E’ reato accusare l’amministratore del condominio di gestire male i soldi (Corte di Cassazione, Sezione V Penale, Sentenza 10 aprile 2020, n. 11913).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VESSICHELLI Maria – Presidente

Dott. DE GREGORIO Eduardo – Consigliere

Dott. PEZZULLO Rosa – Rel. Consigliere

Dott. MICCOLI Grazia – Consigliere

Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

D’AMICO TOMASSINO nato a (OMISSIS) il xx/xx/xxxx;

MALASPINA GABRIELLA nato a (OMISSIS) il xx/xx/xxxx;

avverso la sentenza del 05/06/2018 del TRIBUNALE di FERMO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa Rosa PEZZULLO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. Ferdinando LIGNOLA che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;

udito il difensore della parte civile l’avvocato CIARROCCA VITTORIO che deposita nota spese e conclusioni alle quali si riporta.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 5.6.2018 il Tribunale di Fermo ha confermato la sentenza del locale G.d.P. del 17/10/2017, con la quale D’Amico Tomassino e Malaspina Gabriella erano stati condannati, concesse le circostanze attenuanti generiche, alla pena di C 500 di multa ciascuno, oltreché in solido al pagamento dei danni in favore delle costituite parti civili, da liquidare in separata sede, per il reato di cui all’art 595 c.p., perché comunicando con vari condomini amministrati dalla “Immobilia Sas” di Federici Gianluca e Marsili Manca, offendevano la reputazione di questi ultimi, riferendo che gli stessi “gestivano male i soldi del condominio, distraendoli per viaggi all’estero e non pagavano le fatture”, criticandone anche le capacità professionali.

2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del loro difensore di fiducia, deducendo:

– con il primo motivo, la ricorrenza del vizio di cui all’art 606, primo comma, lett e) c.p.p. per travisamento della prova, in relazione alle dichiarazioni rese a s.i.t. da Postacchini Aldo e Mazzoni Luigina, in quanto le frasi offensive asseritamente pronunciate dagli imputati, nei termini di cui all’imputazione, sono state ricavate dalla querela delle p.o., ma non sono quelle di cui alle s.i.t. del 12/10/2015, in cui si parla di insolvenza e di riferita propensione dei condomini a cambiare amministratore, di gestione poco chiara dei soldi condominiali, di sottrazione dei soldi dal conto del condominio; in ogni caso le dichiarazioni contenute nelle s.i.t. non sono sovrapponibili tra esse;

– con il secondo motivo, la ricorrenza del vizio di cui all’art. 606, primo comma, lett. e) c.p.p., per travisamento della prova in relazione alle dichiarazioni delle p.o., nonché della teste Ciotti; invero, le p.o. hanno ricevuto dichiarazioni di testimoni, che né il Giudice di Pace, né il Tribunale, indicano e tale mancata indicazione rende impossibile ricostruire il percorso logico di valutazione della prova, ai sensi dell’art.192 c.p.p., quanto alla decisione di primo grado e porta a concludere per il travisamento della prova da parte dal giudice di appello, che, in presenza di uno specifico motivo di impugnazione, ha omesso ogni motivazione sul punto;

– con il terzo motivo, la ricorrenza del vizio di cui all’art 606, primo comma, lett e) c.p.p. per travisamento della prova con riferimento alla tardività della querela; invero, il Tribunale non ha percepito il senso della lettera del 2.3.2019, data alla quale deve farsi risalire la prova certa della diffamazione; tale dato confligge all’evidenza con l’affermazione delle p.o., contenuta nella querela, secondo cui esse vennero a conoscenza della diffamazione solo il 14.6.2015 e nel conflitto tra notizie date, quella indicata dalle p.o. è indimostrata ed immotivata da parte dei giudici di merito;

– con il quarto motivo, la ricorrenza del vizio di cui all’art 606, primo comma, lett e) c.p.p. per mancanza di motivazione in relazione alla valenza offensiva e denigratoria delle frasi asseritamente pronunciate dagli imputati, non ricavata da un ragionamento obiettivo; ì affermare, invero, la mala gestio di un’amministrazione condominiale integra il legittimo esercizio del diritto di critica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono inammissibili.

1. Invero i primi due motivi di ricorso sono inammissibili ai sensi dell’art. 606, comma 2 bis c.p.p.

Ed invero, il Decreto Legislativo del 6 febbraio 2018 n. 11, di modifica della disciplina in materia di giudizi di impugnazione ha inciso anche sul sistema delle impugnazioni avverso le sentenze dei giudici di pace, prevedendo, con l’art. 5, l’introduzione appunto del comma 2 bis all’art. 606, a termini del quale “contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso può essere proposto soltanto per i motivi di cui al comma 1, lettere a), b) e parallelamente, con l’art. 9, l’introduzione, dopo l’articolo 39 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, dell’art. 39-bis secondo cui “contro le sentenze pronunciate in grado d’appello il ricorso per cassazione puo’ essere proposto soltanto per i motivi di cui all’articolo 606, comma 1, lettere a), b) e c), del codice di procedura penale”.

A decorrere, dunque, dall’entrata in vigore delle suddette disposizioni, ossia dal 6 marzo 2018, resta preclusa la possibilità di impugnare le sentenze di appello per i reati di competenza del giudice di pace per vizi di motivazione, ai sensi della lett. e) dell’art. 606 c.p.p., essendo prevista la deducibilità dei soli motivi -formalmente e sostanzialmente – riguardanti i vizi di violazioni di legge.

Nel caso in esame la sentenza impugnata è stata emessa in data 5 giugno 2018 nella piena vigenza delle nuove disposizioni, sicchè i primi tre motivi di ricorso, siccome riguardanti vizi di motivazione, sono inammissibili.

2. Inammissibile si presenta il terzo motivo di ricorso, circa la tardività della querela, motivo questo che, al di là dell’enunciazione di un vizio di motivazione che caratterizzerebbe la sentenza impugnata, si intreccia con la questione di diritto del dies a quo per la presentazione della querela e, quindi, con la denuncia, in sostanza, anche del vizio di violazione di legge, che non rende in sé il motivo precluso per le ragioni sopra evidenziate.

Tale motivo è tuttavia manifestamente infondato, risultando la valutazione operata dai giudici di merito immune da vizi motivazionali e di interpretazione delle norme.

Ed invero, i ricorrenti adducono che il dies a quo per la presentazione della querela deve ricondursi al 2.3.2015, epoca in cui il Federici, con raccomandata in pari data, ha attribuito la diffamazione perpetrata dagli imputati in suo danno, sicchè la querela -che reca la data del 2.9.2015- deve ritenersi tardiva.

Sul punto il giudice d’appello ha evidenziato come non possa ricondursi alla data indicata dagli imputati il dies a quo per la presentazione della querela, atteso che nella raccomandata del 2.3.2015, prodotta nel giudizio di primo grado, è emerso solo il mancato pagamento di alcune fatture per i lavori di pulizia eseguiti dalle ditte del D’Amico e della Malaspina nei condomini amministrati dalle p.o., cioè a fatti non riconducibili alla diffamazione ascritta agli imputati.

Corretta, dunque, deve ritenersi la valutazione che ha ricondotto, invece, il dies a quo alla data del 14.6.2015, in cui il Postacchini e la Mazzoni riferivano alle p.o. che gli imputati avevano ricondotto il mancato pagamento di tali somme al fatto che il Federici e la Marsili sottraevano denaro dal conto dei condomini per sostenere spese personali, quali viaggi all’estero, e per coprire i debiti della loro società, Immobilia s.a.s..

D’altra parte, più volte questa Corte ha evidenziato come in tema di condizioni di procedibilità, il diritto di querela decorre dal momento in cui la persona offesa ha conoscenza certa del fatto – reato (arg. ex Sez. 5 n. 53408 del 18/06/2018, Rv. 274164).

3. Inammissibile si presenta altresì il quarto motivo di ricorso circa la configurabilità del reato di diffamazione, con la precisazione che, anche questo motivo, al di là dell’enunciazione di un vizio di motivazione che caratterizzerebbe la sentenza impugnata, si intreccia con la questione di diritto della sussistenza della scriminante del diritto di critica e, quindi, con la denuncia, in sostanza, anche del vizio di violazione di legge che non rende in sé il motivo precluso per le ragioni indicate sub 1.

Tale motivo è tuttavia manifestamente infondato, atteso che corretta deve ritenersi la sentenza impugnata, laddove ha ritenuto integrato il reato di cui all’art. 595 c.p., non essendo configurabile nella fattispecie la scriminante del diritto di critica.

3.1. Invero, le frasi pronunciate alla presenza di più persone, con le quali l’amministratore di un condominio viene tacciato di illecita appropriazione del denaro a lui versato dai condomini al fine di far fronte a debiti personali od impiegarli in viaggi, in assenza di qualsivoglia elemento attestante la veridicità di quanto affermato, integrano senz’altro il delitto di diffamazione.

Ed invero, va richiamato in proposito quanto evidenziato da questa Corte, secondo cui la scansione del procedimento logico- giuridico da seguire in tema di accertamento della punibilità dell’imputato a titolo di diffamazione implica in primo luogo la valutazione diretta a stabilire se il contenuto della comunicazione rivolta a più persone rechi in sé la portata lesiva della reputazione altrui, che costituisce il proprium del reato contestato e una volta stabilito il concorso degli elementi costitutivi del delitto di diffamazione, l’attenzione del giudicante può spostarsi sull’apprezzamento della linea difensiva volta a giustificare il fatto sotto il profilo della scriminante di cui all’art. 51 cod. pen., e quindi sulla verifica di sussistenza dei noti requisiti di verità, interesse alla notizia e continenza (Sez. 5, n. 41661 del 17/09/2012).

Della scansione così descritta ha tenuto conto il giudice di appello che ha, innanzitutto, correttamente evidenziato la natura lesiva dell’altrui onore delle espressioni oggetto di contestazione.

Se, infatti, il bene giuridico tutelato dalla norma ex art. 595 c.p. è l’onore, nel suo riflesso in termini di valutazione sociale (alias reputazione) di ciascun cittadino, e l’evento è costituito dalla comunicazione e dalla correlata percezione o percepibilità, da parte di almeno due consociati, di un segno (parola, disegno) lesivo, che sia diretto, non in astratto, ma concretamente ad incidere sulla reputazione di uno specifico cittadino (Sez. 5, n. 5654 del 19/10/2012), le espressioni oggetto di contestazione sono obiettivamente pregiudizievoli della reputazione delle persone offese, concretizzando un pregiudizio la divulgazione di qualità negative, idonee ad intaccarne l’opinione tra il pubblico dei consociati (Sez. 5, n. 43184 del 21/09/2012).

3.2. Tanto premesso non può ritenersi operante nella fattispecie in esame la scriminante invocata dai ricorrenti dell’esercizio del diritto di critica.

All’uopo va premesso che l’accertamento della scriminante in questione richiede, in linea generale, la verifica della sussistenza dei tre requisiti elaborati dalla giurisprudenza di legittimità: la verità, l’interesse alla notizia e la continenza (Sez. 5, n. 45014 del 19/10/2012).

Nella fattispecie in esame difetta innanzitutto il primo essenziale requisito, ossia la verità della notizia, in base a quanto più volte evidenziato da questa Corte, secondo cui in tema di diffamazione, ai fini della applicazione dell’esimente dell’esercizio del diritto di critica, non può prescindersi dal requisito della verità del fatto storico, ove tale fatto sia posto a fondamento della elaborazione critica (Sez. 5. n. 8721 del 17/11/2017, Rv. 272432).

3.3. Corretta, pertanto, si presenta la valutazione del giudice d’appello che ha escluso la ricorrenza del legittimo esercizio del diritto di critica da parte degli imputati, ritenendo che non può ritenersi tale la propaganda di notizie per le quali i ricorrenti, senza averne prova alcuna, avrebbero distratto illecitamente il denaro condominiale per far fronte a propri debiti od impiegandolo in spese personali.

4. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare per ciascuno in C 3000,00, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili, liquidate in euro 2200,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno a favore della cassa delle ammende, nonché in solido alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle pp.cc., liquidate in euro 2200 oltre accessori di legge.

Così deciso il 16.10.2019.

Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2020.

SENTENZA – copia non ufficiale -.