Guida in stato di ebbrezza: nulli sono i risultati sull’alcolemia fatti dal personale sanitario che si sono attenuti ad un loro protocollo (Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, Sentenza 6 marzo 2020, n. 9043).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOVERE Salvatore – Presidente –

Dott. ESPOSITO Aldo – Rel. Consigliere –

Dott. DAWAN Daniela – Consigliere –

Dott. BELLINI Ugo – Consigliere –

Dott. PICARDI Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

OLIVERIO ROBERTO AUGUSTO nato a (OMISSIS) il xx/xx/xxxx;

avverso la sentenza del 23/01/2019 della CORTE APPELLO di MESSINA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aldo ESPOSITO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott.ssa Franca ZACCO che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste.

Nessun difensore è presente.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Messina del 10 marzo 2017, ha assolto Oliverio Roberto Augusto dal reato previsto dall’art. 187 C.d.S. (capo B) perché il fatto non sussiste e ha rideterminato la pena inflittagli per il reato di cui all’art. 186, commi 2, lett. b), 2-bis e 2-sexies C.d.S. (capo A) in mesi tre di arresto ed euro mille di ammenda (perché si trovava alla guida dell’autovettura Smart CN696ID intestata ad Oliverio Gaetano in stato di ebbrezza alcolica di 1,1 g/I alla prima prova – con l’aggravante di aver provocato un incidente stradale).

In ordine alla ricostruzione della vicenda criminosa, va osservato che l’Oliverio andava a collidere con un’altra autovettura riportando lesioni.

Trasportato prontamente in ospedale, era sottoposto alle cure del caso e, su richiesta dei vigili urbani intervenuti sul luogo dell’incidente, era sottoposto ad accertamenti ematici sullo stato alcolemico e tossicologico.

Gli accertamenti eseguiti davano esito positivo, evidenziando un tasso alcolemico di 1,1 g/I e l’assunzione di cannabinoidi.

La Corte territoriale ha rilevato che presso l’ospedale era stata formulata diagnosi all’imputato di trauma cranico, di frattura al naso, ferite al dorso, con sospetto stato di ebbrezza alcolica. In tale contesto, l’imputato era sottoposto agli esami di laboratorio e strumentali ritenuti necessari dal medico.

Nel caso in esame, incontestabilmente, attesa l’entità e la natura delle lesioni per l’imputato, le analisi sul prelievo ematico erano effettuate nell’ambito del protocollo sanitario di pronto soccorso, per cui l’eccezione di inutilizzabilità dei risultati delle analisi ematiche doveva essere disattesa.

2. L’Oliverio, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo quattro motivi di impugnazione:

1) Violazione degli artt. 186, comma 2, C.d.S. e 178, comma 1, cod. proc. pen. e vizio di motivazione.

Si deduce che l’Oliverio non aveva ricevuto avviso del diritto di avvalersi della presenza di difensore nel momento della visita ospedaliera e dell’accertamento ematico.

L’accertamento ematico, pertanto, era stato effettuato senza il previo avviso all’interessato delle garanzie defensionali. Il prelievo ematico non era stato eseguito nell’ambito di protocollo medico di pronto soccorso, ma su mera richiesta degli organi di P.G. formulata ai sanitari.

La richiesta, peraltro, era stata tempestivamente formulata nel corso del dibattimento e reiterata con l’atto di appello.

2) Violazione di legge e vizio di motivazione per mancata dimostrazione dell’assunzione di sostanze alcoliche da parte dell’imputato.

3) Violazione di legge e vizio di motivazione per erronea conferma del provvedimento di sospensione della patente di guida, alla luce dell’assoluzione per il reato di cui al capo B) e dell’integrale espiazione di tale sanzione seppur per effetto del connesso provvedimento amministrativo.

4) Obbligo di dichiarare la prescrizione del reato in caso di fissazione del ricorso oltre cinque anni dalla data del fatto.

Con memoria difensiva il ricorrente ribadisce la tesi della fondatezza dei propri motivi di ricorso ed insiste per la trattazione del procedimento in pubblica udienza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

Va premesso che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, gli organi di polizia giudiziaria che intendono far eseguire il prelievo ematico finalizzato all’accertamento del tasso alcolemico su persona che, siccome conducente coinvolto in un incidente stradale, sia stata condotta presso una struttura sanitaria, devono dare previo avviso alla medesima che ha facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi degli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 40807 del 04/07/2019, Pignataro, Rv. 277621; Sez. 4, n. 49371 del 25/09/2018, C, Rv. 274039).

La condizione apposta dalla giurisprudenza è che l’esecuzione di tale prelievo non avvenga nell’ambito degli ordinari protocolli sanitari, ma sia autonomamente richiesta dalla polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 186, comma 5, C.d.S. (Sez. 4, n. 51284 del 10/10/2017, Lirussi, Rv. 271935); talora si specifica quella condizione indicandola nell’ipotesi in cui «l’esecuzione di tale prelievo non avvenga nell’ambito degli ordinari protocolli sanitari a fini di cura della persona, ma su richiesta dalla polizia giudiziaria esclusivamente per finalità di ricerca della prova della colpevolezza di soggetto indiziato» (Sez. 4, n. 6514 del 18/01/2018, Tognini, Rv. 272225).

Senonché, l’esatto significato della locuzione «autonomamente richiesta» e come si coordini l’operato degli organi di P.G. con le cure apprestate dai sanitari è aspetto che merita di essere ulteriormente puntualizzato.

Quando l’accertamento del tasso alcolemico avviene nel contesto delle cure approntate dal personale sanitario della struttura, presso la quale il conducente di un veicolo coinvolto in un sinistro venga condotto, seguendo un protocollo avente fini ben più ampi di quello esclusivo dell’accertamento del tasso di concentrazione alcolica, non essendo tale attività finalizzata alla ricerca delle prove di un reato, ma alla cura della persona e non avendo nulla a che vedere con l’esercizio del diritto di difesa da parte del soggetto sottoposto a quel trattamento o a quelle cure, non sussiste nessun obbligo di avviso all’indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia ai sensi dell’art. 114 disp. att. cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 51284 del 2017, cit.; Sez. 4, n. 53293 del 27/09/2016, Scuri, Rv. 268690; Sez. 6, n. 43894 del 13/09/2016, Virdis, Rv. 268505).

Al contrario, ove l’esecuzione del prelievo da parte di personale medico non avvenga nell’ambito degli ordinari protocolli sanitari, ma sia espressamente richiesta dalla polizia giudiziaria al fine di acquisire la prova del reato nei confronti di soggetto già indiziato, il personale richiesto finisce per agire come vera e propria longa manus della polizia giudiziaria e, anche rispetto a tale accertamento, scatteranno le garanzie difensive sottese all’avviso di cui all’art. 114 cit. (Sez. 4, n. 3340 del 22/12/2016, dep. 2017, Tolazzi, Rv. 268885).

In tale ipotesi, cioè, la polizia giudiziaria non farebbe altro che avvalersi di una facoltà espressamente attribuita dalla legge: l’art. 348, comma 4, cod. proc. pen., prevede, per l’appunto, che «La polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera».

Al riguardo, si è precisato che il discrimine posto dalle sentenze sopra richiamate consiste nella provenienza, o se si vuole della titolarità, della decisione di eseguire il prelievo: se l’hanno adottata i sanitari non è richiesto l’avviso; se l’hanno assunta gli investigatori occorre dare l’avviso (Sez. 4, n. 11722 del 19/02/2019, Ellera, Rv. 275281).

Una simile ricostruzione, focalizzando l’attenzione sul solo atto del prelievo del campione biologico, soddisfa la necessità di chiarificazione solo parzialmente, perché non indica la disciplina applicabile nei casi in cui i sanitari eseguono il prelievo ematico perché sul liquido biologico devono essere eseguite analisi per l’accertamento di valori suscettibili di indirizzare la diagnosi e la cura, tra i quali non è ricompreso il tasso alcolemico; ed è su questa decisione che però si innesta, non già la richiesta di procedere all’atto invasivo ma, quella di eseguire le analisi del campione biologico estendendo la ricerca ai valori del tasso alcolemico.

Orbene, non v’è ragione di limitare l’obbligo di avviso al solo caso di richiesta di esecuzione del prelievo, perché la ratio che è stata rinvenuta a giustificazione di quell’obbligo («la necessità dell’avviso non è ricollegata alla tipologia dell’accertamento esperito – esame spirometrico o clinico – ma alla funzione dell’atto e alla sua esclusiva vocazione probatoria» – Sez. 4, n. 51284 del 2017, cit.) è comune all’ipotesi in cui il personale di P.G. si limiti a richiedere l’esecuzione di una ulteriore analisi su campione biologico prelevato per fini di diagnosi e cura.

Sicché non occorre dare l’avviso solo quando gli stessi sanitari abbiano ritenuto di procedere per l’accertamento del tasso alcolemico e gli organi di P.G. rivolgano una richiesta sostanzialmente inutile o si limitino ad acquisire la documentazione dell’analisi.

2. Ciò posto in ordine agli orientamenti giurisprudenziali in materia, nella fatti- specie la Corte territoriale ha desunto che fosse stato instaurato un protocollo terapeutico, a causa delle plurime conseguenze lesive ai danni dell’imputato (trauma cranico, frattura al naso, ferite al dorso) e del sospetto stato di ebbrezza alcolica, per cui l’imputato sarebbe stato sottoposto agli esami di laboratorio e strumentali ritenuti necessari dal medico e i relativi risultati risulterebbero perciò pienamente utilizzabili.

Da nessun dato processuale riscontrabile dalla sentenza impugnata, tuttavia, emerge che i sanitari abbiano disposto l’accertamento del tasso alcolemico di propria iniziativa; nessun dato di esperienza, infatti, induce a tale considerazione, essendo semmai logico che essi avessero deciso di dedicarsi in via prioritaria alle cure dei gravi e numerosi traumi fisici suindicati.

Ne consegue che, in tale circostanza, gli agenti di P.G. avrebbero dovuto avvisare preventivamente l’Oliverio della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, non essendo ricollegabile l’esecuzione degli esami di laboratorio e strumentali all’iniziativa autonoma del personale sanitario.

L’omissione dell’avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. determinava l’inutilizzabilità dell’esito dell’accertamento, con la conseguenza dell’assenza di prova dello stato di ebbrezza dell’odierno ricorrente al tempo della guida.

3. Per tali ragioni la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.

4. Alla Cancelleria va demandata la trasmissione di copia della presente sentenza al Prefetto di Messina per quanto di competenza.

P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Dispone che a cura della Cancelleria venga trasmessa copia della presente sentenza al Prefetto di Messina.

Così deciso in Roma il 12 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2020.

SENTENZA – copia non ufficiale -.