File clienti rinvenuto nello studio dentistico: il documento extracontabile alimenta il sospetto dell’Agenzia delle Entrate (Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, Sentenza 30 maggio 2022, n. 17420).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – Rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31688/2020 proposto da:

Agenzia delle Entrate (C.F.: 06363391001). in persona del Direttore Centrale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: 80224030587) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) Elvira;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2918/06/2020 emessa dalla CTR Sicilia in data 18/05/2020 e non notificata;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Andrea Penta.

Ritenuto in fatto

1. (OMISSIS) Elvira impugnava, con distinti ricorsi, gli avvisi accertamento ex art. 39 dPR 600/73 per gli anni di imposta 2009 e 2010 effettuati sulla scorta della documentazione extracontabile reperita presso lo studio medico dentistico.

2. La Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa accoglieva i ricorsi.

3. Sull’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate, la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia rigettava l’appello, rilevando che la sola presunzione costituita dall’elemento extracontabile non era sufficiente a sorreggere un accertamento, posto che le verifiche non avevano fatto riscontrare alcuna irregolarità formale.

4. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo.

5. La contribuente non ha svolto difese.

Ritenuto in diritto

1. Con l’unico motivo di impugnazione l’Ufficio denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 39 dPR nr. 600/73, nonché dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nr. 3, c.p.c., per avere il giudice di secondo grado disconosciuto valore probatorio alla documentazione extracontabile rinvenuta ed acquisita presso lo studio dentistico.

1.1. Il motivo è fondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la contabilità in nero, costituita da appunti personali e da informazioni dell’imprenditore, rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, prescritti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 perché nella nozione di scritture contabili, disciplinate dagli artt. 2709 ss. c.c., devono ricomprendersi tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti di impresa, ovvero rappresentino la situazione patrimoniale dell’imprenditore ed il risultato economico dell’attività svolta, spettando poi al contribuente l’onere di fornire adeguata prova contraria (Cass. 2018/12680 e 27622/2018 34725/2019).

E’ stato inoltre precisato che, in tema di accertamento induttivo dei redditi di impresa, di cui al d.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d, il convincimento del giudice in ordine alla sussistenza di maggiori ricavi non dichiarati da un’impresa commerciale può fondarsi anche su una sola presunzione semplice, purché grave e precisa (Cass. n. 30803/2017; n. 24051/2011, con riferimento a brogliacci reperiti presso la sede della società; n. 4080/2015, in relazione ad un quadernone contenente l’indicazione degli effettivi quantitativi di materiale prodotto).

Pertanto, nella specie, l’Agenzia, con il rinvenimento di un file clienti contenente una sorta di agenda dei clienti riportante la data dei pagamenti, gli importi pagati e le fatture emesse, ha fornito un elemento indiziario preciso e grave della esistenza della contabilità in nero della società.

2. Il ricorso va, quindi, accolto, con cassazione della sentenza e rinvio alla CTR della Sicilia in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente procedimento.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria della Sicilia anche per la regolamentazione delle spese del presente procedimento.

Così deciso in Roma in data 26 aprile 2022.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2022.

SENTENZA – copia non ufficiale -.