Escluso il concorso di colpa se il superamento del limite di velocità era ininfluente (Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, Sentenza 21 novembre 2022, n. 34163).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30323-2021 proposto da:

(OMISSIS) GIOSA, (OMISSIS) ANNA, (OMISSIS) MARIA GABRIELLA, eredi di (OMISSIS) Giovanni, domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato FABRIZIO (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MAURIZIO (OMISSIS);

– controricorrente –

contro

(OMISSIS) ENRICO, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 249/2021 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 23/07/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO PORRECA.

Considerato che:

Anna (OMISSIS), Maria Gabriella (OMISSIS), in proprio e quale esercente la potestà genitoriale su Antonella (OMISSIS), Giosa (OMISSIS), in proprio e quale esercente la potestà genitoriale su Giovanni Pio (OMISSIS), tutti e tre in proprio e quali eredi di Giovanni (OMISSIS), ricorrono, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 249 del 2021, della Corte di appello di Campobasso, esponendo che:

– avevano convenuto Enrico (OMISSIS) e la compagnia di assicurazioni Toro s.p.a., poi Generali s.p.a., per ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione di un sinistro stradale a séguito del quale era deceduto Giovanni (OMISSIS);

– Enrico (OMISSIS) aveva specularmente introdotto altro giudizio, riunito e infine definito con dichiarazione di cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione con la compagnia di assicurazione Unipol s.p.a. che lo stesso attore aveva convenuto;

– il Tribunale aveva dunque rigettato la domanda proposta dagli odierni ricorrenti, imputando il sinistro esclusivamente alla condotta del deceduto, con pronuncia confermata dalla Corte di appello secondo cui le risultanze istruttorie avevano complessivamente attestato che l’impatto tra i due autoveicoli era stato causato dall’invasione della corsia di marcia del mezzo condotto da (OMISSIS), senza che il lieve scostamento dal limite di velocità del mezzo antagonista avesse potuto influire in alcun modo;

resiste con controricorso Generali Italia s.p.a.;

è rimasto intimato Enrico (OMISSIS);

Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.;

Rilevato che:

con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, cod. proc. civ., 2054, secondo comma, 2697, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che:

– la perizia su cui era stata fondata la decisione era stata svolta su incarico si una parte, sia pure pubblica qual è l’organo requirente, nella distinta sede penale, e non aveva maggior pregio rispetto a quella redatta su incarico dei deducenti;

– in ogni caso, dalla perizia del Pubblico Ministero era emerso che l’auto condotta da (OMISSIS) andava a una velocità leggermente superiore ai 94 km/h, e non 94 km/h come scritto dalla Corte territoriale, superiore a quella di 90 km/h accertata come stabilita per quel tratto di strada;

– la perizia di parte aveva invece indicato una velocità di 133 km/h, che aveva impedito manovre di emergenza a (OMISSIS);

– la deposizione testimoniale pure evocata dal giudice di appello, che aveva riferito di uno scontro frontale, era stata smentita dai rilievi dalla Polizia Stradale secondo cui l’invasione della corsia di senso opposto era stata lieve e l’impatto sì frontale ma eccentrico a sinistra, dal che si evinceva che l’auto di (OMISSIS) non manteneva la stretta destra;

– i giudici di merito non avevano disposto una propria consulenza tecnica d’ufficio e neppure applicato la presunzione di concorso di colpa, nonostante non fosse stato dimostrato, dalla controparte, il rispetto di ogni regola imposta o di prudenza, e anzi fosse risultato come detto il contrario;

con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 92, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe dovuto diversamente regolare le spese di lite in conseguenza dell’accoglimento del gravame;

Rilevato che:

1. il primo motivo di ricorso è in parte inammissibile anche ex art. 360-bis n. 1, cod. proc. civ., e in parte infondato, con assorbimento del secondo;

2. in primo luogo va esclusa l’ipotizzabilità della violazione degli artt. 115 e 116, cod. proc. civ.;

3. è stato reiteratamente ribadito (cfr. Cass., 10/09/2019, n. 22525, Cass., 07/11/2019, n. 28619, Cass., 18/02/2021, n. 4304) che, in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116, cod. proc. civ., opera sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché, in questa chiave, la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, bensì un errore di fatto, che dev’essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Cass., 12/10/2017, n. 23940), fermo, pertanto, il limite dell’art. 348 ter, quinto comma, cod. proc. civ., qui operante stante la c.d. doppia conforme dei giudici di merito;

4. ciò posto, se la violazione dell’art. 116, cod. proc. civ., è idonea per altro verso a integrare il vizio di cui all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., solo quando il giudice di merito disattenda il sopra ricordato principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta a un diverso regime;

viceversa, la violazione dell’art. 115, cod. proc. civ., può essere dedotta come analogo vizio solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha finito – senza, logicamente, manifesti travisamenti dei fatti emersi (Cass., 03/05/2022, n. 13918, pag. 13 e seguenti) – per attribuire maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (cfr. Cass., 10/06/2016, n. 11892, Cass., Sez. U., 05/08/2016, n. 16598, pag. 33);

5. ne deriva che, nel caso, non vi è alcuno spazio per ipotizzare le violazioni delle norme denunciate;

6. né vi è spazio per ipotizzare la violazione dell’art. 2697, cod. civ., parimenti invocata;

7. infatti, la violazione dell’art. 2697, cod. civ., si configura solamente quando il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni (Cass., Sez. U., n. 16598 del 2016, cit., pag. 35, e succ. conf. come, ad esempio, Cass., 23/10/2018, n. 26769 e Cass., 15/05/2020, n. 8994, Cass., 30/09/2021, n. 26533);

8. resta diversamente da scrutinare l’affermata violazione dell’art. 2054, secondo comma, cod. proc. civ.;

9. come noto, anche se dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l’altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso (cfr. ad esempio Cass., 08/01/2016, n. 124);

ciò nondimeno, la prova che uno dei conducenti si è uniformato alle norme sulla circolazione dei veicoli e a quelle di comune prudenza può essere acquisita anche indirettamente, tramite l’accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell’evento dannoso con il comportamento dell’altro conducente (cfr. ad esempio Cass., 21/05/2019, n. 13672);

e così l’infrazione, pur grave, come l’invasione dell’altra corsia commessa da uno dei conducenti, non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell’altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell’evento dannoso (cfr. Cass. 15/01/2003, n. 477);

ma ciò non esclude che, anche in tali circostanze, possa comunque ritenersi raggiunta la prova liberatoria pur indirettamente, in base alla valutazione, in concreto, della assorbente efficacia eziologica della condotta dell’altro conducente (Cass., 15/09/2020, n. 19115);

questo perché di colpa concorrente dettata dall’art. 2054, comma secondo, cod. civ., opera pur sempre sul piano causale, e deve, cioè, pur sempre potersi collocare sul piano della relazione causale tra la violazione delle regole di condotta e l’evento di danno, sicché, ove invece risulti che quella violazione, pur sussistente o non escludibile, non abbia avuto incidenza causale con accertamento, come detto, anche indiretto, non c’è ragione di ritenere non superata quella presunzione, una diversa interpretazione finendo con l’attribuire alla norma un significato e una valenza puramente sanzionatoria che non ha (Cass., n. 19115 del 2020, cit., pag. 7);

10. nell’ipotesi, il giudice di merito, con accertamento in fatto non sindacabile in questa sede neppure, come anticipato, per il limitato tramite dell’art. 360 n. 5, cod. proc. civ., ha escluso, con motivazione dunque riconoscibile, che il superamento di pochissimi km/h (4 o un decimale di più) del limite di velocità avrebbe consentito di evitare un impatto eziologicamente equivalente e derivante dall’invasione della corsia di marcia opposta, poggiando la sua conclusione sul plausibile apprezzamento tecnico del consulente d’ufficio (riportato a pag. 8 del ricorso);

11. parte ricorrente critica l’affermazione del Collegio di merito come apodittica ma contrapponendo ad essa le conclusioni della propria perizia non meglio spiegate nel gravame e, comunque, non utilizzabili a base dell’impugnazione di legittimità, vuoi per quanto detto al § 4, in fine, vuoi per il limite previsto dall’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ.;

12. da quanto ricostruito emerge che la censura si risolve, in parte, in un tentativo di rilettura o riapertura istruttoria, come tale inammissibile;

13. le spese si compensano per la marcata peculiarità della vicenda;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte dei ricorrenti in solido, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Roma, 20 settembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2022.

SENTENZA – copia non ufficiale -.