I Carabinieri sorprendono l’imputato sul vano scala di casa. E’ evasione (Corte di Cassazione, Sezione VII Penale, Sentenza 14 febbraio 2020, n. 5908).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SETTIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISCUOLO Anna – Rel. Presidente

Dott. VILLONI Orlando – Consigliere

Dott. GIORDANO Emilia Anna – Consigliere

Dott. SCORDAMAGLIE Irene – Consigliere

Dott. RICCIARELLI Massimo – Rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS) Giuseppe Moreno nato a POGGIARDO il xx/xx/xxxx;

avverso la sentenza del 05/07/2019 della CORTE APPELLO di LECCE;

dato avviso alle parti;

udita la relazione svolta dal Presidente Dott.ssa Anna CRISCUOLO;

Motivi della decisione

Il difensore di (OMISSIS) (OMISSIS) Giuseppe Moreno ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Corte di appello di Lecce, in riforma della sentenza emessa il 7 ottobre 2014 dal Tribunale di Lecce, che aveva ritenuto l’imputato responsabile del reato di evasione, ha ridotto la pena a 1 anno di reclusione.

Ne chiede l’annullamento per

1) erronea applicazione dell’art. 385 cod. pen., non essendo configurabile il reato, ma una mera violazione trasgressione delle prescrizioni imposte, in quanto il ricorrente rientrò subito in casa, appena chiamato dai CC, trovandosi sul terrazzo dell’abitazione per riparare l’antenna; manca, inoltre, il dolo, non avendo il ricorrente inteso sottrarsi ai controlli, come si ricava dalla deposizione del teste (OMISSIS);

2) vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena e al diniego delle attenuanti generiche, negate alla luce dei precedenti, senza valutare la condotta complessiva dell’imputato.

Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi, già disattesi in sentenza con motivazione adeguata, coerente e giuridicamente corretta.

I giudici hanno puntualmente ricostruito le circostanze di fatto, direttamente percepite dal militare, che effettuò il controllo senza trovare in casa, ma nel vano scala, il ricorrente, che sopraggiungeva, a suo dire, perché si trovava sul terrazzo.

Correttamente la Corte di appello ha ritenuto né provata né idonea la circostanza dedotta dall’imputato ad escludere la configurabilità del reato, integrato in tutti i suoi elementi costitutivi.

Altrettanto, correttamente è stato ritenuto insostenibile che nel caso di specie si trattasse di una mera trasgressione delle prescrizioni imposte con l’ordinanza applicativa degli arresti domiciliari, costituendo il divieto di allontanamento dall’abitazione l’essenza del reato, in quanto il regime di arresti domiciliari è solo una forma attenuata di detenzione, che deve svolgersi con le stesse modalità della detenzione in carcere, sicché impone al destinatario di non uscire dal luogo di detenzione, a nulla rilevando i motivi, la distanza o il tempo dell’allontanamento.

Parimenti giustificata è la ritenuta sussistenza del dolo, stante la volontarietà dell’allontanamento e la violazione del divieto imposto, connesso alla misura cautelare domiciliare, non incidendo sul punto le ragioni dell’allontanamento o il tempestivo rientro nell’abitazione.

Inammissibili perché non deducibili sono i motivi sulla pena e sul diniego delle attenuanti generiche, essendo stato applicato il minimo edittale e legittimamente negate le attenuanti generiche alla luce dei precedenti penali (Sez. 2, n. 52523 del 03/11/2016, Cicchi, Rv. 268411).

All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, il 6 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2020.

SENTENZA – copia non ufficiale -.