghi dove si sarebbe potuto recare: laddove, se il bisogno fosse stato quello di comprare il mangime per il bestiame, l’acquisto in quel luogo ben avrebbe potuto farlo il fratello senza necessità che egli si allontanasse ingiustificatamente dal luogo ove era stato posto agli arresti cautelari.

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso i Roma, il 14/01/2021.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2021.