Ferie non godute? Non vanno nel TFR se il CCNL lo esclude. Per la Cassazione, però, la limitazione deve essere dichiarata espressamente o desumersi in modo chiaro e univoco.

L’articolo 2120 c.c., ispirato al principio di onnicomprensivo della retribuzione, prevede che ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto vada preso in considerazione ogni compenso di natura retributiva corrisposto in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale e ad esclusione dei rimborsi spese.

La possibilità di derogare tale disciplina attraverso la contrattazione collettiva è subordinata alla circostanza che la limitazione sia dichiarata espressamente o desumibile in modo chiaro e univoco. Rispettato tale presupposto, le ferie non godute possono ben restare fuori dal calcolo del TFR.

Secondo quanto emerge dalla sentenza n. 17248 della Corte di Cassazione, pubblicata il 27 agosto 2015 (qui sotto allegata), infatti, la deroga dell’onnicomprensività rappresenta un condizionamento del diritto del lavoratore che cessa dal rapporto di lavoro e, in quanto tale, necessita di una formulazione chiara e univoca.

Non è in sostanza possibile introdurla in maniera indiretta o surrettizia, anche tenendo conto del fatto che le relazioni sindacali devono ispirarsi a principi di buona fede e correttezza.

Con riferimento, quindi, all’indennità di mancato godimento delle ferie, la Corte ha enunciato il principio di diritto in base alla quale essa, nel caso sottoposto alla sua attenzione, non debba rientrare nella base di computo del TFR, in quanto esclusa “in modo non indiretto ma chiaro ed univoco, non già per espressa menzione e tuttavia ben ricavabile dalla disciplina, in via più generale, di un’autonoma e diversa nozione di retribuzione ai detti fini” contenuta negli accordi collettivi nazionali di riferimento.

Nella medesima pronuncia, la Corte ha anche precisato che neanche l’indennità di mancato preavviso può rientrare nel TFR, “siccome non dipendente dal rapporto di lavoro, per la sua riferibilità ad un periodo non lavorato, una volta avvenuta la cessazione del predetto rapporto, per la natura obbligatoria del preavviso, comportante la risoluzione immediata del rapporto”.