Falsa rappresentanza e tutela del terzo contraente.

(Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, sentenza 17 aprile – 25 giugno 2015, n. 13180)

Svolgimento del processo

La Protea s.r.l in liquidazione propone ricorso con un motivo avverso la sentenza del 5-4-2013 della Corte di Appello di Roma che, per quello che ancora interessa, ha accolto l’appello incidentale proposto da L.A. ed ha condannato la società Protea a restituire a quest’ultima la somma di euro 17.648,00, pagata dalla L. in esecuzione della sentenza di primo grado oltre accessori e spese di entrambi i gradi di giudizio.

Resiste con controricorso L.A. illustrato da successiva memoria.

Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo di ricorso si denunzia violazione falsa applicazione degli articoli 1393 e 1398 c.c. e falsa applicazione dei principio dell’apparenza dei diritto in relazione all’articolo 360 comma 1 numero 3 c.p.c..

2. 11 motivo è infondato.

Infatti è stato accertato che la L. ha agito come falsus procurator della figlia nella stipula del contratto preliminare di acquisto di un immobile e pertanto è responsabile ex articolo 1398 c.c..

La Corte ha applicato la giurisprudenza costante di questa Corte in base alla quale l’art. 1398 cod. civ., nel riconoscere la responsabilità del falsus procurator verso il terzo incolpevole, con il quale ha contrattato senza avere i poteri rappresentativi, dà rilievo soltanto alla posizione soggettiva del terzo contraente, che per ottenere il risarcimento del danno deve provare di avere confidato senza sua colpa nella validità dei contratto, mentre prescinde totalmente dal considerare la posizione soggettiva dei falsus procurator, del quale, pertanto, resta irrilevante accertare l’intenzionalità o il dolo, ovvero la colpa nella causazione del danno.Cass. Sentenza n. 23199 del 13/12/2004.

In tema di contratto preliminare di compravendita immobiliare il principio dell’apparenza del diritto non può essere invocato dal promettente alienante che abbia confidato sulla sussistenza del potere rappresentativo del contraente il quale abbia speso il nome dei promissario acquirente, come nel caso in esame, pur in assenza di una procura rilasciata in forma scritta, giacché per il contratto preliminare è richiesta la stessa forma scritta ad substantiam stabilita per il negozio definitivo.Cass. Sentenza n.9505/10.

Di conseguenza la Protea non può invocare il principio dell’affidamento incolpevole avendo omesso di usare l’ordinaria diligenza che le imponeva richiedere alla promissaria acquirente l’esibizione della procura scritta.

Le spese dei giudizio seguono la soccombenza

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 3.500,00 , di cui euro 200,00 per gli esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Ai sensi dell’art.13 commal quater del D.P.R. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.