Forze armate – In genere – Trasferimenti d’autorità per incompatibilità ambientale – Lungo tempo intercorso tra la comunicazione di avvio del procedimento e l’emanazione del provvedimento di trasferimento – Comprova la carenza di quelle ragioni di urgenza richieste per il trasferimento per incompatibilità ambientale.

(T.A.R. Catanzaro, (Calabria), sez. II, sentenza 17.12.2013, n. 1163)

Il lungo tempo intercorso senza l’evidenza di alcun problema in ufficio tra la comunicazione di avvio del procedimento e l’emanazione del provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale comprova la carenza di quelle ragioni di urgenza richieste per il trasferimento per incompatibilità ambientale (riconducibile al genus degli ordini militari), caratterizzate da “periculum in mora” per il prestigio delle istituzioni che, infatti, non tollera i tempi tecnici previsti dal paradigma procedimentale di cui agli art. 7 e ss., l. n. 241 del 1990 come espressamente disposto dal d.lg. 15 marzo 2010 n. 66 (Codice dell’Ordinamento Militare), che sottrae dall’applicazione della legge generale sul procedimento amministrativo i Capi I, III e IV.