Guida l’auto dopo aver fumato una canna. La Cassazione lo assolve, manca la prova dell’alterazione (Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, Sentenza 2 febbraio 2021. n. 3900).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUMU Giacomo – Presidente

Dott. FERRANTI Donatella – Consigliere

Dott. TANGA Antonio Leonardo – Consigliere

Dott. NARDIN Maura – Rel. Consigliere

Dott. RANALDI Alessandro – Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) Enrico nato a (OMISSIS) il xx/xx/1991;

avverso la sentenza del 10/12/2019 della CORTE APPELLO di TORINO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa Maura NARDIN;

udito il Procuratore generale in persona del Sostituto Dott.ssa MARIA GIUSEPPINA FODARONI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Nessun difensore è presente.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Torino con sentenza del 10 dicembre 2019 ha confermato la sentenza di primo grado del Tribunale di Ivrea con cui Enrico (OMISSIS) è stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 187 comma 1^ C.d.S., per essersi posto alla guida di un autoveicolo di proprietà di terzi, in stato di alterazione psico-fisica per assunzione di sostanza stupefacente.

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, formulando due motivi di impugnazione.

3. Con il primo motivo lamenta la violazione della legge penale e processuale in relazione agli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione.

Sottolinea che la Corte territoriale non solo ha ritenuto di superare la doglianza relativa all’omesso avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore facendo riferimento alla testimonianza dell’agente di polizia giudiziaria, secondo il quale era prassi costante degli operanti dare avviso all’interessato della facoltà di farsi assistere da un difensore, ma ha escluso la violazione del diritto di difesa, ritenendo conseguito lo scopo di cui all’art. 114 disp. att. cod. proc. pen., in considerazione del fatto che Enrico (OMISSIS) si mise autonomamente in contatto con il proprio difensore.

Assume che prima del momento in cui venne effettuato l’accertamento, dovevano già essere emersi indizi di reità a carico del conducente, con la conseguenza che l’imputato avrebbe dovuto essere dato avviso della facoltà di farsi assistere dal difensore prima dell’accertamento indifferibile ed urgente.

Sostiene che l’avviso, invece, non fu mai dato, tanto che il ricorrente decise su proprio esclusivo impulso di chiamare il difensore.

4. Con il secondo motivo si duole dell’erronea applicazione dell’art. 187 C.d.S. e del vizio di motivazione.

Sostiene che la disposizione punisce l’ipotesi della guida in stato di alterazione da assunzione di stupefacenti facendo riferimento all’attualità dell’assunzione, non desumibile da analisi biologiche, ma evincibile solo da una valutazione medico-clinica.

Ricorda che la giurisprudenza ha escluso che lo stato di alterazione da stupefacenti potesse essere desunto dalla sola presenza di elementi sintomatici esterni, essendo necessario, al fine di provare l’attualità dell’uso, un accertamento connotato da conoscenze tecniche e specialistiche, assente nel caso di specie.

Conclude per l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere accolto.

2. Il primo motivo va rigettato.

Al di là della valutazione della fondatezza della questione giuridica proposta, attualmente al vaglio delle Sezioni Unite penali, va rilevato che nel caso di specie, come correttamente sostenuto dalla Corte territoriale, lo scopo della norma di cui agli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc.pen. è stato realizzato attraverso l’autonoma iniziativa dell’interessato, il quale, pur assumendo nel corso del procedimento di non essere stato avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ha, nondimeno, provveduto a chiamarlo tempestivamente, così assicurandosi l’esercizio del potere conferitogli dall’ordinamento, cui è rivolta la garanzia.

3. Il secondo motivo è fondato.

4. Invero, la sentenza non affronta la questione della sussistenza dello stato di alterazione da sostanze stupefacenti, accontentandosi della verifica della positività dell’esame ematico ai cannabinoidi.

Nondimeno, per configurarsi il reato di cui all’art. 187 C.d.S. non è sufficiente solo la positività alla sostanza, come nel caso di guida in stato di ebbrezza, essendo necessario che lo stato di alterazione psico-fisica sia conclamato e derivi dall’uso di droga.

5. Il principio è stato enunciato da questa sezione che ha ritenuto che “Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 187 cod. strada, non è sufficiente che l’agente si sia posto alla guida del veicolo subito dopo aver assunto droghe ma è necessario che egli abbia guidato in stato di alterazione causato da tale assunzione (In motivazione la Corte ha escluso che la prova della condotta illecita potesse desumersi dall’andatura barcollante dell’imputato, sufficiente per giustificarne la sottoposizione agli accertamenti medico-legali ma non per l’attestazione dello stato di alterazione)” (Sez. 4, n. 39160 del 15/05/2013 – dep. 23/09/2013, P.G. in proc. Braccini, Rv. 25683; Sez. 4, n. 41376 del 18/07/2018 – dep. 25/09/2018, Basso Fabrizio, Rv. 274712; Ed ancora -prima della precedente riforma del codice della strada- Sez. 4, n. 41796 del 11/06/2009 , P.G. in proc. Giardini, Rv. 245535).

6. La distinzione fra lo stato di alterazione psicofisica per uso dì sostanza stupefacente di cui all’art. 187 C.d.S. e la guida sotto l’influenza dell’alcool, di cui all’art. 186 C.d.S., risiede tanto nell’indifferenza alla quantità di sostanza assunta, (che invece determina la diversa sanzione nell’ipotesi dell’alcool) quanto nella rilevanza dell’alterazione psicofisica causata dall’assunzione di droga.

7. La scelta legislativa di ancorare la punibilità a presupposti diversi da quelli previsti per la guida in stato di ebbrezza, per configurare la quale è sufficiente porsi alla guida dopo aver assunto alcool oltre una determinata soglia, trova la sua ratio nell’apprezzamento della ritenuta maggior pericolosità dell’azione rispetto al bene giuridico tutelato della sicurezza stradale, che implica l’assenza di ogni gradazione punitiva a fronte dell’accertata alterazione psicofisica causata dall’assunzione di stupefacenti.

Tanto è vero che la sanzione prevista dall’art. 187 comma 1^ corrisponde alla più grave sanzione prevista dall’art. 186, comma 2^, lett. c) e così parimenti si sovrappongono le sanzioni previste per il caso in cui il conducente provochi un sinistro stradale.

8. Nondimeno, sotto diverso profilo, il legislatore, condiziona la punibilità all’effettivo accertamento non della mera assunzione della sostanza, ma di uno specifico stato di alterazione da quella derivante, con ciò intendendo la compromissione dei rapporti fra i processi psichici ed i fenomeni fisici che riguardano l’individuo in sé ed i suoi rapporti con l’esterno.

Alla sintomatologia dell’alterazione, deve, dunque, accompagnarsi l’accertamento della sua origine e cioè dell’assunzione di una sostanza drogante o psicotropa, non essendo la mera alterazione di per sé punibile, se non derivante dall’uso di sostanza, né essendo tale il semplice uso non accompagnato da alterazione.

Diversamente, dunque, dall’ipotesi di guida sotto l’effetto di alcool, l’accertamento non può limitarsi né alla sola sintomatologia, né al solo accertamento dell’assunzione, ma deve compendiare i due profili.

Laddove siffatto accertamento, senza dubbio più complesso di quello previsto per la guida in stato di ebbrezza alcolica, dia esito positivo l’assenza di soglie implica di per sé l’integrazione del reato.

9. Ecco che, allora, è la constatazione esteriore della sintomatologia che deve determinare l’avvio del procedimento di cui all’art. 187 C.d.S, commi 2, 2 bis e segg., al fine di verificare se essa è correlata all’assunzione di sostanze droganti.

10. Le modalità di accertamento previste dall’art. 187 C.d.S., nondimeno, non implicando necessariamente l’accertamento ematico (da ritenersi – ove positivo – risolutivo sulla causa scatenante l’alterazione) consentono di far risalire l’origine dell’alterazione psicofisica all’uso di droghe anche attraverso accertamenti biologici diversi come l’esame delle urine, che seppure di per sé non esaustivi, sono certamente indicativi della pregressa assunzione.

Il che consente, di volta in volta, di attribuirvi rilievo a seconda dell’intensità dell’alterazione psicofisica, della concentrazione dei metaboliti e della tipologia di sostanza, di elementi di riscontro esterni che consentano di elidere l’eventuale equivocità degli altri dati.

In questo senso va letta la recente pronuncia di questa sezione secondo cui “Ai fini della configurabilità della contravvenzione di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti (art. 187 del cod. strada), lo stato di alterazione del conducente dell’auto non deve essere necessariamente accertato attraverso l’espletamento di una specifica analisi medica, ben potendo il giudice desumerla dagli accertamenti biologici dimostrativi dell’avvenuta precedente assunzione dello stupefacente, unitamente all’apprezzamento delle deposizioni raccolte e del contesto in cui il fatto si è verificato (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’accertamento dell’assunzione di cannabinoidi, il riscontro dell’analisi compiuto sulle urine in associazione ai dati sintomatici rilevati al momento del fatto sul conducente, costituiti da pupille dilatate, stato di ansia ed irrequietezza, difetto di attenzione, ripetuti conati di vomito, detenzione di involucri contenenti hashish). (Sez. 4, n. 43486 del 13/06/2017 – dep. 21/09/2017, Giannetto, Rv. 270929).

11. Ora, la motivazione della Corte territoriale appare carente perché omette ogni approfondimento sullo stato di alterazione psico-fisica da assunzione di stupefacenti, di cui all’art. 187, comma 1 C.d.S. limitandosi alla constatazione, da parte degli operanti, del sintomo del rossore degli occhi, senza affrontare, nondimeno, il riscontro di quegli elementi di elisione dell’equivocità del quadro risultante dagli accertamenti svolti, né ricordare che l’alterazione psico-fisica implica una modifica comportamentale che renda pericolosa la guida di un veicoli, diminuendo l’attenzione e la velocità di reazione dell’assuntore.

12. La sentenza, in assenza dell’indicazione degli elementi fin qui richiamati in ordine all’accertamento dello stato di alterazione da assunzione di stupefacenti, va annullata senza rinvio, perché il fatto non costituisce reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.

Così deciso il 10/11/2020.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2021.

SENTENZA – copia non ufficiale -.

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