Figlio adulto affetto da una grave patologia mentale cronica: il padre detenuto non può incontrarlo (Corte di Cassazione, Sezione I Penale, Sentenza 24 agosto 2022, n. 31603).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SANDRINI Enrico Giuseppe – Presidente –

Dott. BIANCHI Michele – Consigliere –

Dott. CASA Filippo – Consigliere –

Dott. MANCUSO Luigi Fabrizio Augusto – Rel. Consigliere –

Dott. ALIFFI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) IGNAZIO nato a PALMA DI MONTECHIARO il 07/12/19xx;

avverso l’ordinanza del 21/05/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;

lette le conclusioni del PG.

Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Dott.ssa Assunta Cocomello, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto rivolto al Magistrato di sorveglianza di Milano il 13 gennaio 2021, Ignazio (OMISSIS), detenuto in espiazione pena presso la Casa di reclusione di Milano Opera e sottoposto al regime di cui all’art. 41-bis I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen., chiedeva un permesso, ai sensi dell’art. 30 ord. pen., per recarsi con scorta a (OMISSIS) (OMISSIS) al fine di incontrare il proprio figlio trentaduenne affetto da grave patologia mentale qualificata come ritardo di grado moderato con innesto psicotico.

2. Il Magistrato di sorveglianza rigettava l’istanza con provvedimento del 14 gennaio 2021.

3. Ignazio (OMISSIS) proponeva reclamo rivolto al Tribunale di sorveglianza di Milano, che lo rigettava con provvedimento del 21 maggio 2021.

4. Il difensore di Ignazio (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazioni degli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen. e 30 I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen. e vizi di motivazione.

Il ricorrente chiede l’annullamento del provvedimento impugnato.

Sostiene che il Tribunale di sorveglianza abbia disatteso la ratio della norma negando la concessione del permesso benché ne sussistessero le condizioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

1.1. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che, in tema di ordinamento penitenziario, è legittimo il diniego del permesso di necessità in relazione ad un evento familiare che, seppure grave, non presenti il carattere della eccezionalità (Sez. 1, Sentenza n. 41240 del 04/07/2019, Rv. 277135 – 01).

1.2. Nel caso ora in esame, il Tribunale di sorveglianza, nel rigettare il reclamo proposto dall’odierno ricorrente, ha rispettato il condivisibile principio di diritto sopra richiamato, e ha posto in evidenza congruamente che, secondo la certificazione medica in atti, la patologia del figlio dell’istante è cronica, l’ammalato non versa in pericolo di vita, né vi sono stati recenti e significativi aggravamenti.

Correttamente, quindi, il Tribunale di sorveglianza ha concluso che non si ravvisano i requisiti previsti dall’art. 30 I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen. per il permesso di necessità.

Il figlio di Ignazio (OMISSIS), infatti, risulta affetto da una malattia cronica, ma essa non può essere qualificata come un evento eccezionale e, quindi, non giustifica la concessione di quanto richiesto.

2. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2022.

Depositato in Cancelleria il 24 agosto 2022.

SENTENZA – copia non ufficiale -.