E’ ancora reato l’omessa comunicazione all’autorità di P.S. delle generalità dei clienti da parte del preposto alla conduzione di un albergo (Corte di Cassazione, Sezione I Penale, Sentenza 11 dicembre 2020, n. 35573).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IASILLO Adriano – Presidente

Dott. CIAMPI Francesco Maria – Consigliere

Dott. DI SALVO Emanuele – Consigliere

Dott. APRILE Stefano – Rel. Consigliere

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI VENEZIA;

nel procedimento a carico di:

(OMISSIS) ELENA nata a CHIOGGIA il xx/xx/19xx;

avverso la sentenza del 09/11/2018 del GIP del TRIBUNALE di VENEZIA;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Stefano APRILE;

lette le conclusioni del Procuratore Generale, nella persona della Dott.ssa Giuseppina FODARONI che ha concluso per l’annullamento con rinvio;

dato avviso al difensore.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia ha dichiarato non doversi procedere, ex artt. 129 e 459 cod. proc. pen., nei confronti di Elena (OMISSIS) in relazione alla richiesta di emissione del decreto penale di condanna per il reato di cui all’articolo 109 TULPS, per non avere comunicato all’autorità di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate nella propria struttura ricettiva sita in Venezia il 15 giugno 2017.

Il giudice, investito della richiesta di decreto penale formulata dal Pubblico ministero in data 29/9/2017, ha ritenuto che il fatto contestato all’imputata non è previsto dalla legge come reato, alla luce dell’intervenuta abrogazione, ad opera della legge n. 79 del 2011, della legge n. 135 del 2011 che aveva reintrodotto la disposizione incriminatrice.

2. Ricorre il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Venezia che denuncia la violazione di legge con riguardo alla ritenuta assenza di penale rilevanza del fatto perché, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice, deve ritenersi tuttora vigente l’articolo 109 TULPS, nella formulazione introdotta dalla legge n. 135 del 2001, con la conseguente rilevanza penale del fatto contestato all’imputata quale soggetto al quale attribuire la condotta di cui al comma 1 del citato articolo, condotta punibile ai sensi dell’articolo 17 del medesimo Testo Unico.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato per le ragioni che saranno esposte.

2. Quanto alla sanzione applicabile per la violazione delle disposizioni di cui all’art. 109 TULPS, gli interventi normativi che si sono succeduti hanno determinato non poche incertezze applicative.

L’art. 4 d.lgs. n. 480 del 1994 aveva modificato il quarto comma dell’art. 109 TULPS, prevedendo la sanzione penale specifica differenziata tra persona alloggiata italiana o straniera; con l’intervenuto del d.l. n. 97 del 1995, conv. legge 203 del 1995 (riordino della materia del turismo, spettacolo e sport) si disponeva la modifica dell’art. 109 commi primo, terzo e quarto, TULPS, quest’ultimo comma ancora modificato con la previsione di un’unica sanzione amministrativa, con conseguente depenalizzazione.

La legge n. 135 del 2001, legislazione nazionale del turismo, ha successivamente riscritto per intero l’art. 109 TULPS in tre commi e non ha previsto alcuna sanzione, né penale né amministrativa, determinando in tal modo l’applicazione della sanzione penale ai sensi dell’art. 17 TULPS.

In tale senso si è già pronunciata questa Corte affermando che l’obbligo per i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricreative di comunicare all’autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo è sanzionata penalmente dalla disposizione sussidiaria di cui all’art. 17 del TULPS, avendo la legge n. 135 del 2001 riformulato la norma eliminando la sanzione amministrativa che era stata introdotta con la depenalizzazione del d.l. n. 97 del 1995 (Sez. 3, n. 37145 del 07/07/2005, Parati, Rv. 232474; Sez. 1, n. 42565 del 06/11/2008, Montoro, Rv. 241720). Con il d.lgs. n. 79 del 2011 (codice statale in tema di ordinamento e mercato del turismo) è stata abrogata la legge 135 del 2001.

Tuttavia, la sostituzione in toto della predetta legge con la novella non comporta affatto l’eliminazione dell’effetto abrogativo sostitutivo dell’art. 109 TULPS che si è già verificato e non può derivarne la riviviscenza del testo introdotto con d.l. n. 97 del 1995 che prevedeva la sanzione amministrativa (Sez. 3, n. 19037 del 18/04/2007, Caggegi).

Tanto trova conferma anche nel fatto che il successivo d.l. n. 201 del 2011, conv. nella legge n. 214 del 2011 (cd: decreto semplificazione del governo Monti) che all’art. 40, comma 1, prevede la semplificazione degli adempimenti per la registrazione dei clienti nelle strutture ricettizie dell’art. 109 TULPS e modifica il solo comma 3 facendo riferimento al testo di detto articolo formulato dalla legge n. 135 del 2001 che, quindi, considera vigente anche dopo l’intervenuta abrogazione.

3. Orbene, deve rilevarsi che la contestazione mossa al ricorrente si riferisce espressamente alla condotta di omessa comunicazione dei dati dei clienti che, a differenza del ritardo nella consegna (Sez. 1, n. 32777 del 09/04/2014, Bellassai, Rv. 260535 ha chiarito che «non costituisce reato, a norma del combinato disposto degli artt. 17 e 109, R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e successive modifiche, la condotta di tardiva consegna all’autorità di P.S. delle schede di ospitalità dei clienti da parte del preposto alla conduzione di un albergo, in quanto l’art. 109 citato impone soltanto che vengano comunicate alle questure le generalità delle persone alloggiate avvalendosi di mezzi informatici, telematici o mediante fax»), conserva penale rilevanza.

È, infatti, tuttora prevista dalla legge come reato, nella vigente formulazione dell’art. 109, terzo comma, TULPS, che impone che entro le ventiquattro ore successive all’arrivo vengano comunicate alle questure le generalità delle persone alloggiate avvalendosi di mezzi informatici e telematici o mediante fax, la condotta di omessa comunicazione, sanzionata dall’art. 17 del medesimo decreto.

Del resto, l’art. 19-bis, comma 1, DL n. 113 del 2018, convertito con modificazioni dalla I. n. 132 del 2018, ha disposto che l’art. 109 TULPS «si interpreta nel senso che gli obblighi in esso previsti si applicano anche con riguardo ai locatori o sublocatori che locano immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni», così ulteriormente confermando la vigenza della disposizione e del conseguente apparato sanzionatorio penale.

4. La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia perché, nella libertà delle proprie valutazioni di merito, faccia applicazione del seguente principio di diritto: « costituisce reato, a norma del combinato disposto degli artt. 17 e 109, R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e successive modifiche, la condotta di omessa comunicazione all’autorità di P.S. delle generalità dei clienti da parte del preposto alla conduzione di un albergo».

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia.

Così deciso il 17/11/2020.

Depositato in Cancelleria l’11 dicembre 2020.

SENTENZA – copia non ufficiale -.