Escavatore sottratto e ritrovato nel garage in uso al dipendente: legittimo il licenziamento (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro Civile, Sentenza 18 maggio 2022, n. 16011).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Rel. Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11939-2019 proposto da:

(OMISSIS) GIUSEPPE, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’ avvocato FERDINANDO (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIORGIO (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 169/2019 della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 26/02/2019 R.G.N. 34/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/03/2022 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.

Rilevato che

1. la Corte d’appello di Reggio Calabria, pronunziando in sede di reclamo, ha confermato la sentenza di primo grado con la quale era stato respinto il ricorso di Giuseppe (OMISSIS) inteso alla declaratoria di illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato da (OMISSIS) s.p.a. sulla base di contestazione che addebitava al lavoratore il fatto connesso al furto di un escavatore sito all’interno dell’isola ecologica gestita da (OMISSIS) s.p.a. presso la quale il lavoratore aveva prestato la propria attività il giorno della sparizione del mezzo, ed in relazione al quale il (OMISSIS) era stato tratto a giudizio per il reato di concorso in ricettazione; l’escavatore, di proprietà del precedente gestore dell’isola ecologica, era stato infatti rinvenuto privo della targa e coperto di teli all’interno di un garage concesso in uso al dipendente ed al di lui padre;

2. per quel che ancora rileva, il giudice di appello ha ritenuto:

che la circostanza che nella lettera di contestazione il fatto attribuito al dipendente fosse il reato di furto mentre il (OMISSIS) era stato tratto a giudizio per quello di ricettazione non impediva al lavoratore di individuare la vicenda addebitata che ruotava intorno al fatto storico del furto dell’automezzo, posto che la missiva della società faceva espresso riferimento al procedimento penale connesso al furto dell’escavatore;

che l’accusa di ricettazione elevata dal PM a carico del (OMISSIS) si fondava su elementi indiziari di notevole rilievo, suscettibili di autonoma valutazione nel procedimento disciplinare, e tali da consentire secondo un giudizio probabilistico l’attribuibilità del fatto al (OMISSIS);

che la condotta oggetto di addebito, considerata nella sua obiettività e anche per il danno di immagine conseguito alla datrice di lavoro, integrava senz’altro l’ipotesi della giusta causa di recesso datoriale prevista dall’art. 72, comma 3 , c.c.n.l. applicabile;

3. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Giuseppe (OMISSIS) sulla base di tre motivi;

la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso;

Considerato che

1. con il primo motivo parte ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. denunziando che la sentenza impugnata non consentiva di ricostruire il percorso inferenziale sulla base del quale la Corte di merito era pervenuta all’accertamento della responsabilità disciplinare del lavoratore; il giudice di appello si era limitato alla considerazione di soli due elementi indiziari a carico del dipendente senza tenere conto delle complessive emergenze in atti; in particolare non era stato considerato che altri lavoratori prestavano la propria attività presso il sito dell’isola ecologica dove era stato sottratto il mezzo e che il garage nel quale questo era stato rinvenuto non era nella esclusiva disponibilità del (OMISSIS);

2. con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 cod. civ., dei parametri normativi e dei principi giurisprudenziali elaborati in tema di giusta causa in relazione all’omesso accertamento dell’elemento oggettivo e soggettivo della condotta addebitata, nonché dell’art. 5, I. n. 604/1966, dell’art. 2697 cod. civ. con riferimento all’onere probatorio gravante sul datore di lavoro; sostiene, in sintesi, che la Corte di merito aveva, in concreto, deciso la controversia in violazione della regola per la quale la prova della giusta causa del licenziamento ricadeva sul lavoratore;

3. con il terzo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, rappresentato dalla circostanza che il garage nel quale era stata ritrovata la refurtiva era in uso anche al padre del ricorrente, imputato con questi per il reato di concorso in ricettazione;

4. il primo motivo di ricorso è inammissibile alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale spetta al giudice di merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi tuttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all’utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi ad affermare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo (Cass. n. 22366/2021, Cass. n. 8023/2009); nello specifico non è dato evidenziare alcuna intrinseca illogicità o incongruità nella inferenza tratta dal fatto noto, rappresentato dalla presenza nel garage in uso al lavoratore dell’escavatore, privo di targa e coperto da un telo, oggetto di furto consumato nell’isola ecologica presso la quale prestava la propria attività il (OMISSIS); ciò per la obiettiva significatività probatoria delle circostanze considerate, non incrinata dal fatto che il locale era in uso anche ad un altro soggetto stante lo stretto rapporto parentale di quest’ultimo con il (OMISSIS);

5. il secondo motivo di ricorso è infondato;

5.1. occorre premettere che la violazione dell’art. 2697 cod. civ., è censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ. soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione costitutivi che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n. 15107/ 2013, Cass. n. 13395/2018); nella sentenza impugnata non è in alcun modo ravvisabile un sovvertimento dell’onere probatorio in tema di giusta causa di licenziamento, onere interamente gravante, ai sensi dell’art. 5 I n. 604/1966, sulla parte datoriale (Cass. n. 13188/2003, Cass. n. 9590/2001, Cass. n. 3395/2001).

La Corte di merito si è limitata, infatti, ad osservare che a fronte di un quadro probatorio consolidatosi nel senso dell’attribuibilità al lavoratore del fatto contestato costituiva onere di quest’ultimo dimostrare “dati fattuali positivi” idonei ad inficiare tale quadro.

In altri termini, la controversia non è stata decisa sulla base dell’art. 2697 cod. civ. quale regola residuale di giudizio in conseguenza della quale la mancanza, in seno alle risultanze istruttorie, di elementi idonei all’accertamento della sussistenza del diritto in contestazione determina la soccombenza della parte onerata della dimostrazione dei relativi fatti costitutivi; ciò in quanto – si ribadisce – la responsabilità del lavoratore è stata ancorata a specifici elementi di fatto rivenienti dalle emergenze istruttorie;

6. il terzo motivo di ricorso è inammissibile per la dirimente considerazione che il fatto del quale si denunzia omesso esame, rappresentato dalla circostanza che il locale nel quale è stato rinvenuto il mezzo rubato era in uso anche al padre del (OMISSIS), è stato espressamente preso in considerazione dal giudice di merito; tanto assorbe l’ulteriore profilo di inammissibilità rappresentato dal fatto che in presenza di cd. ” doppia conforme”, il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., inammissibilità scaturente dal disposto dell’art. 348 ter, ultimo comma, cod. proc. civ. , deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse ( Cass. n. 5528/2018, Cass. n. 19001/2016, Cass. n. 26774/2016);

7. al rigetto del ricorso consegue il regolamento delle spese di lite secondo soccombenza;

8. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dell’art. 13 d. P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez. Un. n. 23535/2019).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in €. 4.000,00 per compensi professionali, €. 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Con distrazione.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 17 marzo 2022.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2022.

SENTENZA – copia non ufficiale -.