È nullo, se non redatto in forma scritta, il patto fra avvocato e cliente con il quale si stabilisce il compenso professionale (Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, Sentenza 8 settembre 2021, n. 24213).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Rel. Consigliere –

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28493-2019 proposto da:

(OMISSIS) VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA (OMISSIS) (OMISSIS) N 22, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato VINCENZO (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) ORTO DI (OMISSIS) NINO (OMISSIS) & C SNC, rappresentata e difesa dall’avv. PASQUALE G. (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata il 13/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/03/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

L’avv. (OMISSIS) Vincenzo ha proposto ricorso straordinario per cassazione contro l’ordinanza del Tribunale di Foggia, con la quale è stato liquidato in suo favore, quale compenso per l’attività difensiva svolta in favore di (OMISSIS) Orto s.n.c. in un giudizio civile, un importo inferiore rispetto alla richiesta.

Il Tribunale, in particolare, ha riconosciuto, sulla scorta delle deposizioni testimoniali, l’esistenza di un accordo fra le parti per la determinazione del compenso.

Il ricorso è proposto sulla base di tre motivi.

Il secondo di tali motivi denuncia la violazione dell’art. 2233, comma 3, c.c., secondo il quale è nullo, se non redatto in forma scritta, il patto fra avvocato e cliente con il quale si stabilisce il compenso professionale.

Il ricorso è stato fissato dinanzi alla sesta sezione civile della Suprema corte con proposta di manifesta fondatezza del secondo motivo di ricorso.

(OMISSIS) Orto s.n.c. ha resistito con controricorso.

Il secondo motivo è fondato e il suo accoglimento determina l’assorbimento degli altri motivi (il primo riguardante la valutazione delle prove; il terzo sulle spese).

Ex art. 2233, comma 3, c.c., il patto di determinazione del compenso deve essere redatto in forma scritta, sotto pena di nullità.

Si osserva che la norma non può ritenersi implicitamente abrogata dalla art. 13, comma 2, della 1. n. 247 del 2012: tale norma stabilisce che il compenso spettante al professionista sia pattuito di regola per iscritto.

Infatti, secondo l’interpretazione preferibile, la novità legislativa ha lasciato impregiudicata la prescrizione contenuta nel terzo comma dell’art. 2233 c.c.

In base a questa interpretazione, la norma sopravvenuta non si riferisce alla forma del patto, ma al momento in cui stipularlo: essa, cioè, stabilisce che il patto deve essere stipulato all’atto del conferimento dell’incarico (cfr. Cass. n. 11597/2015).

Si osserva che se il legislatore avesse realmente voluto far venir meno il requisito della forma scritta per simili pattuizioni, è ragionevole ritenere che avrebbe provveduto ad abrogare esplicitamente la previsione contenuta nel terzo comma dell’art. 2233 c.c., il quale commina espressamente la sanzione della nullità per quei patti che siano privi del requisito formale ivi prescritto.

Chiarito che il requisito formale è prescritto a pena di nullità, valgono le regole generali:

a) la scrittura non può essere sostituita da mezzi probatori diversi (Cass. n. 1452/2019), neanche dalla confessione (Cass. n. 4431/2017), né è applicabile il principio di non contestazione (Cass. n. 25999/2018);

b) ai sensi dell’art. 2725 c.c., la prova testimoniale è ammissibile nella sola ipotesi dell’art. 2724, n. 3, c.c., di perdita incolpevole del documento (Cass. n. 13459/2006; n. 13857/2016);

c) l’inammissibilità della prova, diversamente da quanto avviene quando il contratto deve essere provato per iscritto (Cass., S.U., n. 16723/2000), è rilevabile d’ufficio e può essere eccepita per la prima volta anche in cassazione (Cass. n. 1352/1969; n. 281/1970).

Il tribunale non si è attenuto a tali principi.

L’esistenza dell’accordo è stata ritenuta provata grazie alla prova per testimoni e sulla base di una corrispondenza intercorsa fra le parti.

La considerazione congiunta di tali elementi ha indotto il giudice a ritenere verosimile che le parti avessero raggiunto un accordo di analogo contenuto a quello riguardante le cause che il professionista curava per la diversa società (OMISSIS) Orto soc. coop. a r.l.

Il tribunale, in ultima analisi, ha ritenuto raggiunta la prova dell’accordo per la determinazione del compenso sulla base di una presunzione, non tenendo conto che l’esistenza del requisito di forma non può essere sostituito da mezzi probatori diversi.

L’ordinanza, pertanto, deve essere cassata e la causa rinviata al Tribunale di Foggia, che, in persona di diverso magistrato, provvederà a nuovo esame attenendosi al principio di cui sopra e liquiderà le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo;

dichiara assorbiti i restanti motivi;

cassa l’ordinanza in relazione al motivo accolto;

rinvia la causa al Tribunale di Foggia in diversa composizione anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 5 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria l’8 settembre 2021.

SENTENZA – copia non ufficiale -.