È valida la revoca della patente disposta a parte, rispetto alla sanzione principale? (Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, Sentenza 18 novembre 2022, n. 34108)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BERTUZZO Mario – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRICUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 30937/2020 R.G., proposto da:

(OMISSIS) MARCELLO, rappresentato e difeso dall’avv. Stefano (OMISSIS), con domicilio in Torino, Via (OMISSIS) n. 4.

-RICORRENTE-

contro

PREFETTURA DI TORINO, in persona del Prefetto p.t..

-INTIMATA-

avverso La sentenza del Tribunale di Torino n. 798/2020, depositata in data 13.2.2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 28.10.2022 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con sentenza n. 798/2020 il Tribunale di Torino, in integrale riforma della sentenza di primo grado, ha respinto l’opposizione di Marcello (OMISSIS) avverso due distinti provvedimenti prefettizi, l’uno avente ad oggetto il pagamento della sanzione pecuniaria di cui all’art. 128, comma secondo, CDS (per aver l’opponente circolato con patente di guida sospesa), l’altro con cui era stata revocata la patente guida.

Il primo giudice aveva annullato la misura della revoca, ritenendo che l’amministrazione dovesse applicare entrambe le sanzioni con un unico provvedimento.

Il Tribunale, in accoglimento delle contrarie deduzioni difensive della Prefettura, ha invece posto in rilievo che già nell’ordinanza applicativa della sanzione pecuniaria era stata preannunciata la revoca della patente, che, peraltro, era conseguenza legale della prima violazione, ormai divenuta irrevocabile.

L’automatismo dell’applicazione della sanzione accessoria, necessariamente conseguente a quella principale, rendeva irrilevante che non fossero state entrambe adottate con un unico provvedimento; il fatto che l’interessato non si fosse avveduto delle conseguenze della violazione non era imputabile ad un deficit di trasparenza dell’amministrazione, ma all’operatività di una norma che la parte era tenuta a conoscere.

Per la cassazione della sentenza Marcello (OMISSIS) propone ricorso affidato ad un unico motivo.

La Prefettura di Torino non ha sviluppato difese.

Il relatore ha formulato proposta di definizione della causa ai sensi dell’art.380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c. e il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

2. L’unico motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 210, 218 CDS e 20 L. 689/1981, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., sostenendo che, con l’ordinanza ingiunzione resa all’esito del ricorso amministrativo, il Prefetto era tenuto ad applicare sia la sanzione principale pecuniaria, che quella accessoria della revoca della patente, essendo imposta una contestualità dei provvedimenti per effetto delle stretta interdipendenza tra le due misure, anche per evitare che una loro eventuale impugnazione separata possa determinare decisioni contrastanti.

Il motivo è inammissibile.

Non pertinente è il richiamo all’art. 20 comma primo L. 689/1981.

La norma, nel prevedere che l’autorità amministrativa con l’ordinanza-ingiunzione, o il giudice penale con la sentenza di condanna nel caso previsto dall’articolo 24, può applicare, come sanzioni amministrative, quelle previste dalle leggi vigenti per le singole violazioni come sanzioni penali accessorie, quando esse consistono nella privazione o sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell’amministrazione, non ha alcuna attinenza ad un presunto dovere dell’amministrazione di adottare con un unico provvedimento le sanzioni accessorie e principali, limitandosi a intervenire su talune delle pene accessorie, trasponendole nell’ambito delle sanzioni amministrative accessorie a violazioni divenute oggetto di depenalizzazione.

Una tale contestualità non è imposta dall’art. 210, comma primo, CDS, che si limita a prescrivere che “quando le norme del codice dispongono che ad una sanzione amministrativa pecuniaria consegua una sanzione accessoria non pecuniaria, quest’ultima si applica di diritto”, né dall’art. 204, comma primo, CDS, che menziona la sola irrogazione da parte del Prefetto della sanzione pecuniaria, ove decida, in senso sfavorevole per l’interessato, sul ricorso amministrativo avverso il verbale di accertamento.

L’emissione dell’ordinanza ingiunzione applicativa di una sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 204, comma primo, CDS è – per giunta – solo eventuale, venendo a dipendere dalla scelta del sanzionato di impugnare il verbale con ricorso amministrativo al Prefetto, in luogo che con ricorso giurisdizionale al giudice di pace.

Peraltro, l’art. 128 CDS dispone, al comma secondo, che chiunque circola durante il periodo di sospensione della patente di guida è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma (da € 168 a € 678) e alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida di cui all’articolo 219.

Quest’ultima norma contempla un autonomo iter per l’applicazione della misura, volendo, con la previsione del secondo comma, che nell’ipotesi che la revoca della patente costituisca sanzione accessoria, l’organo, l’ufficio o comando, che accerta l’esistenza di una delle condizioni per le quali la legge la prevede, entro i cinque giorni successivi, ne dà comunicazione al prefetto del luogo della commessa violazione.

Questi, previo accertamento delle condizioni di legge, emette l’ordinanza di revoca e consegna immediata della patente alla prefettura, anche tramite l’organo di Polizia incaricato dell’esecuzione.

Questa Corte ha peraltro da tempo stabilito che la revoca può essere autonomamente adottata nel termine di cinque anni dalla commessa violazione – ossia nel rispetto del termine di prescrizione – non essendo imposti termini di decadenza (previsti invece per l’applicazione della sanzione principale), e ciò anche in caso di contestazione differita o di mancato ritiro immediato del documento di guida da parte degli organi accertatori (Cass. 15694/2020; Cass. 7026/2019; Cass. 10373/2006; Cass. 3832/2001).

La disciplina non pregiudica il diritto di difesa: la parte può sempre impugnare il provvedimento irrogativo della sanzione principale ed ottenere l’automatica caducazione anche di quella accessoria, o contestare solo quest’ultima per vizi propri, la quale discende automaticamente dalla legge in caso di accertata violazione del precetto principale e ne segue la sorte (Corte cost. 247/2005).

Il ricorso è pertanto inammissibile.

Non luogo a provvedere sulle spese, non avendo la Prefettura svolto difese.

Ai sensi del D.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte di cassazione il giorno 28 ottobre 2022.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2022.

SENTENZA – copia non ufficiale -.