Entra con lo scooter nel cortile altrui per fare manovra, non è invasione arbitraria di terreno (Corte di Cassazione, Sezione II Penale, Sentenza 17 marzo 2020, n. 10342).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GALLO Domenico – Presidente –

Dott. PELLEGRINO Andrea – Consigliere –

Dott. SGADARI Giuseppe – Consigliere –

Dott. IMPERIALI Luciano – Rel. Consigliere –

Dott. MESSINI D’AGOSTINI Piero – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

ROSSI FABIO nato a OMISSIS OMISSIS il xx/xx/xxxx;

avverso la sentenza del 15/05/2018 della CORTE APPELLO di FIRENZE;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luciano IMPERIALI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. Stefano TOCCI conclude per l’annullamento senza rinvio;

udito il difensore L’avvocato CALVANESE LORENZA del foro di AREZZO in difesa di FELICI SAURO e CASALINI RITA deposita conclusioni scritte a cui si riporta.

L’avvocato CALUSSI ANTONELLA del foro di AREZZO in difesa di ROSSI FABIO si riporta ai motivi.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 26/3/2014 il Tribunale di Arezzo riconosceva la penale responsabilità di Rossi Fabio in ordine al delitto di cui all’art. 614 cod. pen. per essere questo entrato “con lo scooter a fare manovra nella proprietà” delle parti civili il 22/9/2011, “nonostante i divieti espressi” delle stesse parti civili, ed assolveva, invece, il Rossi con diverse formule da altre imputazioni a lui ascritte (art. 612 cod. pen., art. 594 cod. pen., art. 660 cod. pen.).

2. La Corte di Appello di Firenze con sentenza del 15/8/2018 ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado, riqualificando il fatto contestato come art. 614 cod. pen. nel delitto di cui all’art. 633 cod. pen., ed ha confermato nel resto la sentenza, condannando altresì il Rossi alla rifusione delle spese del grado sostenute dalla parte civile.

3. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso per Cassazione il Rossi, sollevando cinque motivi di impugnazione.

3.1. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. e dell’art. 6 CEDU e dell’art. 111 Cost. per aver mutato il fatto originariamente contestato ai sensi dell’art. 614 cod. pen., punito a titolo di dolo generico, nel reato di cui all’art. 633 cod. pen. che richiede invece il dolo specifico, e quindi nonostante l’immutazione degli elementi strutturali della contestazione, peraltro senza consentire il preventivo contraddittorio.

3.2. Il vizio di motivazione laddove la Corte territoriale ha riconosciuto la responsabilità del ricorrente in violazione dei principi che consentono di riconoscere il reato di cui all’art. 633 solo quando vi è una stabile ed apprezzabile insistenza fisica dell’agente sul fondo altrui. e non già un accesso meramente occasionale.

3.3. Con il terzo motivo di ricorso il Rossi ha dedotto la violazione di legge per essere stata comminata una pena detentiva pur in presenza di un reato di competenza del giudice di pace.

3.4. Con il quarto motivo ha dedotto il vizio di motivazione perché, a fronte di una sentenza di primo grado che aveva riconosciuto l’ingresso nel fondo altrui con lo scooter solo il 22/9/2011, la Corte ha invece ritenuto che il Rossi vi abbia stazionato con l’autovettura, senza specificare gli elementi da cui veniva tratta tale ricostruzione dei fatti.

3.5. Vizio di motivazione per aver ritenuto la Corte non credibile la teste Gazi solo perché contrastata da altro teste, senza valutare le incongruenze dei testi di parte civile dedotte con l’atto di appello.

4. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio, dovendo riconoscersi la fondatezza del secondo motivo di ricorso.

4.1. Le sentenze di merito, infatti, hanno ritenuto che Rossi Fabio sia entrato in due occasioni con il suo ciclomotore nel cortile di proprietà delle parti civili e, riformando la pronuncia di primo grado, la Corte di appello di Firenze ha qualificato tale condotta come invasione di terreni o edifici, ai sensi dell’art. 633 cod. pen., nonostante l’occasionalità della condotta del ricorrente, così discostandosi dalla costante, consolidata e condivisibile giurisprudenza di questa Corte di legittimità, che ha ripetutamente evidenziato che il delitto di invasione arbitraria di terreni si realizza quando il bene immobile altrui sia in qualche modo e per qualche tempo assoggettato ad un potere di fatto del soggetto agente, sicché il delitto non è integrato dalla condotta di chi si introduca precariamente nel fondo altrui (Sez. 2, n. 19079 del 03/05/2011, Rv. 250320).

L’integrazione della fattispecie criminosa di invasione di terreni o edifici, infatti, implica che la permanenza sull’altrui bene immobile si protragga nel tempo per una durata apprezzabile, ancorché non sia necessario che l’agente rimanga stabilmente su di essi, purché, però, la condotta risulti effettivamente rivolta all’occupazione dell’immobile ovvero a trarne in altro modo profitto (Sez. 2, n. 11544 del 08/02/2011, Rv. 249887).

5. Ne consegue che, essendo stata riconosciuto dalle sentenze di merito il carattere del tutto occasionale ed episodico dell’accesso del Rossi nel terreno delle parti civili, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per l’insussistenza del fatto, dovendo ritenersi assorbiti gli altri motivi di ricorso dalla fondatezza del secondo motivo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Sentenza a motivazione semplificata.

Così deciso nella camera di consiglio del 4 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2020.

SENTENZA – copia non ufficiale -.