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Continue to ChatE’ nulla la notificazione eseguita presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario, ove indirizzata a soggetto indicatovi con generalità diverse da quelle dell’effettiva parte destinataria, non essendo sufficiente la mera indicazione del numero di ruolo generale o del domiciliatario della controversia (Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza interlocutoria 13 novembre – 9 dicembre 2014, n. 25937). https://noiradiomobile.org/e-nulla-la-notificazione-eseguita-presso-la-cancelleria-dellufficio-giudiziario-ove-indirizzata-a-soggetto-indicatovi-con-generalita-diverse-da-quelle-delleffettiva-parte-d/