Figlio convive con la madre e viene arrestato per spaccio: va revocata l’assegnazione della casa coniugale alla donna (Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, Sentenza 26 maggio 2022, n. 17075).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30240-2020 proposto da:

(OMISSIS) INNOCENZA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato CARLO (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) EDMONDO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONELLA (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 773/2020 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata l’11/08/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa MARINA MELONI.

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Brindisi ha dichiarato cessati gli effetti civili del matrimonio contratto tra Edmondo (OMISSIS) e Innocenza (OMISSIS) e disposto l’assegnazione della casa coniugale alla ex moglie in quanto vi abitava con il figlio Stefano ventunenne non autosufficiente.

La Corte di Appello di Lecce su impugnazione di Edmondo (OMISSIS) ha riformato la suddetta pronuncia con sentenza in data 11/8/2020, avverso la quale ha proposto ricorso in cassazione (OMISSIS) Innocenza affidato ad un motivo e memoria.

Edmondo (OMISSIS) si è costituito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con unico motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cpc in riferimento all’art. 360 comma 1 nr. 3 cpc in quanto la Corte di Appello di Lecce ha revocato l’assegnazione della casa coniugale alla ex moglie che vi abitava con il figlio Stefano ventunenne non autosufficiente in quanto ha ritenuto che (OMISSIS) Stefano era dedito allo spaccio di stupefacenti insieme alla madre, ambedue arrestati per tale reato, e pertanto doveva considerarsi estinto l’obbligo ex lege del Conte al mantenimento del figlio.

Al contrario secondo la ricorrente tale obbligo era ancora esistente in quanto l’accusa di spaccio a carico del figlio era infondata ed in ogni caso non era intervenuta alcuna sentenza definitiva di condanna.

Il ricorso è inammissibile.

La sentenza impugnata nel revocare l’assegnazione della casa coniugale alla moglie disposta in sede di divorzio ha considerato che, all’esito di una perquisizione domiciliare presso tale abitazione e precisamente nel terreno circostante, furono rinvenute sostanze stupefacenti tra cui cocaina e 4.000,00 euro in contanti ed il figlio Stefano, unitamente alla madre (OMISSIS) Innocenza, furono tratti in arresto con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti.

Sicché appare congrua la motivazione della sentenza che revoca l’assegnazione della casa coniugale (di proprietà del marito) alla ex-moglie, considerato che l’avvenuto arresto e gli esiti della perquisizione domiciliare costituiscono gravi indizi dai quali la Corte ha desunto che il figlio Stefano non impiega energie alla ricerca di un’onesta attività lavorativa e pertanto la mancanza di autosufficienza allo stesso imputabile non può gravare sul padre quanto al suo mantenimento.

I fatti storici cui ha fatto riferimento la Corte di Appello, relativamente all’arresto di figlio e moglie del ricorrente per detenzione di sostanze stupefacenti e l’esito della perquisizione (con ritrovamento di sostanza stupefacente, bilancino e soldi) non risultano essere stati contestati, come afferma il provvedimento impugnato a pag. 4, e pertanto in questa prospettiva appare irrilevante la presunzione di innocenza ex art. 27 della Costituzione invocata, visto che in causa si discute solo dell’atteggiamento colpevole del figlio nella ricerca di un lavoro (vedi Cass. 17183/2020; 16134/2019).

La pronuncia impugnata merita quindi di essere confermata stante l’orientamento ormai consolidato in materia di questa Corte: Sez. 1 – , Ordinanza n. 17183 del 14/08/2020 “Ai fini del riconoscimento dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all’assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all’età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l’assegnazione dell’immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni (nello stesso senso Sentenza, sez. I n. 27904 del 13/10/2021).

Il motivo non coglie poi la ratio decidendi che, conformemente alla massima sopra riportata, afferma che il diritto del figlio maggiorenne al mantenimento sussiste solo fin quando è in atto un percorso formativo avente ad oggetto la ricerca di un’attività lavorativa e l’inserimento nel mondo professionale, non quando invece manca qualsiasi progettualità o iniziativa in ordine all’inserimento nel mondo del lavoro come nella fattispecie in cui il figlio non ha dimostrato alcun interesse ad intraprendere una qualsiasi carriera.

Per quanto sopra il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna alle spese a favore del controricorrente.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in € 2100,00 di cui 100,00 per esborsi, oltre spese nella misura del 15% ed accessori di legge a favore del controricorrente.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater DPR nr.115 del 30 maggio 2002 ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di Cassazione il 16/11/2021.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2022.

SENTENZA – copia non ufficiale -.