Guida in stato di ebrezza: il rifiuto dell’alcoltest non è sempre penalmente rilevante (Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, Sentenza 10 giugno 2022, n. 22627).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOVERE Salvatore – Presidente –

Dott. FERRANTI Donatella – Consigliere –

Dott. GIORDANO Bruno – Consigliere –

Dott. SERRAO Eugenia – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Aldo – Rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) VITTORIO nato a BARI il 26/10/1977;

avverso la sentenza del 12/10/2020 della CORTE APPELLO di BARI;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ALDO ESPOSITO;

lette le conclusioni del PG dr.ssa DELIA CARDIA, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza del Tribunale di Bari del 4 aprile 2018, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di (OMISSIS) Vittorio per intervenuta prescrizione del reato di cui all’art. 186, comma 7, C.d.S., poiché rifiutava di sottoporsi ad accertamento mediante apparecchiatura alcoltest, a seguito di controllo mentre era alla guida di veicolo Smart durante il quale si rilevavano presenza di alito vinoso, equilibrio precario, difficoltà di espressione ed eccessiva sudorazione.

Il (OMISSIS) era sottoposto a controllo di P.G., mentre si trovava alla guida dell’auto e risultava avere evidenti sintomi afferenti allo stato di ebbrezza.

Era quindi accompagnato presso la propria abitazione affinché recuperasse la patente e poi condotto presso gli uffici di P.G. ai fini dell’identificazione.

Gli organi di P.G. lo sollecitavano a recarsi al pronto soccorso dell’ospedale di Venere per l’espletamento del test alcolemico, ma si rifiutava.

2. Il (OMISSIS), a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo quattro motivi di impugnazione.

2.1. Violazione di legge con riferimento all’omessa dichiarazione di prescrizione della sospensione della patente di guida e della confisca.

Si deduce che era spirato anche il termine di prescrizione delle sanzioni accessorie al reato.

2.2. Violazione di legge in ordine all’omessa revoca della confisca.

Si osserva che, in tema di rifiuto di sottoporsi all’accertamento alcolimetrico, il giudice di appello, il quale dichiari l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, non può confermare la statuizione relativa alla confisca del veicolo prevista dal codice della strada, allorquando l’impugnazione abbia investito il punto della decisione con- cernente la responsabilità penale ed il fatto-reato non sia stato definitivamente accertato.

2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione in luogo della pronunzia di assoluzione perché il fatto non sussiste.

2.3.1. Si rileva che la motivazione della sentenza impugnata si è risolta in mere argomentazioni di stile e deve essere ritenuta sostanzialmente inesistente.

In particolare, la Corte di merito non ha risposto al rilievo difensivo secondo cui il rifiuto da parte di un conducente di un autoveicolo di recarsi nel più vicino ospedale per effettuare il test alcolimetrico, in assenza di incidente stradale non integra la contravvenzione di cui all’art. 186, comma 7, C.d.S., non ricorrendo nessuna delle ipotesi di rifiuto considerate specificamente dai commi 3, 4 e 5 di cui alla medesima disposizione (40758/2017).

2.3.2. Si deduce altresì che il Giudice a quo non ha fornito risposta alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis cod. pen., per cui anche sotto tale profilo la motivazione deve ritenersi inesistente.

2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla disposta confisca.

Si osserva che non ricorreva nessuna delle previsioni di cui all’art. 186, commi 3, 4 e 5, C.d.S. per disporre la confisca e che la Corte territoriale non ha fornito nessuna argomentazione, per confutare il relativo rilievo difensivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La doglianza formulata col terzo motivo di ricorso – prima parte – è fondata.

L’art. 186, comma 5, C.d.S. prevede testualmente la possibilità di procedere all’accertamento del tasso alcolemico da parte delle strutture sanitarie ivi indicate esclusivamente “per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche”.

Pertanto, la possibilità di procedere, su richiesta della Polizia stradale, all’accerta- mento del tasso alcolemico in ambito sanitario è subordinata dalla legge all’esistenza di due presupposti ben precisi, essendo rigorosamente circoscritta al caso di soggetti coinvolti in incidenti stradali e abbisognevoli di cure mediche (Sez. 4, n. 21885 del 06/04/2017, Danelli, Rv. 270004).

Ne consegue che tali due condizioni sono tassative e devono ricorrere congiuntamente, come risulta inequivocabilmente dal tenore testuale della norma.

Per quanto attiene, in particolare, al presupposto inerente alla sottoposizione a cure mediche, occorre osservare che l’art. 186, comma 5, C.d.S. delinea una oggettiva condizione di affidamento del soggetto al personale medico per l’apprestamento di cure, nel contesto della quale colloca l’accertamento del tasso alcolemico, a fini probatori, onde da tale presupposto non può in alcun modo prescindersi (Sez. 4, n. 37395 del 29/05/2014, Felli, non massimata).

Orbene, nel caso in esame ricorreva sicuramente la prima delle condizioni appena indicate, perché dalla motivazione della sentenza impugnata si evince che si era effettivamente verificato un incidente stradale, ascrivibile alla condotta di guida dell’imputato.

Ma la seconda condizione non ricorreva, perché dall’apparato giustificativo della pronuncia in esame non risultava che il (OMISSIS) avesse necessità di sottoporsi a cure mediche.

Il Tribunale, infatti, precisava che gli organi di P.G. non disponevano dell’etilometro, per cui erano impossibilitati a sottoporlo ad alcoltest (aspetto sul quale non v’è diversa indicazione nella sentenza impugnata). Da qui la richiesta, rivolta all’imputato dagli operanti, di recarsi presso la vicina struttura sanitaria, per sottoporsi al test alcolemico.

Dunque la richiesta di accedere alla struttura sanitaria non era stata determinata da esigenze di carattere diagnostico-terapeutico, bensì esclusivamente di accertamento probatorio, connesse alla necessità di non “disperdere la prova del reato”, come esplicitamente ammettono i Giudici di merito (vedi, in particolare, la sentenza di primo grado).

Si esula dunque dalla previsione dell’art. 186, comma 5, cod. strada, poiché manca uno dei presupposti cui la predetta norma subordina – come sopra esposto – la praticabilità dell’accertamento del tasso alcolemico in ambito sanitario e, cioè, la sottoposizione a cure mediche.

Ne deriva che la richiesta rivolta dagli operanti al conducente era illegittima e dunque il rifiuto, da parte di quest’ultimo, di ottemperarvi è penalmente irrilevante.

Si è, infatti, correttamente evidenziato, in giurisprudenza, come, ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 186, comma 7, C.d.S., è necessario che il conducente rifiuti non l’accertamento del tasso alcolemico sic et simpliciter ma l’accertamento così come tassativamente previsto dai commi richiamati nella norma che descrive la condotta tipica (Sez. 4, n. 21192 del 14/03/2012, Bellencin, Rv. 252736, in tema di rifiuto di essere accompagnato presso il più vicino ufficio o comando per sottoporsi a test alcolemico; vedi anche Sez. 4, n. 10146 del 15/12/2020, dep. 2021, Mingarelli, Rv. 280953, in fattispecie analoga di rifiuto del conducente di un veicolo di sottoporsi ad accertamenti del tasso alcolemico mediante prelievo di liquido biologico presso un ospedale).

2. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.

In conseguenza della natura rescindente della presente pronunzia restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.

P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Così deciso in Roma il 2 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria, oggi 10 giugno 2022.

SENTENZA – copia non ufficiale -.

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