E’ vietato frazionare una domanda di risarcimento danni da incidente stradale (Corte di Cassazione, Sezione III Civile, Sentenza 22 giugno 2020, n. 12140).

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE TERZA CIVILE 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente

Dott. CIGNA Mario – Rel. Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere

ORDINANZA

sul ricorso 16246-2018 proposto da:

SCIUSCO LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE MANGLI N 29, presso lo studio dell’avvocato STEFANO MASTRONARDI, rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE ALLAMPRESE;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA , in persona del suo procuratore, speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 28, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CILIBERTI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

DI PALMA GERARDO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1350/2018 del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata il 14/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/01/2020 dal Consigliere Dott. MARIO CIGNA.

FATTI DI CAUSA

Con citazione 1/4/2016 Luigi Sciusco convenne in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Cerignola Gerardo Di Palma e la Generali Italia Ass.ni SpA per sentirli condannare in solido al pagamento della somma di euro 10.150,00, a titolo di risarcimento del danno per lesioni fisiche subite in occasione del sinistro stradale accaduto in Cerignola il 5-9-2015 tra la Vespa Piaggio di sua proprietà, condotta da Antonio Coletta (sulla quale l’attore viaggiava come trasportato), e l’autovettura Lancia Y, di proprietà e condotta da Antonio Coletta, assicurata per la r.c.a. con la Generali Italia SpA.

Si costituì la sola Generali Italia SpA, eccependo, tra l’altro, l’improponibilità della domanda per mancato invio della documentazione medica e per frazionamento del credito, in quanto l’attore con citazione 11-12-2015 aveva già richiesto allo stesso Giudice di Pace, per il medesimo incidente, il risarcimento per i danni materiali subiti dal suo veicolo.

Con sentenza 678/2016 del 2-12-2016 l’adito Giudice di Pace dichiarò improcedibile la domanda per illegittimo frazionamento del credito.

Con sentenza 1350/2018 del 14-5-2018 il Tribunale di Foggia ha rigettato l’appello proposto da Luigi Sciuscio; in particolare il Tribunale ha ritenuto nella specie sussistente una ipotesi di abuso del diritto, non essendo consentito, anche in tema di risarcimento danni da responsabilità civile (e, in particolare da circolazione stradale), in presenza di un danno derivante da un unico fatto illecito riferito alle cose ed alla persona, già verificatosi nella sua completezza, frazionare la tutela giurisdizionale mediante la proposizione di distinte domande;

– al riguardo il Tribunale ha ritenuto tale parcellizzazione contraria al generale dovere di correttezza e buona fede, integrando un abuso dello strumento processuale (Cass. S.U. 23726/2007);

– nella specie ha evidenziato che il danno alla persona in capo allo Sciuscio si era già stabilizzato prima della proposizione della domanda per il risarcimento dei danni materiali, atteso che dalla documentazione in atti risultava che le lesioni fisiche si erano già cristallizzate alla data dell’ottobre 2015, e quindi prima della notifica dell’atto di citazione introduttivo della domanda di risarcimento dei dati materiali, avvenuta in data 26-11/2-12-2015.

Avverso detta sentenza Luigi Sciuscio propone ricorso per Cassazione, affidato a quattro motivi.

Generali Italia SpA resiste con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente denunzia – ex art. 360 n. 4 cpc – violazione dell’art. 112 cpc e nullità della sentenza per omessa pronunzia sul primo motivo di appello (con il quale si denunziava la violazione degli artt. 1175 cc e 145 e 148 dlgs 209/2005), e quindi per non avere il giudice d’appello rilevato che, come già fatto presente al Giudice di Pace e poi reiterato con il gravame, al momento della proposizione della domanda di risarcimento per il danno materiale, la domanda di risarcimento per le lesioni fisiche non era proponibile;

– al riguardo ribadisce che il legislatore ha stabilito termini di procedibilità della domanda diversi per l’azione finalizzata ad ottenere il risarcimento del danno materiale (art. 145 cod. assicurazioni private: 60 gg dalla ricezione della messa in mora) rispetto a quella relativa al danno fisico (art. 148 cod. assicurazioni private: 90 gg dalla ricezione della documentazione medica corredata dal certificato di fine malattia);

– nella specie la lettera di messa in mora è stata ricevuta dalla Generali il 10-9- 2015, sicché la domanda per il risarcimento dei danni materiali era procedibile sin dal 9-11-2015;

– la documentazione medica corredata dalla certificazione di avvenuta guarigione è stata ricevuta dalla Generali in data 20-10-2015, sicché la domanda per il risarcimento delle lesioni fisiche era procedibile dal 18-1-2016;

– al momento della proposizione della domanda per il danno materiale (citazione spedita per la notifica il 23-11-2005), pertanto, la domanda per il risarcimento del danno fisico non era procedibile.

Con il secondo motivo il ricorrente denunzia -ex art. 360 n. 4 cpc- violazione dell’art. 112 cpc e nullità della sentenza per omessa pronunzia sul secondo motivo di appello (con il quale si denunziava la violazione dell’art. 1175 cc), e quindi per non avere il giudice d’appello rilevato che, come già fatto presente con il gravame, era stata la stessa Compagnia assicuratrice a frazionare il credito, provvedendo al pagamento della somma di euro 1.000,00 (oltre alle spese legali) per il risarcimento del danno materiale.

Con il terzo motivo il ricorrente denunzia – ex art. 360 n. 3 cpc – violazione dell’art. 1175 cc per avere il Tribunale sanzionato il frazionamento del credito con l’inammissibilità della domanda anziché con una pronuncia sanzionatoria in punto di spese.

Con il quarto motivo il ricorrente denunzia – ex art. 360 n. 4 cpc – violazione dell’art. 112 cpc e nullità della sentenza per omessa pronunzia sul quarto motivo di appello (con il quale si evidenziava la violazione degli artt. 91 e 92 cpc), e quindi per non avere il giudice d’appello rilevato che la condanna alle spese era erronea, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione.

Il primo motivo è fondato, sia pure per una ragione giuridica diversa da quella specificamente indicata dalla parte (così come consentito alla S.C.; conf. Cass. 19132/2005 e succ.), con conseguente assorbimento degli altri.

Come di recente ribadito da Cass. 26089/2018, il presupposto per potere applicare il divieto di “frazionamento” del credito per abuso del diritto (in particolare per violazione dell’obbligo di buona fede e correttezza nel promuovere un giudizio), e cioè il divieto per il creditore di parcellizzare l’azione in plurime domande (Cass. S.U. 23726/2007), è costituito dal passaggio in giudicato della decisione concernente la prima domanda.

Questa S.C., nella menzionata sentenza, ha infatti evidenziato:

1) che, per consolidato principio di diritto, l’autorità del giudicato copre sia il dedotto sia il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, se pure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell’accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione (giudicato implicito);

2) che, pertanto, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituenti indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo; che, di conseguenza, salvo che risulti in capo all’attore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, sono precluse dal divieto di “bis in idem” tutte quelle pretese creditorie che, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo del giudicato medio tempore intervenuto o comunque fondate sullo stesso fatto costitutivo oggetto di esso.

Nella fattispecie in esame, tuttavia, né parte ricorrente né parte resistente né la sentenza chiariscono se, con riguardo al primo giudizio introdotto per il solo risarcimento del danno materiale, si sia formato (o meno) un giudicato, presupposto (come detto) per l’applicabilità del divieto di frazionamento.

Ne consegue che la sentenza impugnata, non risultando avere accertato detto presupposto, va cassata, con rinvio allo stesso Tribunale di Foggia, in persona di diverso Magistrato, che dovrà quindi accertare innanzitutto la sussistenza di detto presupposto, e quindi, in caso positivo, valutare se risulti in capo all’attore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata.

In conclusione, pertanto, va accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento degli altri; per l’effetto, va cassata l’impugnata sentenza, con rinvio, ai fini di cui sopra, allo stesso Tribunale di Foggia, in persona di diverso Magistrato, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; assorbiti gli altri; per l’effetto, cassa l’impugnata sentenza, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Foggia, in persona di diverso Magistrato.

Così deciso in Roma, l’8 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2020.

SENTENZA – copia non ufficiale -.