Giudice di Pace soppresso dopo la citazione ma prima dell’udienza: la sentenza è nulla (Corte di Cassazione, Sezione III Civile, Sentenza 25 luglio 2022, n. 23157).

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE TERZA CIVILE 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Rel. Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto –  Consigliere

Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 23071/18 proposto da:

-) (OMISSIS) Felice, elettivamente domiciliato all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall’avvocato Eugenia (OMISSIS) in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

-) Agenzia delle Entrate – Riscossione; Ministero dell’interno; Prefettura di Crotone -Ufficio Territoriale del Governo;

– intimati –

avverso la sentenza del Tribunale di Crotone 9 maggio 2018 n. 598;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 giugno 2022 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giovanni Battista Nardecchia che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. Il 6.3.2013 Felice (OMISSIS) venne multato dalla Polizia Stradale di Crotone per avere circolato con un veicolo sulla cui carta di circolazione non era stato annotato il trasferimento di residenza del proprietario.

Il successivo 30 gennaio 2014 a Felice (OMISSIS) venne notificata la relativa cartella di pagamento.

Felice (OMISSIS) propose opposizione avverso la suddetta cartella, assumendo di avere tempestivamente pagato la sanzione amministrativa.

L’atto di citazione introduttivo del giudizio di opposizione venne notificato il 5 marzo 2014, con invito delle controparti a comparire dinanzi al Giudice di pace di Strongoli per l’udienza del 18 giugno 2014.

La causa tuttavia venne iscritta a ruolo dinanzi al Giudice di pace di Crotone.

2. Tutti i convenuti rimasero contumaci.

Il Giudice di pace di Crotone con sentenza 684/14 accolse l’opposizione.

La sentenza venne appellata da Equitalia Sud s.p.a., agente della riscossione all’epoca dei fatti.

Con sentenza 9 maggio 2018 n. 598 il Tribunale di Crotone accolse l’appello e dichiarò nulla la sentenza di primo grado, senza disporre null’altro.

Il Tribunale ritenne che:

-) l’atto introduttivo del giudizio di primo grado era nullo, in quanto contenente un invito a comparire dinanzi ad un giudice diverso da quello dinanzi al quale venne incardinata la causa;

-) non rilevava la circostanza della soppressione dell’ufficio del Giudice di pace di Strongoli, perché avvenuta con decreto ministeriale del 10 novembre 2014, e dunque successivo alla notifica dell’atto di citazione.

3. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da Felice (OMISSIS) con ricorso fondato su due motivi.

4. Nessuno degli intimati (Agenzia delle Entrate-Riscossione; Prefettura di Crotone; Ministero dell’interno) si è difeso nella presente sede.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, perché in sostanza sostengono il medesimo assunto: ovvero che erroneamente il Tribunale ha ritenuto nulla la sentenza di primo grado.

Sostiene il ricorrente che tale statuizione sarebbe erronea perché il Giudice di pace di Strongoli fu soppresso con decorrenza dal 29.4.2014, e non – come ritenuto dal Tribunale – dal 10.11.2014.

Deduce che tale conclusione deve trarsi:

a) dagli artt. 1 e 3 del d.lgs. 7.9.2012 n. 156, i quali hanno disposto la soppressione dell’ufficio del Giudice di pace di Strongoli;

b) dalle tabelle allegate sub 1 e 2 al d.m. 7.3.2014, in base alle quali il soppresso ufficio del Giudice di pace di Strongoli fu accorpato all’ufficio del Giudice di pace di Crotone, con decorrenza dal 29.4.2014:

c) dalla Circolare del Ministro della Giustizia 24.4.2014, la quale stabilì che le iscrizioni a ruolo dei “nuovi procedimenti” avvenissero “unicamente presso il nuovo Ufficio competente”.

Tali norme, conclude il ricorrente, sono state violate dal Tribunale per avere ritenuto che l’ufficio del Giudice di pace di Strongoli fosse stato soppresso dopo, invece che prima, dell’iscrizione della causa a ruolo, e di conseguenza ha errato la sentenza impugnata nel ritenere che illegittimamente la causa in primo grado fu iscritta a ruolo dinanzi al Giudice di pace di Crotone.

1.1. Prima di esaminare il merito del ricorso, va rilevato come il giudice d’appello, il quale rilevi la nullità d’un atto del giudizio di primo grado, non può rigettare per ciò solo la domanda, ma ha l’obbligo o di rimettere la causa al primo giudice, se la nullità riguardi la notificazione dell’atto introduttivo (art. 354, primo comma, c.p.c.); oppure di ordinare la rinnovazione dell’atto nullo, se la nullità riguardi atti diversi dalla notificazione (art. 354, quarto comma, c.p.c.).

Nel caso di specie il Tribunale non ha osservato tale precetto: e tuttavia, poiché questo error in procedendo non è stato censurato dal ricorrente, né può essere rilevato d’ufficio, l’esame della questione resta precluso in questa sede.

1.2. Nel merito il ricorso è infondato.

Il d.lgs. 156/12, nel disporre la soppressione degli uffici del Giudice di pace indicati nelle tabelle ad esso allegate, previde che l’efficacia della soppressione fosse subordinata ad una articolata procedura, che prevedeva tre scadenze:

-) la pubblicazione dell’elenco delle sedi da sopprimere sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia;

-) il decorso d’un termine di 60 giorni decorrenti dalla suddetta pubblicazione, entro il quale gli enti locali interessati alla conservazione dell’ufficio avrebbero potuto formulare una “istanza di mantenimento”, assumendo integralmente gli oneri di gestione dell’ufficio da sopprimere;

-) un ulteriore termine di un anno, decorrente dalla scadenza dei 60 giorni di cui sopra, per consentire al ministero di vagliare le istanze di mantenimento eventualmente avanzate dagli enti locali, ed apportare con decreto le conseguenti modifiche all’elenco dagli uffici da sopprimere (art. 3, commi 1-3, d.lgs. 156/12).

1.3. Ai tre step previsti dalla norma appena ricordata il Ministero della giustizia ritenne di aggiungerne altri due. Infatti col d.m. 7.3.2014 (e cioè quello conclusivo della procedura prevista dall’art. 3 d. lgs. 156/12, col quale si sarebbe dovuta approvare la tabella degli uffici soppressi e di quelli mantenuti) venne fissato agli enti locali, che avevano formulato istanza di mantenimento dell’ufficio del Giudice di pace, un ulteriore termine di 15 giorni per revocare l’istanza; ed un quinto termine di 60 giorni per indicare al Ministero i locali ove intendevano allocare l’ufficio da mantenere.

Il medesimo decreto stabilì, infine, che gli uffici del Giudice di pace per i quali non vi fosse stata “istanza di mantenimento” da parte degli enti locali “cessano di funzionare alla data di entrata in vigore del presente decreto”, e cioè dal 29.4.2014 (in quanto il d.m. 7.4.2014 fu pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 36 alla Gazz. Uff. 14 aprile 2014, n. 87).

Le udienze già fissate dinanzi agli uffici soppressi, infine, dovevano essere tenute dinanzi a questi ultimi per i sei mesi successivi alla soppressione, ai sensi dell’art. 5, primo e secondo comma, d.lgs. 156/12: e dunque, per gli uffici per i quali non vi fosse stata una istanza di mantenimento da parte dell’ente locale, sino al 29.10.2014.

1.4. Il sistema della legge dunque, ai fini della decorrenza degli effetti delle previste soppressioni, in sostanza previde due categorie di uffici:

a) uffici soppressi dal d.lgs. 156/12, per i quali nessuna “istanza di mantenimento” fosse stata avanzata dagli enti locali;

b) uffici soppressi dal d.lgs. 156/12, per i quali fosse stata avanzata un’ “istanza di mantenimento” dagli enti locali, successivamente però revocata, o rigettata dal Ministero per inidoneità dei locali o delle garanzie di efficiente funzionamento offerte dagli enti locali interessati.

I primi cessarono di esistere con decorrenza dalla data di pubblicazione del d.m. 7.3.2014 (29.4.2014), ma le udienze “precedentemente fissate” dinanzi ad essi si sarebbero tenute sino al 29.10.2014. I secondi cessarono di esistere alla data di pubblicazione del decreto previsto dall’art. 7 del d.m. 7.3.2014: quello, per intenderci, che avrebbe dovuto dar conto delle istanze di mantenimento accolte e rigettate, ridefinendo di conseguenza la tabella degli uffici mantenuti e di quelli soppressi.

1.5. Per l’ufficio del Giudice di pace di Strongoli nessun ente locale avanzò istanze di “mantenimento”.

Esso, dunque, fu soppresso illico et immediate, ai sensi dell’art. 4 del d.m. 7.3.2014, così come risulta dalla Tabella di cui all’Allegato 1 del suddetto decreto: quella tabella contiene l’elenco degli uffici per i quali fu presentata istanza di mantenimento da parte degli enti locali, e non include l’ufficio del Giudice di pace di Strongoli.

Ed analogamente nell’Allegato 5 al successivo d.m. 10.11.2014, il quale come già detto ha soppresso soltanto gli ulteriori uffici per i quali i Comuni avevano fatto domanda di mantenimento, ma senza poi offrire le garanzie richieste dagli artt. 5 e 6 del d.m. 7.3.2014, nell’elenco degli uffici che “cessano di funzionare alla data di entrata in vigore del presente decreto” (novembre 2014), non compare la sede di Strongoli.

1.6. In definitiva:

a) il d.m. 7.3.2014 ha soppresso l’ufficio del Giudice di pace di Strongoli, con decorrenza dal 29.4.2014;

b) il d.m. 10.11.2014 ha soppresso altri uffici, per i quali i Comuni avevano fatto richiesta di mantenimento, non onorata dai connessi adempimenti.

1.7. Nel caso di specie, come già detto, la notifica dell’atto di citazione avvenne il 3.3.2014, mentre l’udienza di prima comparizione venne fissata in citazione per il 18.6.2014.

L’ufficio del Giudice di pace adito dall’attore venne soppresso il 29.4.2014, e dunque nelle more fra la citazione e la prima udienza.

Questa invero peculiarissima situazione, tuttavia, a parere della Corte non ha sanato la nullità della sentenza di primo grado (che il Giudice di pace, in verità, avrebbe dovuto emendare ex officio fissando all’attore un termine ex art. 164 c.p.c.: ma anche tale questione, non prospettata dal ricorrente, non può essere esaminata in questa sede, in virtù del principio di conversione delle nullità in motivi di gravame).

1.8. Da un lato, infatti, va considerato che il procedimento civile introdotto con citazione pende dal momento della notifica: dunque, nel nostro caso, al momento della notifica della citazione l’ufficio del Giudice di pace di Strongoli non era ancora stato soppresso.

Ciò rende inapplicabile al caso di specie la regola (regola comunque prasseologica e non giuridica) invocata dal ricorrente, di cui alla Circolare del Ministero della Giustizia 24.4.2014, secondo cui per i “nuovi procedimenti l’iscrizione avverrà unicamente presso il nuovo Ufficio competente.

A tale proposito nel sistema SIGP è stato introdotto un sistema di controllo che avverte l’utente che non è possibile effettuare l’iscrizione nell’ufficio soppresso”. Ed infatti per “nuovi procedimenti” si debbono intendere quelli introdotti dopo la soppressione dell’ufficio, e dunque quelli per i quali la notifica dell’atto di citazione avvenne dopo il 29.4.2014.

1.9. Dall’altro lato, resta insuperabile la previsione di cui all’art. 5, comma 2, d.lgs. 156/12, il quale stabilisce che nei sei mesi successivi alla soppressione degli uffici del Giudice di pace “le udienze precedentemente fissate dinanzi al Giudice di pace di uno degli uffici soppressi sono tenute presso i medesimi uffici”.

Poiché il Giudice di pace di Strongoli fu soppresso il 29.4.2014, dinanzi a lui si dovevano tenere fino al 29.10.2014 le “udienze precedentemente fissate”: ed in tale nozione debbono rientrare sia le udienze fissate dal giudice con ordinanza, sia quelle fissate nella vocatio in ius contenuta nella citazione.

1.10. Deve dunque concludersi che:

a) l’iscrizione della causa a ruolo non poteva avvenire nell’ufficio del Giudice di pace di Crotone, perché non aveva ad oggetto un “nuovo procedimento”;

b) l’udienza di prima comparizione indicata nell’atto di citazione rientrava nel concetto di “udienze precedentemente fissate”, per le quali l’art. 5 d. lgs. 156/12 stabiliva che si sarebbero dovute tenere dinanzi all’ufficio soppresso per i sei mesi successivi alla soppressione, e dunque nel nostro caso sino al 29.10.2014.

2. Non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio, non essendovi stata difesa delle parti intimate.

Per questi motivi

la Corte di cassazione:

(-) rigetta il ricorso;

(-) ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione civile, il 23 giugno 2022.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2022.

SENTENZA – copia non ufficiale -.