È lecita l’esclusione del candidato dal concorso militare se presenta tatuaggi visibili sul corpo (Consiglio di Stato, Sezione Seconda, Sentenza 8 aprile 2022, n. 2615).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

con l’intervento dei magistrati:

Dott. Carlo Saltelli, Presidente

Dott. Giancarlo Luttazi, Consigliere

Dott. Italo Volpe, Consigliere, Estensore

Dott. Francesco Frigida, Consigliere

Dott. Stefano Filippini, Consigliere

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5774 del 2017, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Carmine Pullano, con domicilio eletto presso lo studio Francesca D’Orsi in Roma, Via Cesare Fracassini, n. 4;

contro

Ministero della difesa e Comando generale dell’Arma dei Carabinieri, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LAZIO, Sez. I bis, n. -OMISSIS-/2017, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della difesa e del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 marzo 2022 il Cons. Italo Volpe;

Nessuno essendo presente per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Col ricorso in epigrafe la persona fisica ivi pure indicata ha impugnato la sentenza in forma semplificata del Tar per il Lazio, n. -OMISSIS-/2017, pubblicata il 19.6.2017, che – a spese compensate – le ha respinto l’originario ricorso teso all’annullamento:

– del provvedimento n. -OMISSIS-del 23.9.2016 col quale la commissione per lo svolgimento degli accertamenti psicofisici del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri aveva comunicato l’esito negativo dell’accertamento della sua idoneità psico-fisica;

– di tutti gli atti e provvedimenti preordinati, collegati, connessi e consequenziali, con particolare riferimento all’art. 10, co. 7, del bando di concorso nella parte in cui prevede la non idoneità per il candidato che presenta tatuaggi visibili con ogni tipo di uniforme, compresa quella ginnica (pantaloncini e maglietta).

1.1. In tal guisa facendo altresì desumere i fatti di causa, la sentenza ha motivato in diritto affermando che:

– parte ricorrente aveva tempestivamente impugnato la sopravvenuta graduatoria del concorso mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato e dunque, tenuto conto dei principi giurisprudenziali in tema di ammissibilità delle impugnative proposte in sedi diverse e conseguentemente della tangibile persistenza dell’interesse alla coltivazione del ricorso, il giudizio non poteva essere dichiarato improcedibile;

– tenuto conto dell’effettuata verificazione (dove tra l’altro si riferiva che veniva assodato “un tatuaggio alla coscia destra, precisamente 10 cm a monte del margine superiore della rotula, che interessa l’intera circonferenza dell’arto, pari a 57 cm ed è alto 16” e che all’esaminato si era fatto “indossare il pantaloncino della tuta ginnica, di taglia corrispondente a quella del ricorrente, 5^ misura, evidenziando che in posizione eretta il tatuaggio era coperto dal margine del pantaloncino, ma che fuoriusciva in modo evidente con il variare della postura (all’atto della flessione sulle ginocchia e con l’assunzione della posizione seduta)”), non poteva condividersi la tesi della invisibilità del tatuaggio una volta indossata l’uniforme, dato altresì che “i Carabinieri sono potenzialmente destinati a svolgere anche servizi durante i quali possono indossare i pantaloni corti (es. i bermuda in servizio su navi in mare) e che una gamba con un tatuaggio potrebbe anche trasformarsi in uno strumento di identificazione del militare, in tal modo potenzialmente destinato ad affrontare condizioni di maggior rischio nello svolgimento della sua attività istituzionale di contrasto alla criminalità (…)”;

– non poteva escludersi allora che il tatuaggio si risolvesse in un segno di riconoscimento e che fosse controindicato alla luce “dei variegati e delicati compiti istituzionali cui gli appartenenti all’Arma sono chiamati a svolgere”;

– era irrilevante la circostanza dell’astratta rimuovibilità del tatuaggio, posto che i requisiti di partecipazione al concorso devono essere posseduti dai candidati alla scadenza della domanda di partecipazione.

2. L’appello è affidato ad un’articolata censura di carenza, contraddittorietà e/o illogicità e/o irrazionalità della motivazione, violazione ed errata interpretazione dell’art. 10, co. 7, lett. a), del bando di concorso, eccesso di potere per carenza di presupposti, difetto di istruttoria, erroneità manifesta, illogicità manifesta, violazione dell’art. 3 della l.n. 241/1990 sul procedimento amministrativo, violazione dell’art. 66 del d.lgs. 104/2010.

2.1. Ad avviso di parte, in sintesi, la sentenza impugnata è erronea perchè non ha tenuto conto che:

– la motivazione del giudizio della commissione medica che ha proceduto alla verificazione è ultronea rispetto al dettato dell’art. 66 c.p.a. in quanto non reca un parere meramente ‘tecnico’ ma ‘valutativo’, come tale non di competenza di quell’organo e dunque da ignorare;

– il parere è inoltre errato in quanto nella fattispecie “con la tuta ginnica (della taglia corretta) il tatuaggio non è visibile”;

– nel corso della procedura concorsuale “erano state effettuate solamente verifiche in posa eretta/statica (che era quanto richiesto dal bando) ma con una tuta ginnica della misura errata come sostenuto negli scritti difensivi anche attraverso la produzione documentale”;

– “la verifica in movimento non era oggetto di analisi nemmeno durante l’espletamento del concorso di reclutamento”;

– il ragionamento del primo giudice (quanto all’utilizzo di abbigliamento consono ad un servizio d’istituto su natante) è illogico e contraddittorio in quanto le insegne stesse del natante avrebbero consentito l’identificazione dell’appartenenza del militare, a quel punto irrilevante essendo la visibilità o meno del tatuaggio. Senza contare che invece, per servizi di istituto come ‘infiltrato’, la presenza di un tatuaggio avrebbe anche meglio mimetizzato l’appartenenza del militare;

– un precedente giurisprudenziale riportato non valeva nel caso di specie dato che, in quello giudicato, il tatuaggio riportava il diminutivo del nome del soggetto interessato.

3. Costituitosi il Ministero della difesa, con ordinanza n. -OMISSIS-/2017, pubblicata il 15.9.2017, il Consiglio di Stato ha respinto la domanda di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata “Considerato (…) che l’appello non appare assistito da adeguato fumus boni iuris, atteso che in sede di verificazione (…) è stato accertato che l’appellante reca un tatuaggio alla coscia destra di vasta dimensione che, pur indossando il pantaloncino della tuta ginnica, risulta fuoriuscire in caso di flessione e in posizione seduta”, onde non poteva ritenersi superata la causa di esclusione contestata dall’appellante.

4. Con memoria sottoscritta il 12.7.2021 il Ministero ha replicato partitamente agli argomenti avversari.

5. Con memoria dell’11.2.2022 parte appellante ha riepilogato i propri argomenti, soffermandosi, con corredo fotografico nel corpo dell’atto difensivo, sul fatto che con un “pantaloncino della taglia corretta” il tatuaggio non era visibile.

6. L’appello è infondato e deve conseguentemente essere respinto.

7. Non è controverso che parte appellante si sia fatto realizzare sulla coscia destra un tatuaggio di dimensioni non modeste, né sono controversi aspetti del tatuaggio afferenti il piano estetico ovvero quello della sua idoneità a rivelare aspetti particolari della personalità del suo portatore.

Neppure è controverso, ad onor del vero, il consolidato orientamento giurisprudenziale che fonda, a fini ostativi nell’ambito delle procedure selettive del tipo in questione, sulla sufficienza della visibilità di un tatuaggio (fra molte, C.d.S., IV, n. 7920/2020, ed ivi ulteriori numerosi richiami).

Ciò che piuttosto è controverso è se quel tatuaggio risultasse visibile quando la persona ha vestito, a fini di prova, alcuni capi dell’abbigliamento d’ordinanza (in particolare, i pantaloni corti della tuta ginnica) e se l’opinione espressa dalla competente commissione giudicatrice (innanzi alla quale la prova è stata effettuata) sia consistita in un riscontro d’ordine ‘tecnico’, come tale legittimo, o piuttosto in una mera ‘valutazione’, come tale non riservata a detta commissione.

8. Quanto al primo aspetto, parte appellante è dell’avviso che il pantalone corto indossato in occasione della prova non fosse della taglia giusta e dunque inappropriatamente troppo corto, tale pertanto da favorire la non marginale visibilità di un segmento del tatuaggio che altrimenti sarebbe rimasto nascosto ove, invece, il pantalone fosse stato di una taglia giusta.

Quanto al secondo aspetto, ad avviso dell’appellante il giudizio sarebbe stato scorretto e consistito in una ‘valutazione’ (e non piuttosto in un giudizio strettamente ‘tecnico’) perché la prova effettuata non si sarebbe limitata, una volta indossato il pantalone corto d’ordinanza, alla visione della gamba in posizione del copro statica ed eretta, ma durante flessioni sulle gambe ovvero in posizione seduta.

9. In relazione al primo aspetto, v’è da osservare che dagli atti di causa non risulta che nel corso della prova parte appellante abbia eccepito l’inadeguatezza del pantaloncino fatto indossare, giacché di taglia erronea e, in particolare, inferiore a quella giusta.

Né v’è una sua prova in ordine a quale dovesse essere la taglia ritenuta giusta. Nel quadro dei suoi scritti difensivi, invero, la parte afferma, ma non dimostra, quale dovesse essere effettivamente, per lui, la taglia giusta del pantaloncino in questione.

La parte esibisce sì rilievi suoi rilievi fotografici mentre indossa un pantaloncino di sua scelta, il quale (nell’immagine) copre integralmente il tatuaggio. Ma, come detto, la medesima parte non offre elementi di riscontro atti a dimostrare incontrovertibilmente che quello autonomamente scelto sia stato un pantaloncino di taglia realmente giusta.

Quei rilievi fotografici privatamente effettuati non possono pertanto reputarsi idonei a smentire la correttezza e l’attendibilità della prova (di vestiario) effettuata innanzi alla ricordata commissione giudicatrice.

10. In relazione al secondo aspetto, poi, non risulta che alcuna delle disposizioni normative e tecniche di riferimento (incluse le norme tecniche per lo svolgimento di accertamenti sanitari, pubblicate in G.U., 4^ serie speciale, n. 40, del 20.5.2016, evocate dal Ministero e non contestate dalla parte appellata, che prevedono tra l’altro che “Saranno inoltre giudicati inidonei, ai sensi dell’art. 10 commi 4 e 7 del bando di concorso, i concorrenti: a. che presentino tatuaggi: – visibili con ogni tipo di uniforme, compresa quella ginnica (pantaloncini e maglietta)”) dispongono nel senso che le prove in argomento dovessero obbligatoriamente svolgersi tenendo l’esaminato in posizione del corpo statica ed eretta.

A cospetto di oggettivi margini di discrezionalità in ordine alle modalità della prova, assolutamente corrette risultano le scelte effettuate nel caso di specie dal Ministero.

E’ fatto notorio, invero, che l’abbigliamento indossato segue i movimenti del corpo nello spazio e che anzi proprio con abbigliamento ‘corto’ (come appunto è un pantalone destinato, ad esempio, a scopi ginnici ovvero ad essere indossato in particolari compiti d’istituto) è più facile che parti scoperte del corpo possano scoprirsi ancora di più, rendendo visibili tratti di pelle non coperti.

Tenuto conto di quale doveva essere nella specie la finalità della prova, ossia la verifica della oggettiva visibilità di un tatuaggio ove si fosse indossato abbigliamento d’ordinanza di misura ridotta e così naturalmente suscettibile di scoprire ancora di più, in date circostanze, alcune parti del corpo, è da ritenersi immune da vizi la scelta della commissione giudicatrice di far flettere sulle gambe l’esaminato ovvero di farlo stazionare in posizione seduta.

Nel far questo, traendo le conclusioni della prova effettuata (i.e., la verifica della visibilità o della ancor maggiore visibilità del tatuaggio in questione), non v’è stata da parte della commissione alcuna ‘valutazione’, quanto piuttosto un oggettivo giudizio d’ordine strettamente ‘tecnico’.

11. Risulta pertanto infondato l’appello.

12. Ricorrono peraltro giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli artt. 52, co. 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.4.2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte appellante, nonché di ogni altro dato, ovunque ricorra, comunque idoneo ad identificarla, ivi inclusi gli estremi della sentenza appellata.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2022.

Depositata in Cancelleria l’8 aprile 2022.

Consiglio di Stato, Sentenza 8 aprile 2022, n. 2615 -.