Etilometro, per opporsi al risultato del test vanno dimostrati vizi ed errori dello strumento (Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, Sentenza 11 novembre 2024, n. 41205).

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

Dott. SALVATORE DOVERE – Presidente –

Dott. UGO BELLINI – Relatore –

Dott. FRANCESCO LUIGI BRANDA – Consigliere –

Dott. DANIELA DAWAN – Consigliere –

Dott. MARINA CIRESE – Consigliere –

                                                                                                                                      Motivazione Semplificata

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(omissis) (omissis) nato a (omissis) il xx/xx/19xx;

avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. UGO BELLINI;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott.ssa SABRINA  PASSAFIUME, che ha chiesto pronunciarsi l’inammissibilità del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Ravenna con la quale (omissis) (omissis) era stato condannato alla pena di anni uno di arresto ed euro tremila di ammenda in relazione al reato di cui all’art. 186, commi 2, lett. c), e 2-bis, C.d.S.

2. Il (omissis) (omissis) ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, proponendo quattro motivi di impugnazione.

2.1. Violazione di legge in relazione al ritenuto regolare funzionamento dell’etilometro adoperato per verificare lo stato di ebbrezza in ragione della carenza delle periodiche revisioni di funzionalità.

2.2. Vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

2.3. Vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 186 co. 2 bis C.d.S.

2.4. Violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla omessa riqualificazione ai sensi dell’art. 186 comma 2 b) tenuto conto dell’esito della seconda prova che esprimeva valori prossimi alla soglia inferiore di punibilità.

  1. II ricorso é inammissibile.

Tutti i motivi di ricorso risultano essere meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dal Giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata.

La Corte, oltre a disattendere con corretti argomenti giuridici le questioni già sollevata, in appello, tenuto conto che il sindacato della scelta operata dal giudice é ammesso soltanto nei limiti della manifesta illogicità, ha ritenuto di condividere le motivazioni del Giudice di prime cure relativamente alla valutazione delle prove da cui emerge la penale responsabilità dell’imputato (in primis assumono rilievo l’esito positivo dell’alcoltest e gli elementi sintomatici dello stato di alterazione rilevati dagli operanti in seguito al sinistro).

Va ricordato che, ai fini della prova della sussistenza di una delle fattispecie di cui alle lett. b) e c) dell’art. 186, comma 2, C.d.S., é sufficiente anche una sola misurazione alcolimetrica che produca risultati rientranti nelle fasce rispettivamente previste, se corroborata da elementi sintomatici desumibili dagli atti (Sez. 4, n. 4633 del 04/12/2019, dep. 2020, Carrara, Rv. 278291, relativa a fattispecie in cui per l’accertamento del reato, oltre ad unico test alcolimetrico, il giudice si era basato sull’attestazione degli operanti secondo cui l’imputato si esprimeva a fatica; Sez. 4, 22604 del 04/04/2017, Mendoza, Rv. 269979).

Poiché l’esame strumentale non costituisce una prova legale, l’accertamento della concentrazione alcolica può avvenire in base ad elementi sintomatici per tutte le ipotesi di reato previste dall’art. 186 cod. strada (Sez. 4, n. 25835 del 05/03/2019, Picca, Rv. 276368; nella fattispecie la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata che aveva desunto, in relazione al reato di cui all’art. 186, commi 2, lett. b) e 2-bis, C.d.S., lo stato di ebbrezza dalla dinamica dell’incidente stradale occorso, dalla sintomatologia rilevata dagli operanti giunti sul posto, e dalla diagnosi di sospetto stato di intossicazione acuta da alcool effettuata dai medici del Pronto soccorso prima della sottoposizione del conducente ad esame ematico, i cui risultati erano stati dichiarati inutilizzabili).

3.1 Quanto all’onere probatorio concernente il corretto funzionamento dell’etilometro e della documentazione della corretta manutenzione (omologazione, revisione, taratura, periodiche verifiche di funzionalità), la giurisprudenza di legittimità ha da un lato escluso che tali elementi abbiano rilievo probatorio ai fini dell’accertamento dello stato di ebbrezza, di talché il conducente sottoposto ad accertamento etilometrico non può fare valere un generico interesse ad essere portato a conoscenza dei dati relativi alle omologazioni e alle revisioni (sez.4, n.33978 del 17/03/2021, Garbin Alessandro, Rv.281828), ma ha un onere di allegazione che non si risolve nella mera contestazione del buon funzionamento dell’apparecchio, ma deve consistere in una prova contraria a detto accertamento, “dimostrando la sussistenza di vizi ed errori di strumentazione, ovvero vizi correlati all’omologazione dell’apparecchio, non essendo sufficiente la mera allegazione della difettosità dell’apparecchio” (sez.4, n.7285 del 9.12.2020, Demma Pietro Giuseppe, Rv.280937), ovvero “dimostrando l’assenza o l’inattualità dei prescritti controlli” (sez.4, n.11679 del 15/12/2020, Ibnezzayer, Rv. 280958).

II giudice di appello ha pertanto del tutto correttamente argomentato sul fatto che il ricorrente non ha addotto alcun elemento tale da evidenziare un difetto di funzionamento dell’etilometro e della falsificazione dei risultati i quali, al contempo, evidenziano, nella loro sostanziale univocità e, simmetria e compatibilità con gli elementi sintomatici riscontrati, la condizione di ebbrezza alcolica all’interno alla soglia di cui in imputazione.

4. In conclusione, ii ricorrente si limita a reiterare le proprie doglianze, senza confrontarsi con la sentenza impugnata, che ha richiamato espressamente proprio gli orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati.

Anche l’attribuzione di responsabilità per il sinistro stradale e stata correttamente motivata sulla base della dinamica del sinistro determinato dalla erronea percezione o tardivo avvistamento di una colonna di macchine ferme. La motivazione risulta logica e coerente e il ricorrente omette del tutto di confrontarsi con la trama argomentativa sviluppata dal giudice distrettuale per evidenziare il rapporto di necessaria occasionalità tra la manovra di emergenza impostata dal (omissis) e la condizione di ebbrezza alcolica che egli manifestava.

Con argomenti del tutto aderenti alle risultanze processuali e privi di illogicità evidenti la Corte di appello ha poi reso conto della impossibilita di sussumere il fatto sotto il paradigma di cui all’art.186 comma 2 lett. b) C.d.S. tenuto conto dei valori alcolimetrici in discesa palesati dal prevenuto e dello stato temporale tra le due prove (eseguite nell’arco di venti minuti) rispetto al momento della guida, tenuto conto comunque che entrambi i valori riscontrati si ponevano all’interno della medesima soglia di rilevanza penale e che il tasso alcolico era in decrescita.

5. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non sussistendo ragioni di esonero – al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 19 settembre 2024.

Il Consigliere estensore                                                                                              Il Presidente

Ugo Bellini                                                                                                                Salvatore Dovere

Depositato in Cancelleria, oggi 11 novembre 2024.

SENTENZA