Guida in stato di ebbrezza: l’accusato può richiedere la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità? (Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, Sentenza 7 settembre 2022, n. 32885)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIAMPI Francesco Maria – Presidente –

Dott. NARDIN Maura – Rel. Consigliere –

Dott. FERRANTI Donatella – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Aldo – Consigliere –

Dott. DOVERE Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) SALVATORE nato a COSENZA il 31/07/19xx;

avverso la sentenza del 05/11/2020 del TRIBUNALE di LOCRI;

udita la relazione svolta dal Consigliere, Dott.ssa MAURA NARDIN;

lette le conclusioni del Procuratore generale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con sentenza del 5 gennaio 2020, resa ex art. 444, cod. proc. il Tribunale di Locri ha applicato a Salvatore (OMISSIS) la pena concordata di mesi uno e giorni dieci di arresto ed euro ottocento di ammenda, in ordine al reato di cui all’art. 186, comma 2 lett. b) C.d.S., sospendendo la pena ex art. 165 cod. pen., subordinatamente alla prestazione di attività retribuita a favore della collettività, per la durata di mesi sei.

2. Avverso la sentenza propone ricorso l’imputato a mezzo del suo difensore, formulando un unico motivo di impugnazione, con il quale fa valere la violazione della legge processuale penale e della legge penale, per avere il giudice sospeso la pena ex art. 165 cod. pen., sulla base della considerazione che l’imputato aveva già goduto del beneficio in precedente occasione, incorrendo in evidente errore, posto la proposta di applicazione concordata della pena, accettata dal pubblico ministero, era subordinata alla sua sostituzione con i lavori di pubblica utilità e non alla concessione della sospensione condizionale della pena subordinata alla prestazione del lavoro di pubblica utilità.

Trattandosi di due misure l’una alternativa all’altra e fra loro incompatibili, chiede l’annullamento della sentenza impugnata.

3. Con requisitoria scritta, ex art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, il Procuratore generale ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità e contestuale concessione della sospensione condizionale della pena, trattandosi di istituti incompatibili.

4. Il ricorso deve essere accolto.

5. La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito, infatti, che gli istituti della conversione della pena con il lavoro di pubblica utilità e della sospensione condizionale sono tra loro incompatibili (cfr. sez. 4 n. 10939 del 20/2/2014, P.G. in proc. Caneo, Rv. 259130; n. 30365 del 2/7/2015, P.G. in proc. Zuncheddu, Rv. 264324).

Mentre, la richiesta della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 186, c. 9-bis, C.d.S. implica la tacita rinuncia al beneficio della sospensione condizionale della pena eventualmente concesso in precedenza, stante la incompatibilità tra i due istituti (cfr. sez. 3 n. 20726 del 7/11/2012, Cinciripini, Rv. 254996; Sez. 4, n. 36783 del 09/12/2020, Caltis, Rv. 280086).

6. Se, dunque, l’accordo fra le parti in ordine all’applicazione della pena viene subordinato alla sostituzione della medesima con il lavoro di pubblica utilità, come previsto dall’art. 186, comma 9 bis C.d.S., la decisione pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen. che diversamente disponga la concessione della sospensione condizionata della pena ai sensi dell’art. 165 cod. pen., subordinandola alla prestazione del lavoro di pubblica utilità, incorre nel vizio di difetto di correlazione fra richiesta e sentenza, ricorribile per cassazione ex art. 448, comma 2 bis cod. proc. pen..

7. La sentenza deve, dunque, essere annullata senza rinvio con restituzione degli atti al Tribunale di Locri.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Locri.

Così deciso il 28/06/2022.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2022.

SENTENZA – copia non ufficiale -.