Guida in stato di ebbrezza – incidente stradale: prelievo ematico sul conducente, vale l’avviso orale per l’assistenza legale (Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, Sentenza 6 aprile 2021, n. 12984).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOVERE Salvatore – Rel. Presidente

Dott. CENCI Daniele – Consigliere

Dott. FERRANTI Donatella – Consigliere

Dott. NARDIN Maura – Consigliere

Dott. RANALDI Alessandro – Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) ANGELO nato a (OMISSIS) il 05/06/19xx;

avverso la sentenza del 29/04/2019 della CORTE APPELLO di ROMA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Presidente Dott. SALVATORE DOVERE;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. SIMONE PERELLI che ha concluso chiedendo (illeggibile) nel ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS) Angelo ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia avv. Gianluca (OMISSIS), avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Roma ha confermato quella emessa dal Tribunale di Rieti, con la quale egli era stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 186, co. 2 lett. c), 2-bis e 2-sexies Cod. str. e condannato alla pena ritenuta equa.

2. Il ricorrente si duole della violazione di legge in relazione agli artt. 178 lett. c), 180, 191 e 356 cod. proc. pen. perché la Corte di appello ha ritenuto non viziato da nullità il verbale degli accertamenti del tasso alcolemico eseguiti sulla persona del (OMISSIS) nonostante non fosse stato accertato e chiarito se il prelievo ematico da questi patito fosse stato eseguito su iniziativa de sanitari o su impulso degli operanti, né se l’avviso di farsi assistere da un difensore di fiducia fosse stato formulato in maniera chiara e intellegibile al prevenuto.

Inoltre si sarebbe dovuto chiarire se la semplice barratura della relativa casella sul verbale di accertamento di p.g. vale quale avviso ex art. 356 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile.

Quanto al primo motivo, esso non si confronta con la motivazione impugnata, rimanendo quindi aspecifico.

Se è vero che la Corte di appello ha fatto riferimento ad un principio di diritto superato dalla giurisprudenza di questa Corte (per la quale l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia va dato non solo quando l’esecuzione del prelievo del liquido biologico viene richiesta dalla p.g. ma anche quando questa chieda ai sanitari che sono già intenzionati ad eseguire il prelievo di accertare anche il tasso alcolemico cfr. Sez. 4, n. 11722 del 19.2.2019), è parimenti vero che di tale principio la Corte di appello non ha fatto alcuna applicazione, avendo evidenziato che nel caso di specie l’avviso risultava dato.

Proprio sulla sussistenza di tale avviso verte il secondo motivo, che però risulta manifestamente infondato.

L’assunto secondo il quale la barratura della casella apposta in corrispondenza della dicitura ‘dato avviso della facoltà …’ o similare non varrebbe quale adempimento dell’obbligo previsto dall’art. 114 disp. att. cod. proc. pen. è erroneo.

In primo luogo l’avviso è dato oralmente; il verbale ne costituisce solo il mezzo di documentazione.

In secondo luogo, le modalità con le quali può essere documentato il compimento dell’atto sono libere e quindi vale tanto la esplicita e diretta indicazione quanto la rappresentazione sintetica.

4. Segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di duemila euro alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/1/2021.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2021.

SENTENZA – copia non ufficiale -.