Eredità: la legge stabilisce la forma dell’ “appello” per impugnare il testamento (Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, Sentenza 24 febbraio 2020, n. 4910).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31795-2018 proposto da:

MODICA IMMACOLATA, MODICA FRANCESCO, MODICA ERSILIA, MODICA GIUSEPPA, PICCIONELLO SONIA, PICCIONE GIUSEPPE, PICCIONELLO GERLANDO, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato FRANCESCO MODICA;

– ricorrenti –

contro

MODICA CARMELO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 589/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 20/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio, non partecipata, del 31/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. Giuseppe TEDESCO.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Nella causa per la divisione dei beni ereditari di Modica Gerlando e Indelicato Maddalena, promossa da Modica Immacolata, Modica Francesco, Modica Ersilia, Modica Giuseppa, Piccionello Sonia, Piccionello Giuseppe e Piccionello Gerlando (figli dei defunti e discendenti di una figlia premorta) nei confronti di Modica Carmelo, a sua volta figlio dei due defunti, il convenuto, costituendosi in giudizio, assumeva che la divisione dovesse comprendere anche ulteriori beni oltre a quelli oggetto della domanda.

Secondo gli attori, invece, i beni indicati dal convenuto dovevano rimanere estranei alla divisione, in conformità alla volontà espressa da Modica Gerlando nella scrittura di divisione del 7 settembre 1987, intervenuta riguardo a un terreno oggetto di comproprietà con Strinati Luigi, coniuge della figlia del defunto Modica Giuseppa.

Con tale scrittura il de cuius, da un lato, aveva attribuito alla figlia Giuseppa la casa realizzata sulla porzione attribuita allo Strinati, dall’altro, aveva ripartito il restante terreno, oggetto di attribuzione a suo favore, fra gli altri figli.

Il tribunale disattendeva la tesi degli originari attori, riconoscendo l’efficacia della predetta scrittura solo per la parte che atteneva alla divisione del terreno fra i due comproprietari e negandola quanto al resto.

Contro la sentenza proponevano appello gli originari attori.

La corte d’appello dichiarava inammissibile il gravame per difetto di specificità.

Per la cassazione della sentenza Modica Immacolata, Modica Francesco, Modica Ersilia, Modica Giuseppa, Piccionello Sonia, Piccionello Giuseppe e Piccionello Cenando hanno proposto ricorso affidato a un unico motivo.

Modica Carmelo è rimasto intimato.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso dovesse essere accolto, con la conseguente possibilità di definizione nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Con unico motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c.

Il motivo è fondato.

Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012 (applicabile ratione tempotis), vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio ptioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass., S.U., n. 27199/2017).

Ciò posto si osserva che, con il gravame dichiarato inammissibile, gli appellanti avevano lamentato che la pretesa del convenuto, intesa a comprendere nella comunione altri beni oltre a quelli oggetto della domanda, costituiva domanda riconvenzionale, da cui il medesimo convenuto era decaduto avendola proposta tardivamente.

Gli appellanti, inoltre, avevano censurato la decisione perché il tribunale avere accolto la stessa domanda nel merito, in presenza di una suddivisione del terreno fra i figli già operata dal de cuius in vita, cui tutti i figli si erano adeguati, compreso il convenuto.

In pratica, con l’impugnazione della sentenza di primo grado, i soccombenti avevano sostenuto che il primo giudice avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la richiesta volta a estendere l’oggetto della divisione e, in ogni caso, avrebbe dovuto rigettare quella stessa richiesta nel merito, avuto riguardo al contenuto della scrittura del de cllius e al consolidamento della situazione da costui prefigurata per comune volontà di tutti figli.

L’appello quindi consentiva di identificare sia le parti della sentenza impugnata investite dalla censura, sia le ragioni che, secondo gli appellanti, rendevano ingiusta la decisione.

Gli appellanti, inoltre, avevano censurato la sentenza di primo grado nella parte riguardante la valutazione degli immobili, operata dal tribunale sulla scorta della consulenza tecnica da essi giudicata inattendibile.

La corte di merito ha ritenuto inammissibile anche tale censura, in base al rilievo che essa era stata proposta senza operare alcuna distinzione fra gli immobili e non era stata accompagnata dalla indicazione di parametri alternativi di stima.

Anche in questo caso la corte è incorsa in un’erronea applicazione dell’art. 342 c.p.c., prefigurando requisiti dell’appello che la norma non impone.

Di contro l’atto conteneva tanto l’indicazione del punto oggetto di censura (la valutazione degli immobili sulla base di valori stimati dal consulente), quanto l’individuazione delle ragioni per cui la decisione doveva essere diversa (eccessività della valutazione anche alla luce del crollo attuale dei valori immobiliari).

Insomma l’impugnazione, con riguardo a tutti i profili di censura, conteneva le indicazioni necessarie per ritenere sussistente il requisito della specificità dell’appello di cui all’art. 342 c.p.c., inteso secondo il principio sopra richiamato.

La sentenza va pertanto cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione, che deciderà l’impugnazione nel merito e liquiderà le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso;

cassa la sentenza;

rinvia alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 Sezione civile della Corte di Cassazione, in data 31 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2020.

SENTENZA – copia non ufficiale -.

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Codice di procedura civile

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 28 ottobre 1940, n. 253

Codice di procedura civile. [codice procedura civile]

Approvato con R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

LIBRO SECONDO. Del processo di cognizione – TITOLO TERZO.

Delle impugnazioni – CAPO SECONDO.

Dell’appello

ARTICOLO 342

Forma dell’appello

L’appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall’articolo 163. L’appello deve essere motivato. La motivazione dell’appello deve contenere, a pena di inammissibilità:

1) l’indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;

2) l’indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. (2).

Tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall’articolo 163 bis.

(1)

—–

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 50, legge 26.11.1990, n. 353 ed acquista efficacia dal 30.04.1995 come stabilito dal D.L. 7.10.94, n. 571 convertito in legge 06.12.94 n. 673. Si riporta di seguito il testo previgente:

“(Forma dell’appello). L’appello si propone con citazione contenente l’esposizione sommaria dei fatti e i motivi specifici della impugnazione, nonché le indicazioni prescritte nell’articolo 163 se l’appello è proposto davanti alla corte d’appello o davanti al tribunale, e quelle prescritte nell’articolo 313 se è proposto davanti al pretore”.

(2) Il presente comma è stato così sostituito dall’art. 54, D.L. 22.06.2012, n. 83, così come modificato dall’allegato alla legge di conversione, L. 07.08.2012, n. 134, con decorrenza dal 12.08.2012. Si riporta di seguito il testo previgente:

“L’appello si propone con citazione contenente l’esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell’impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell’articolo 163.”