Fermato da agenti della Polstrada, fornisce false generalità sulla sua identità. Condannato cittadino straniero (Corte di Cassazione, Sezione V Penale, Sentenza 16 giugno 2021, n. 23691).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PEZZULLO Rosa – Presidente

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere

Dott. RICCARDI Giuseppe – Rel. Consigliere

Dott. SESSA Renata – Consigliere

Dott. MOROSINI Elisabetta – Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS) Alexandru, nato in (OMISSIS) il 14/08/19xx;

avverso la sentenza del 18/09/2019 della Corte di Appello di Trieste;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE RICCARDI;

lette le richieste scritte, ai sensi dell’art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Luigi Orsi, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 18/09/2019 la Corte di Appello di Trieste ha confermato l’affermazione di responsabilità pronunciata dal GUP del Tribunale di Udine il 15/01/2018 nei confronti di (OMISSIS) (OMISSIS) Alexandru per il reato di cui all’art. 495 cod. pen., per avere fornito false generalità, dichiarando alla Polizia Stradale di chiamarsi Iliescu Florin.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di (OMISSIS) (OMISSIS) Alexandru, Avv. Federico (OMISSIS), che ha dedotto il vizio di motivazione e la erronea qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che le condotte andrebbero più correttamente sussunte nella fattispecie di cui all’art. 496 cod. pen., non essendovi prova della consapevolezza del dichiarante che le proprie attestazioni sarebbero state riprodotte in un atto pubblico, in considerazione delle condizioni personali, al momento del fatto, dell’imputato (cittadino di uno stato estero, non perfetto conoscitore della lingua italiana, verifica avvenuta alle 04:00 della mattina del 31 luglio 2017).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto, prescindendo dalle doglianze versate in fatto dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione del merito, è manifestamente infondato.

Pacifico il principio secondo cui integra il reato di cui all’art. 495 cod. pen. – e non il meno grave e residuale reato di cui all’art. 496 cod. pen., che punisce le sole dichiarazioni mendaci rilasciate, oltre che al pubblico ufficiale, anche a persona incaricata di pubblico servizio – la condotta di colui che, privo di documenti di identificazione, fornisca al pubblico ufficiale (nella specie, un capotreno, nel corso del servizio di controllo dei biglietti), false dichiarazioni sulla propria identità, rivestendo dette dichiarazioni – in assenza di altri mezzi di identificazione – carattere di attestazione preordinata a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualità personali (Sez. 5 , n. 47044 del 10/07/2019, Lauro, Rv. 277839; Sez. 5, n. 25649 del 13/02/2018, Popescu, Rv. 273324, con riferimento alle generalità false declinate al “controllore” di un’azienda di trasporto urbano), la sentenza impugnata è conforme al principio richiamato e immune da censure di illogicità, avendo qualificato ai sensi della fattispecie di falsa dichiarazione ad un pubblico ufficiale sulla propria identità di cui all’art. 495 c.p. la condotta dell’imputato, il quale, fermato a bordo di un’autovettura, dichiarava di essere sprovvisto di un documento di identità, per esserne stato poco prima derubato, e forniva false generalità, accertate successivamente in sede di controllo foto-dattiloscopico.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di €. 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 07/05/2021.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021.

SENTENZA – copia non ufficiale -.