È contraddittoria la motivazione di una sentenza che in ambito disciplinare condanna un magistrato per scarsa laboriosità, senza adeguatamente considerare la produttività dello stesso ovvero il suo pesante carico di lavoro, anche sopraggiunto (Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 10 marzo – 8 luglio 2015, n. 14268).

Il dottor F. M. G., giudice del Tribunale di Brindisi, è stato giudicato responsabile dell’illecito disciplinare di cui agli artt. 1 primo comma e 2 primo comma lett. q) d.lgs. n. 109 del 2006 perché, mancando ai propri doveri di diligenza e laboriosità, aveva, in modo reiterato, grave ed ingiustificato, ritardato il compimento di atti relativi alle proprie funzioni, in particolare depositando, nel periodo tra il 4 aprile 2010 e il 18 dicembre 2012, 26 sentenze con un ritardo in dodici casi superiore all’anno (ed in un caso superiore a 1002 giorni), nonché – secondo la contestazione suppletiva effettuata dal P.G. all’udienza del 4 luglio 2014 – incorrendo in ulteriori ritardi, alcuni dei quali ultrannuali, anche nell’anno 2003 e nel periodo tra il 1 gennaio ed il 24 febbraio 2014.

In particolare, il giudice disciplinare, pur dando atto che la documentazione prodotta consentiva di confermare una buona produttività del magistrato nonché “il considerevole carico di lavoro” e “la gravosità degli impegni assolti”, riteneva che tali circostanze non fossero idonee a giustificare ritardi aventi le contestate caratteristiche di ampiezza e reiterazione.

Secondo il giudice disciplinare, inoltre, ritardi di tale ampiezza, pur conseguenza della apprezzabile scelta di assumere in decisione un notevole numero di sentenze in un limitato lasso di tempo, si sarebbero potuti evitare con una produttività anche solo lievemente superiore, non del tutto incompatibile con la trattazione degli altri procedimenti assegnati al dottor F.M.G., ed in ogni caso criteri di ordinaria diligenza avrebbero dovuto imporre una modalità di organizzazione del lavoro tale da non determinare il decorso di un così ampio lasso di tempo tra l’assunzione in decisione di un provvedimento ed il suo deposito.

Il suddetto giudice affermava tuttavia di non poter ignorare che dagli atti emergeva una notevole capacità organizzativa e direttiva del magistrato in questione e che il superamento della occasionale difficoltà – testimoniato dalla eliminazione dei ritardi contestati – avrebbe consentito al dottor F.M.G. un cammino professionale apprezzabile.

Considerato in diritto

1. Col primo motivo, deducendo nullità della sentenza per inosservanza dell’art. 519 c.p.p. in relazione agli artt. 516 e seguenti c.p.p., il ricorrente si duole del fatto che all’udienza del 4 luglio 2014 il P.G. abbia contestato ulteriori ritardi (concernenti in particolare 44 sentenze civili monocratiche e due collegiali per l’anno 2003 nonché ventuno sentenze monocratiche ed una collegiale per l’anno 2014) e che, avendo egli richiesto termine per la difesa, questo gli sua stato concesso nella misura di soli sette giorni benché l’art. 519 c.p.p. preveda in proposito la concessione di un termine non inferiore al termine per comparire.

La censura è infondata.

L’art. 519 c.p.p. prevede che nelle ipotesi di contestazione aggiuntiva di cui agli artt. 516, 517 e 518 c.p.p. il Presidente informa l’incolpato della possibilità di chiedere un termine per la difesa e, ove la richiesta intervenga, sospende il dibattimento per un tempo non inferiore al termine per comparire previsto dall’art. 429 c.p.p..

La giurisprudenza di legittimità (v. tra le altre Cass. pen. numeri 39021, 47535 e 33132 del 2013 nonché 27414 del 2014) ha reiteratamente affermato che l’inosservanza del termine di comparizione dell’imputato non costituisce una nullità assoluta ma una nullità relativa, che può essere dichiarata solo su eccezione di parte ed è sanata se non eccepita nei termini di cui all’art. 181 c.p.p..

Nel motivo in esame il ricorrente ritiene che nella specie sia applicabile il quarto comma del citato art. 181, a norma del quale “le nullità verificatesi nel giudizio devono essere eccepite con l’impugnazione della relativa sentenza”.

Occorre tuttavia rilevare che il verbale d’udienza nel quale si da atto di eventuali contestazioni aggiuntive svolge a tutti gli effetti, in relazione ai reato o all’aggravante oggetto di tale ulteriore contestazione, la funzione del decreto di citazione a giudizio, e che la disciplina codicistica, opportunamente integrata dagli interventi della Corte costituzionale, risulta chiaramente intesa ad assicurare all’imputato (nella specie incolpato) che riceva una contestazione aggiuntiva le medesime garanzie e possibilità che avrebbe avuto nell’ipotesi in cui la contestazione suddetta non fosse intervenuta in udienza: non a caso nei commi secondo e terzo dell’art. 519 c.p.p. è prevista la concessione di termini a difesa con un esplicito richiamo al termine per comparire previsto dall’art. 429 c.p.p., la possibilità di richiedere l’ammissione di nuove prove e la citazione della persona offesa.

È tuttavia certamente da escludere che in relazione alla contestazione aggiuntiva possano essere riconosciute – all’imputato (incolpato) chances e garanzie superiori a quelle riconosciute al medesimo in relazione alla contestazione originaria.

Deve perciò in particolare ritenersi che le nullità che attengono alla ulteriore contestazione e, come nella specie, derivano dal mancato rispetto dei termini per la difesa (espressamente ricondotti nella previsione codicistica ai termini per comparire ed a questi equiparabili per ratio e finalità) siano sostanzialmente assimilabili – quanto alla disciplina temporale della relativa eccezione – alle nullità del decreto che dispone il giudizio previste dal terzo comma dell’art. 181 c.p.p. e debbano perciò essere eccepite quanto meno alla prima udienza successiva alla sospensione del dibattimento disposta a seguito della richiesta di termini per la difesa.

Tanto premesso, nella specie non risulta (né è stato in questa sede dedotto dal ricorrente) che il mancato rispetto del termine minimo per la difesa sia stato eccepito tempestivamente, cioè che l’incolpato abbia, almeno alla prima udienza intervenuta dopo la sospensione, dedotto che il termine concesso non era (e comunque non era stato in concreto) sufficiente ad approntare una idonea difesa né peraltro risulta che tale eccezione sia mai stata proposta nel corso di tutto il giudizio dinanzi alla sezione disciplinare.

2. Col secondo motivo, deducendo inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 1 comma 1 e 2 comma 1 d.lgs. n. 109 del 2006, oltre che vizio di motivazione, il ricorrente sostiene che i ritardi contestati avrebbero carattere episodico e pertanto contesta la sussistenza nella specie del requisito della reiterazione, per integrare il quale sarebbero necessarie “reiterazioni significative”, tali da far apparire come “abituale” la violazione dei termini previsti.

Il ricorrente precisa inoltre che i ritardi contestati costituiscono una percentuale minima rispetto al totale dei provvedimenti depositati e che il numero dei provvedimenti depositati con ritardo ultrannuale sarebbe addirittura insignificante, senza contare che se nel calcolare l’entità dei ritardi si fosse tenuto conto del periodo feriale spettante al magistrato e del termine per il deposito di comparse conclusionali e repliche molti dei ritardi contestati sarebbero stati considerati non gravi.

Il ricorrente si duole ancora del fatto che il giudice disciplinare, dopo aver affermato che ai fini della gravità dei ritardi occorre fare riferimento alla entità temporale di essi ed alla importanza dei relativi procedimenti, abbia poi di fatto considerato solo il primo elemento, e si duole altresì del fatto che la contestazione suppletiva riguardi procedimenti in parte già considerati nella contestazione originaria e contenga calcoli errati tali da fare apparire “gravi” ritardi che non sono da considerare tali, così incidendo sulla reiterazione della condotta.

Infine il ricorrente contesta la sentenza impugnata nella parte in cui richiama la giurisprudenza di queste sezioni unite – secondo la quale dopo il decorso di un anno il ritardo avrebbe superato la soglia di ragionevolezza e non potrebbe pertanto essere più giustificabile se non in presenza di circostanze eccezionali -, sostenendo che tale giurisprudenza abbia assunto quale parametro della gravità del ritardo la irragionevole durata del processo – non desumibile dalla disciplina positiva -, così ponendosi in contrasto con i principi di legalità e tipizzazione degli illeciti disciplinari, ed abbia inoltre introdotto una arbitraria ed irragionevole disparità di trattamento – quanto alla giustificabilità – tra ritardi di durata superiore e ritardi di durata inferiore all’anno, ponendo a carico del magistrato soggetto a procedimento disciplinare, a titolo di responsabilità oggettiva, tutti i ritardi ultrannuali eventualmente contestatigli.

La censura è infondata in tutte le sue diverse articolazioni.

2.1. Quanto alla dedotta insussistenza nella specie del requisito della reiterazione dei ritardi, perché ad integrare tale elemento sarebbero necessarie “reiterazioni significative”, tali da far apparire come abituale la violazione dei termini previsti, occorre osservare che il d.lgs. n. 109 del 2006, nell’art. 2 – recante la disciplina degli illeciti disciplinari nell’esercizio delle funzioni – prevede, alla lettera q) del comma 1, che costituisce illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni il reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni, precisando che si presume non grave, salvo che non sia diversamente dimostrato, il ritardo che non eccede il triplo dei termini previsti dalla legge per il compimento dell’atto.

Pertanto, alla stregua del tenore letterale della norma in esame, per l’integrazione della fattispecie di illecito disciplinare in questione occorre: la reiterazione del ritardo, la sua gravità (ravvisatale oltre la richiamata soglia di durata temporale del ritardo stesso), la sua ingiustificatezza.

La esplicita previsione della reiterazione dei ritardi come distinto ed autonomo presupposto per l’integrazione della condotta di illecito disciplinare in esame comporta pertanto la necessaria ricorrenza di una pluralità di episodi di ritardo entro un determinato ambito temporale, senza che, tuttavia, (come peraltro evidenziato dalla giurisprudenza di queste sezioni unite, v. tra le altre su n. 2927 del 2012) ciò possa in alcun modo indurre a ritenere la natura “abituale” dell’illecito.

Come già rilevato, infatti, la fattispecie prevista dall’art. 2, comma 1, lett. q) citato, richiede come presupposto, oltre alla gravità ed alla ingiustificatezza, solo la reiterazione del ritardo e non (anche) l’abitualità di tale condotta, dovendo peraltro considerarsi, anche in ragione del fatto che la materia disciplinare è ispirata ai principi di tipicità e di legalità di matrice penalistica, che quando il legislatore ha inteso fare riferimento ad una condotta abituale, lo ha fatto espressamente, come nelle fattispecie di cui alle lett. d) ed n) che rispettivamente prevedono i comportamenti “abitualmente” scorretti del magistrato nei confronti delle parti (o di altri) e la sottrazione in modo “abituale” all’attività di servizio.

Inoltre queste sezioni unite (cfr. su n. 18696 del 2011) hanno già avuto modo di precisare espressamente che il presupposto della reiterazione previsto nella fattispecie di illecito disciplinare di cui all’art. 2, comma 1, lett. q) citato deve ritenersi sussistente quando il ritardo si sia verificato più di una volta, ed hanno perciò cassato la sentenza della sezione disciplinare che, con riferimento ad un magistrato che più volte era incorso in gravi ritardi nel deposito di provvedimenti, aveva escluso l’illecito sul presupposto che il ritardo, ancorché reiterato, non fosse “abituale”.

Deve pertanto concludersi (anche alla luce della già citata s.u. n. 2927 del 2012) che il presupposto della reiterazione dei ritardi si verifica sempre che vi siano più ritardi – cioè almeno due – senza che sia necessaria l’abitualità del ritardo e senza che rilevi in alcun modo, ai fini del presupposto in esame, il rapporto percentuale tra il numero dei provvedimenti depositati dal magistrato ed il numero di essi depositati in ritardo, a differenza di quanto sembrerebbe invece suggerire il ricorrente laddove deduce che la percentuale dei provvedimenti depositati in ritardo sarebbe irrisoria rispetto al numero complessivo dei provvedimenti depositati.

2.2. Con riguardo alla asserita erroneità nel calcolo dei ritardi -sia per mancata considerazione del periodo feriale e del termine per il deposito di comparse conclusionali e repliche sia per duplicazioni ed errori di calcolo nella contestazione suppletiva – deve innanzitutto evidenziarsi la genericità delle censure, nelle quali non si specifica in quali procedimenti e rispetto a quali e quanti provvedimenti tali errori sarebbero intervenuti, né si esplicita in maniera inequivoca l’effettiva portata ed incidenza dei presunti errori, ad esempio indicando quanti e quali sarebbero i ritardi che, valutati con diversi criteri, non raggiungerebbero la soglia della gravità normativamente rilevante ed infine quanti e quali sarebbero i ritardi eventualmente risultanti, difformemente da quanto contestato, inferiori all’anno.

È peraltro da considerare che nella sentenza impugnata si afferma che, anche ridimensionando i ritardi secondo le indicazioni contenute nelle memorie difensive, l’estensione temporale dei medesimi sarebbe comunque tale da precludere l’applicazione dell’art. 3 bis d.lgs. n. 109 del 2006 e che il ricorrente nemmeno nel quinto motivo, laddove contesta la mancata applicazione della citata norma, censura specificamente l’affermazione circa la sostanziale mancanza di significativa incidenza degli errori denunciati (anche ove accertati) sulla valutazione delle caratteristiche di gravità e reiterazione dei ritardi contestati.

2.3. Quanto alla doglianza concernente il fatto che il giudice disciplinare, dopo aver affermato che ai fini della gravità dei ritardi occorre fare riferimento alla entità temporale di essi ed all’importanza dei relativi procedimenti, abbia poi di fatto considerato solo il primo elemento, occorre precisare che nella sentenza impugnata non si è affermato che per integrare il presupposto della gravità dei ritardi occorre sempre la presenza congiunta dei due elementi della entità temporale dei medesimi e dell’importanza dei relativi procedimenti, ma si è in linea generale affermato che la gravità riguarda l’entità temporale dei ritardi, oltre che eventualmente l’importanza dei procedimenti interessati, dovendo perciò l’affermazione intendersi nel senso che l’eventuale “importanza” del procedimento, sotto diversi profili (ad esempio quello della “urgenza”), può costituire ulteriore elemento di valutazione in aggiunta alla estensione temporale del ritardo, essendo ipotizzabile che l’estensione suddetta (configurabile, nella sua entità oggettiva, quale elemento necessario e sufficiente – unitamente agli ulteriori presupposti della reiterazione e della ingiustificatezza – ad integrare il presupposto della gravità) possa assumere particolare valenza in relazione alle peculiarità del relativo procedimento, non certo nel senso che una eventuale minore “importanza” del suddetto procedimento possa far ritenere non “gravi” – e quindi non idonei ad integrare il requisito della gravità – anche ritardi protrattisi oltre il limite normativamente previsto.

È peraltro da rilevare che in ogni caso, dopo la suddetta generale premessa relativa all’eventuale rilievo dell’importanza dei procedimenti interessati, i giudici disciplinari (in assoluta sintonia con la contestazione effettuata e con la lettera della legge) hanno in concreto nella specie valutato la gravità dei ritardi esclusivamente in relazione alla relativa estensione temporale.

2.4. Infine, con riferimento alla censura che investe la sentenza impugnata nella parte in cui essa richiama la giurisprudenza di queste sezioni unite formatasi con riguardo alla (in)giustificabilità dei ritardi superiori all’anno, si osserva quanto segue.

È vero che in numerose sentenze di queste sezioni unite si è affermato che la giustificabilità dei ritardi dovrebbe di regola essere esclusa quando il deposito dei provvedimenti assunti in decisione sia intervenuto oltre un anno dopo lo spirare dei termini di legge, così eccedendo la ragionevolezza (v. sul punto tra le altre s.u. numeri 18697 del 2011; 7193 del 2011; 14697 del 2010 e 16557 del 2009), potendo ritardi di durata superiore all’anno essere giustificati solo se siano allegate dall’incolpato – ed accertate dalla sezione disciplinare – circostanze assolutamente eccezionali che giustifichino una inottemperanza al precetto sui termini di deposito che, decorso un anno dallo spirare dei suddetti termini, deve presumersi superiore alla soglia della ragionevolezza e naturalmente ingiustificabile (così, oltre alla già citata s.u. n. 18697 del 2011, anche s.u. n. 18699 del 2011 e n. 7193 del 2011).

Tali precedenti tuttavia vanno interpretati nel contesto normativo di riferimento ed alla luce del complessivo ed articolato ragionamento che li sostiene.

A tale proposito, assume particolare rilievo – proprio al fine di illuminare il complessivo argomentare sviluppato attraverso le numerose decisioni con le quali le sezioni unite hanno affrontato la problematica relativa ai ritardi protrattisi ben oltre la soglia di “gravità” normativamente rilevante – la già citata sentenza n. 7193 2011, nella parte in cui tra l’altro si sostiene che la “ingiustificatezza” dei ritardi deve ravvisarsi nelle ipotesi in cui essi, per quantità ed entità, violino ogni soglia di ragionevolezza, finendo per essere di per sé espressione di una colpa, quanto meno in relazione alla cattiva organizzazione del proprio lavoro, pur nell’ambito del complesso delle condizioni soggettive ed oggettive nelle quali il magistrato opera, e si precisa che il limite della ragionevolezza enucleato dalla giurisprudenza risulta essenzialmente inteso ad evidenziare il rapporto tra l’efficacia giustificante di determinate circostanze e la condotta di ritardo, concludendosi che “quanto più gravi sono i ritardi tanto più gravi e riscontrate nella loro efficienza causale devono essere le circostanze giustificatrici”.

Deve pertanto affermarsi, a miglior chiarimento della giurisprudenza citata ed in particolare sintonia con la sentenza da ultimo richiamata, che quando un ritardo già “grave” (in quanto integrante la soglia di illiceità considerata dal legislatore delegato) si protrae ulteriormente per un tempo considerevole (tale individuato dalla giurisprudenza citata in un anno), questa protrazione non può non influire, ed In maniera tutt’altro che arbitraria, sulla giustificabilità, cioè sulla “possibile” giustificazione del ritardo medesimo.

E ciò sia perché il giudice nello svolgimento e nella organizzazione del proprio lavoro non può prescindere dalla consapevolezza del valore costituzionale del giusto processo – inteso anche come processo di ragionevole durata – sia perché proprio il trascorrere di un lungo lasso di tempo dall’assunzione dei provvedimenti in decisione dovrebbe consentire (ed imporre), ove possibili, ripensamenti organizzativi e “correzioni” rispetto a condotte rivelatesi di fatto inadeguate.

Tanto comporta dunque non l’ingiustificabilità assoluta (e quindi l’addebilità a titolo di responsabilità oggettiva) dei ritardi ultrannuali, ma la ragionevole (e pertanto, ripetesi, assolutamente non arbitraria) affermazione che ritardi di entità ragguardevoli possono ritenersi “giustificabili” solo in presenza di giustificazioni proporzionate alla ampiezza dei medesimi, con la conseguenza che quanto più grave è il ritardo, tanto più seria, specifica, rigorosa e pregnante dovrà essere la relativa giustificazione, necessariamente comprensiva della prova che in tutto il lasso di tempo interessato non sarebbero stati possibili diversi comportamenti di organizzazione e impostazione del lavoro o comunque essi non avrebbero potuto in alcun modo, se non evitare il grave ritardo, almeno ridurne l’abnorme dilatazione.

Pertanto, escluso che la citata giurisprudenza possa essere letta nel senso – indicato dal ricorrente – che essa preveda una sorta di “integrazione” del principio di ragionevole durata del processo nel precetto disciplinare – in contrasto con i principi di legalità e tipizzazione dei relativi illeciti – ed introduca una arbitraria ed irragionevole disparità di trattamento tra ritardi di durata inferiore e ritardi di durata pari o superiore all’anno, finendo per affermare l’esistenza di una sorta di responsabilità oggettiva per tutti i ritardi ultrannuali, deve in conclusione ribadirsi che, se non esistono ritardi in sé ingiustificabili, l’ampiezza dei medesimi non può non incidere sulla giustificazione richiesta, la quale deve estendersi a tutto l’ambito temporale in cui il ritardo abnorme si è protratto e commisurarsi allo “spessore” della relativa gravità – da valutare anche in rapporto alla doverosa considerazione del valore costituzionale del giusto processo ed alle effettive possibilità di comportamenti alternativi -, risultando perciò sicuramente più complessa ed articolata della giustificazione richiesta in relazione a ritardi non protratti oltre il termine di ragionevolezza -individuato, come già rilevato, nel decorso di un anno – ma sicuramente non “impossibile”.

Tanto premesso, occorre peraltro rilevare che la censura in esame, siccome formulata, neppure assume significativo rilievo nella fattispecie, posto che nella sentenza impugnata i giudici disciplinari, richiamata la citata giurisprudenza delle sezioni unite in materia di ritardi eccedenti l’anno, poi di fatto non hanno affermato l’ingiustificabilità assoluta dei ritardi ultrannuali né richiesto, in rapporto ad essi, giustificazioni “eccezionali”, ma si sono limitati ad affermare che i ritardi contestati avrebbero potuto essere evitati con un lavoro anche di poco superiore a quello svolto e che gli stessi, ancorché non determinati da indolenza e neghittosità, dovevano ritenersi frutto di una non diligente modalità di organizzazione del lavoro.

3. Col terzo motivo, deducendo violazione e/o erronea applicazione dei d.lgs. n. 109 del 2006 nonché vizio di motivazione, il ricorrente si duole della ritenuta non giustificabilità dei ritardi contestati nonostante la documentazione prodotta nel corso del giudizio dinanzi alla sezione disciplinare, dalla quale emergeva – come riconosciuto dal medesimo giudice disciplinare – la buona produttività dell’incolpato, il considerevole carico di lavoro, la gravosità degli impegni assolti, la positiva valutazione di professionalità, le notevoli doti professionali, la ridotta percentuale dei ritardi rispetto ai provvedimenti assunti in decisione.

Col quarto motivo, deducendo violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione circa la non giustificabilità dei ritardi, oltre che incongrua ed inadeguata valutazione complessiva delle cause di giustificazione allegate e dimostrate, ed in ogni caso omessa ed insufficiente motivazione, il ricorrente si duole del fatto che il giudice disciplinare, pur dando atto della disponibilità e responsabilità dell’incolpato nell’assumere un numero di cause superiore alle sue possibilità di smaltimento, nonché delle sue notevoli capacità organizzative e direttive, del suo ottimo profilo professionale e del fatto che i ritardi erano circoscritti ad un periodo limitato, abbia tuttavia ritenuto detti ritardi ingiustificati, sostenendo che gli stessi si sarebbero potuti evitare lavorando di più.

I sopra esposti motivi, da esaminare congiuntamente perché logicamente connessi, sono fondati nei termini e nei limiti di cui in prosieguo.

Si ritiene opportuno, in via preliminare, precisare che secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità (v. tra le altre su n. 5761 del 2012), i presupposti della reiterazione, della gravità e della ingiustificatezza dei ritardi debbono essere contestualizzati alla luce del complessivo carico di lavoro, in riferimento a quello mediamente sostenibile dal magistrato a parità di condizioni, della laboriosità e dell’operosità, desumibili dall’attività svolta sotto il profilo quantitativo e qualitativo, e di tutte le altre circostanze utili che, per loro natura, implicano un tipico apprezzamento di fatto e sono quindi devolute alla valutazione di merito della sezione disciplinare, non censurabile in sede di legittimità ove assistita da motivazione sufficiente e non contraddittoria.

Se dunque, secondo la richiamata giurisprudenza, la decisione del giudice disciplinare deve essere fondata su di un complesso e complessivo apprezzamento di fatto e deve essere sorretta da una motivazione corrispondentemente adeguata, deve ritenersi che quanto più ampia, composita ed articolata sarà la valutazione necessaria in proposito (specie in rapporto al maggiore “spessore” della giustificazione richiesta per ritardi di rilevante ampiezza), tanto più simmetricamente significativa, rigorosa e “strutturata” dovrà essere la relativa motivazione.

Venendo alla motivazione della sentenza impugnata, occorre innanzitutto evidenziare che in essa si da atto che i ritardi contestati sono gravi e si precisa l’intensità della gravità dei medesimi esplicitando che in alcune ipotesi essi superano, ed in un caso di molto, l’anno.

Questa base oggettiva rappresenta pertanto il metro di valutazione delle circostanze giustificatrici addotte, perché – come sopra evidenziato -, per un verso queste devono essere valutate non in sé ma in rapporto al numero dei ritardi, alla loro durata media, alle punte massime, e, per altro verso, ritardi di una certa ampiezza richiedono, come pure già rilevato, se non giustificazioni eccezionali, certamente giustificazioni specifiche, rigorose, significative.

Nella sentenza impugnata i giudici disciplinari, evidenziato che le giustificazioni addotte dall’incolpato riguardano il carico di lavoro presso l’Ufficio di appartenenza (quindi non situazioni soggettive quali problemi di salute o di famiglia del magistrato) e che la documentazione prodotta consente di confermare la buona produttività dell’incolpato, il considerevole carico di lavoro e la gravosità degli impegni assolti, come attestato in una relazione in cui si sottolineano le notevoli doti professionali del suddetto, hanno tuttavia escluso che tali circostanze siano tali da giustificare i ritardi contestati.

Le ragioni addotte dai giudici disciplinari in relazione alla ritenuta ingiustificabilità in concreto dei ritardi contestati sono le seguenti: 1) la evitabilità di ritardi di tale ampiezza “con una produttività anche solo lievemente superiore… non del tutto incompatibile con la trattazione degli altri procedimenti assegnati al magistrato”; 2) l’essere i ritardi contestati attribuibili (non a mancanza di produttività dell’incolpato bensì) ad un difetto di organizzazione consistente nel non aver programmato il proprio lavoro in modo da evitare il protrarsi del lasso di tempo intercorrente tra l’assunzione in decisione di alcuni provvedimenti ed il loro deposito.

L’affermazione di cui al punto 1) risulta generica e contraddittoria, per un verso perché, dopo aver dato per accertati la produttività, il considerevole carico di lavoro e la gravosità degli impegni assolti dall’incolpato, il giudice disciplinare afferma che il ritardo avrebbe potuto essere evitato con una produttività anche di poco superiore “non del tutto incompatibile con la trattazione degli altri procedimenti assegnati”, e per altro verso perché, pur avendo precisato che “il numero dei ritardi è tale da richiedere….giustificazioni specifiche” sostiene poi che i ritardi medesimi si sarebbero potuti evitare con una produttività anche di poco superiore.

In ogni caso la genericità e contraddittorietà della valutazione in esame la rendono di difficile decifrabilità siccome potenzialmente idonea ad indurre deduzioni illogiche, quali ad esempio l’ingiustificabilità assoluta di ritardi numericamente molto limitati per il solo fatto che essi potrebbero sempre essere evitati con un piccolo sforzo in più (cioè “una produttività anche solo lievemente superiore”).

Anche l’affermazione di cui al punto 2) risulta generica e contraddittoria.

In particolare, pur dando atto che i ritardi in esame sono conseguenza della apprezzabile scelta di assumere in decisione un notevole numero di sentenze in un limitato lasso di tempo, il giudice disciplinare afferma che criteri di ordinaria diligenza avrebbero dovuto imporre una modalità di organizzazione del lavoro tale da non determinare il decorso di un così ampio lasso di tempo tra l’assunzione in decisione di un provvedimento ed il suo deposito, e tuttavia subito dopo aggiunge di non poter ignorare che dagli atti emerge una notevole capacità organizzativa del magistrato in questione.

Inoltre, come già evidenziato, nello stesso contesto si da atto della buona produttività, del “considerevole carico di lavoro”, della “gravità degli impegni assolti”, delle notevoli doti professionali dell’incolpato e del fatto che lo stesso si sia giustificato innanzitutto adducendo la “situazione particolare dell’Ufficio di appartenenza”, e tuttavia si afferma una mancanza di diligenza nella organizzazione del lavoro senza neppure esaminare quale fosse la “situazione particolare” dell’Ufficio di appartenenza, e addirittura senza neppure considerare quale fosse il suddetto Ufficio, quali le relative peculiarità, quali le caratteristiche dell’attività svolta in esso dall’incolpato (emergendo solo dal ricorso che l’incolpato ha ricoperto nei periodo in esame la funzione di giudice fallimentare).

Peraltro la sentenza impugnata, nella parte in cui si afferma che i ritardi contestati sono conseguenza di un difetto di diligenza nella organizzazione del lavoro – sostanzialmente consistente nella assunzione in decisione di un numero di provvedimenti superiore a quello compatibile con un deposito dei medesimi in tempi ragionevoli – non sembra considerare che in alcuni casi il rapporto tra assunzione in decisione e tempo di deposito non è sempre tutto nel potere organizzativo del magistrato, potendo sulle relative previsioni interferire avvenimenti sopravvenuti indipendenti dalla volontà del magistrato che impongono impegni di lavoro non sempre procrastinabili.

In particolare non risulta che il giudice disciplinare abbia considerato che il “carico di lavoro” (cioè il numero di cause sul “ruolo” di un magistrato), ritenuto nella specie dai medesimi giudici disciplinari “considerevole”, è elemento “condizionante” da considerare in concreto nella sua ampiezza, indipendemente dal numero delle cause che poi il magistrato ritenga di “trattare” e decidere, perché esso non è una massa inerte che grava sul titolare solo per le controversie trattate e/o decise, ma, quanto più esso è “considerevole” (e quindi determina l’allontanamento nel tempo del momento della trattazione e decisione di un notevole numero di cause), tanto più “produce” lavoro, basti pensare, ad esempio, alle istanze di trattazione anticipata, ovvero ad eventuali richieste di istruzione preventiva, non potendo ovviamente il magistrato sottrarsi quanto meno alla verifica della effettiva urgenza delle anticipazioni richieste: anche la valutazione delle “priorità” (specie in rapporto ad un ruolo “carico”) richiede tempo ed attenta ponderazione, e tanto più ne richiede quanto più sono le cause sul ruolo (o sui ruoli assegnati al medesimo magistrato).

Sarebbe stato poi necessario considerare in linea generale che nei lavoro del giudice fallimentare (quale sembrerebbe essere o essere stato quello dell’incolpato, anche se tale circostanza non risulta accertata e/o valutata nella decisione impugnata) alla attività di udienza e di redazione dei provvedimenti assunti in decisione si accompagna anche una importante e delicata attività, assai spesso non procrastinabile, di controllo ed impulso nei rapporti coi curatori.

Pertanto, se per un certo periodo – come si afferma in ricorso e come sembrerebbe confermato dalle vaghe affermazioni della sentenza circa il considerevole carico di lavoro e la gravosità degli impegni assolti – l’incolpato ha dovuto assumere anche il ruolo di una collega in maternità (con tutto il lavoro riveniente, come sopra evidenziato, anche dalla semplice “pendenza” di numerose cause) ed ha dovuto svolgere di fatto pure la funzione di presidente di sezione, ossia un’attività di tipo amministrativo, organizzativo e di coordinamento, che non può ovviamente essere semplicemente “accantonata” o procrastinata, il giudice disciplinare avrebbe dovuto valutare il deficit di organizzazione (ravvisato peraltro in relazione ad un magistrato di cui si da contemporaneamente atto della notevole capacità organizzativa) in rapporto alle possibili interferenze derivanti dagli impegni sopravvenuti.

In particolare, il giudice disciplinare avrebbe dovuto considerare l’effettiva sussistenza ed entità dei suddetti impegni aggiuntivi, il momento in cui sono sopravvenuti, la loro durata rispetto al verificarsi dei ritardi ed al dilatarsi in maniera “irragionevole” dei medesimi, al fine di valutare la sussistenza (o meno) di eventuali significative ingerenze sulla programmazione ed organizzazione del lavoro dell’incolpato al punto da comprometterla con un possibile “effetto domino”, teoricamente ipotizzabile se si pensa che il carico di lavoro di un magistrato civile è quasi sempre notevole e spesso eccessivo e che un magistrato che voglia circoscrivere – per quanto possibile – i disagi delle parti potrebbe tendere a caricarsi spesso ai “limiti” delle proprie possibilità, con la conseguenza che l’eventuale, non prevedibile, e perciò non programmato, intervento di impegni sopraggiunti e non procrastinabili potrebbe compromettere una organizzazione tendenzialmente “virtuosa”.

Di tale valutazione attenta, specifica e rigorosa non risulta traccia nella motivazione della sentenza impugnata.

4. L’accoglimento, nei limiti sopra esposti, dei due motivi che precedono comporta l’assorbimento del quinto motivo, col quale è stata dedotta violazione ed erronea applicazione dell’art. 3 bis d.lgs. n. 109 del 2006 nonché vizio di motivazione lamentando la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’articolo citato.

Dall’argomentare che precede discende il rigetto del primo e del secondo motivo di ricorso, l’accoglimento, nei termini e nei limiti di cui sopra, dei motivi terzo e quarto e l’assorbimento del quinto.

La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura in diversa composizione.

Non vi è da provvedere sulle spese perché il Ministro della Giustizia non ha partecipato al giudizio ed il Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte Suprema non può essere destinatario di statuizioni sulle spese.

P.Q.M.

La Corte a sezioni unite accoglie nei limiti di cui in motivazione i motivi terzo e quarto, rigetta il primo ed il secondo e dichiara assorbito il quinto.

Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura in diversa composizione.