REPUBBUCA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
Composta da:
Dott. EMANUELE DI SALVO – Presidente –
Dott. ALESSANDRO RANALDI
Dott. ANNA LUISA ANGELA RICCI
Dott. LOREDANA MICCICHE’
Dott. MARINA CIRESE – Relatore –
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS) nato a (OMISSIS) il xx/xx/19xx;
avverso l’ordinanza del 14/11/2022 del GIP TRIBUNALE di MARSALA;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa MARINA CIRESE;
lette le conclusioni del PG.
RITENUTO IN FATTO
1. Con provvedimento del 18/11/2022, il Gip del Tribunale di Marsala ha revocato il decreto reso da quell’Ufficio il 26/0.5/2021 e depositato in pari data in favore dell’ Avv. (omissis) (omissis) ai sensi dell’art. 82 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, quale difensore di fiducia di (omissis) (omissis), già ammesso al patrocinio dello Stato per i non abbienti nel procedimento n. 698/20 RG GIP, beneficio successivamente revocato con effetto retroattivo dal Gip del Tribunale di Marsala con decreto depositato il 14/11/2022; successivamente veniva revocato il decreto di liquidazione.
2. Avverso l’ordinanza del 14.11.2022, integrata in data 18.11.2022, l’Avv. (omissis) (omissis) propone personalmente ricorso per cassazione articolando un motivo di ricorso.
Con detto motivo deduce la violazione dell’art. 606 comma 1, lett. b), in relazione agli artt. 111 e 114 d.p.r. n. 115 del 2002, assumendo che, con riguardo al caso di decreto di liquidazione già esecutivo emesso in favore del difensore, cui segua la revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio, si registrano due orientamenti differenti in ordine all’efficacia del decreto di pagamento.
Invero, un primo orientamento-su cui si fonda una Circolare del Ministero della Giustizia del 17 febbraio 2020 che ha negato il pagamento degli onorari in favore del difensore in caso di revoca del provvedimento di ammissione del beneficio-ha stabilito che «in tema di patrocinio a spese dello Stato è legittima la revoca del beneficio per difetto originario dei requisiti anche se sia già stato emesso decreto di pagamento del difensore definitivo ed esecutivo, in quanto la revoca ha effetto retroattivo anche sui diritti del patrocinatore, con conseguente potere dell’amministrazione finanziaria, in caso di intervenuto pagamento, di agire per il recupero nei confronti dell’imputato ammesso al patrocinio successivamente revocato». (Sez. 4, n. 17225 del 08/01/2019, Spada, Rv. 2757:15).
Di contro, un diverso orientamento-secondo la difesa più aderente al dato letterale di cui all’art. 111 D.p.r. n. 115 del 2002, che menziona solo l’imputato come soggetto di riferimento per il recupero delle spese di cui all’art. 107 del decreto -ha disposto che «in tema di patrocinio a spese dello Stato, la revoca del beneficio per mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito previste dalla legge, pur avendo efficacia retroattiva, non comporta l’inefficacia del decreto di pagamento del difensore emesso prima della revoca del provvedimento di ammissione. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato senza rinvio l’ordinanza con cui era stata revocata l’ammissione al beneficio e il decreto di liquidazione, limitatamente alla revoca del decreto di liquidazione degli onorari)».
Tale principio di diritto è stato di recente ribadito da questa Sezione, secondo cui <<in tema di patrocinio a spese dello Stato, la revoca del beneficio per mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito previste dalla legge, pur avendo efficacia retroattiva, non comporta l’inefficacia del decreto di pagamento del difensore emesso prima della revoca del provvedimento di ammissione» (Sez. 4, n.10159 del15/12/2020 (dep.16/03/2021), Marrara, Rv. 281134).
3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento di revoca limitatamente all’integrazione del 18 novembre 2022 inerente alla revoca del decreto di liquidazione compensi, già passato in giudicato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Ed invero è inammissibile l’autodifesa tecnica nel giudizio di legittimità anche nel caso in cui l’imputato sia un avvocato regolarmente iscritto nell’albo professionale speciale, in difetto di espressa previsione di legç1e che la legittimi, dovendo nel processo penale la difesa personale essere necessariamente affiancata dalla difesa tecnica terza (vedi da ultimo Sez. 1, n. 5022 del 22/11/2022, dep. 2023, Rv. 283947).
Pertanto l’avvocato che veda revocato il decreto di liquidazione del compenso professionale è soggetto interessato abilitato ad impugnare ma non può autorappresentarsi per il sol motivo di essere avvocato iscritto al patrocinio innanzi alle corti superiori esseno esclusa, nel processo penale, l’autotutela (Sez. 4, 15/10/2020, n.1117).
2. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile con conseguente condanna al pagamento delle spese processuale e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 10.05.2023.
Depositato in Cancelleria, lì 26 giugno 2023.