Il conducente di un veicolo, nell’impegnare un crocevia, deve prefigurarsi anche l’eccessiva velocità degli altri veicoli (Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, Sentenza 24 novembre 2020, n. 32879).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUMU Giacomo – Presidente

Dott. CENCI Daniele – Consigliere

Dott. DOVERE Salvatore – Consigliere

Dott. FERRANTI Donatella – Rel. Consigliere

Dott. RANALDI Alessandro – Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

dalla parte civile GENTILE FRANCESCO;

dalla parte civile LOMBARDI MARIA;

dalla parte civile GENTILE SILVIA;

nel procedimento a carico di:

GRECI MARIA ALBA nata a GHIFFA il 24/08/1945;

avverso la sentenza del 01/04/2019 della CORTE APPELLO di TORINO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa Donatella FERRANTI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott.ssa Maria Giuseppina FODARONI che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio;

udito il difensore per le parti civili ricorrenti GENTILE FRANCESCO, LOMBARDI MARIA e GENTILE SILVIA è presente l’avvocato GOBBI FABRIZIO del foro di MILANO che chiede di annullare con rinvio la sentenza impugnata con riguardo alle statuizioni civili e deposita conclusioni e nota spese.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d’Appello di Torino, in riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Verbania del 14.05.2013, ha assolto Greci Maria dal reato di cui all’art. 589 cod. pen., perché il fatto non costituisce reato, revocando le statuizioni civili.

1.1. L’imputazione riguardava l’aver, alla guida della autovettura CB765PD, procedendo sul via privata che conduce al Residence la Selva, effettuato la manovra di immissione verso sinistra sulla strada statale n. 34 del Lago Maggiore non prestando la dovuta attenzione ai veicoli procedenti con direzione di marcia Ghiffa-Verbania e così nell’aver causato una collisione con il motociclo tg BH58949, condotto da Gentile Ercole, avente la precedenza in quanto procedeva verso Verbania; in conseguenza dell’impatto Gentile Ercole decedeva a causa delle gravissime lesioni patite. In Ghiffa il 24.04.2011.

1.2. Il Tribunale aveva ritenuto la colpevolezza dell’imputata dopo aver ricostruito la seguente dinamica dell’incidente sulla base dei rilievi della Sezione della polizia stradale di Verbania e le conclusioni tecniche effettuate dai CT del Pm, della parte civile e della difesa dell’imputata:

– la Greci provenendo da una strada laterale con obbligo di dare la precedenza ai veicoli percorrenti la strada statale aveva intrapreso la manovra di immissione sulla statale con svolta a sinistra impegnando la corsia di destra, non avvedendosi del sopraggiungere del motoveicolo, proveniente dalla parte sinistra rispetto al punto di immissione;

– nonostante il motociclista fosse avvistabile per via diretta prima dell’urto e si trovasse a circa 30-35 metri;

– risultava che a carico dell’imputata era stata elevata la contravvenzione di cui all’art. 154/3.8 CDS;

– la pericolosità dell’intersezione avrebbe dovuto suggerire alla Greci, secondo il comportamento richiesto all’agente modello, di adottare la massima prudenza e attenzione (art. 154 comma 3 e 145 CDS) senza intraprendere l’attraversamento della corsia della SS con svolta a sinistra, avendo avvistato, mentre si trovava vicino alla linea di confine della strada statale, poco più avanti della linea tratteggiata, il motociclista ( fol 6 e 7 sentenza di primo grado).

1.3. La Corte d’Appello è giunta alla formula assolutoria sulla base del ragionevole dubbio in ordine alla negligenza e imprudenza della condotta di guida della imputata.

In particolare nella ricostruzione in fatto dell’incidente ha affermato che:

– la conformazione della intersezione stradale, così come sostenuto anche dal primo Giudice, offriva al guidatore del veicolo proveniente dalla strada laterale una visuale dell’area dell’incrocio molto limitata ed ostruita dal muro di recinzione eretto a ridosso della carreggiata della strada statale;

– l’avvistamento dei veicoli provenienti da sinistra per chi imbocca la statale era realizzabile in prima battuta attraverso due specchi parabolici situati sul lato opposto della statale poi implicava necessariamente un avanzamento del veicolo sino al limite della linea orizzontale discontinua che segna il margine della statale e solo in tale seconda fase aveva una visuale diretta per 40-45 mt;

– l’assenza di certezze in ordine alla velocità di percorrenza del motociclo (tra 70 o 90 KMh) prima dell’avvistamento dell’autovettura della Greci e dell’inizio, da parte del motociclista stesso, della manovra di frenata;

– la divaricazione dei tempi di avvistabilità della moto da parte della conducente l’auto era stimabile tra un minimo di 1,20 secondi ed un massimo di 3 secondi;

– il motociclista aveva potuto avvistare la vettura in fase di immissione da una distanza di 40-45 mt rispetto al punto di collisione; l’impatto era avvenuto a 0.70/0,80 cm dalla linea di mezzeria.

Ha concluso affermando che a fronte dell’indubbio peso da riconoscere all’incertezza in ordine alla effettiva possibilità di ascrivere l’evento collisione/morte alla negligenza o all’imprudenza della condotta di guida dell’imputata, vi è l’indubbio rilievo da attribuire alla condotta del motociclista che, ove fosse stata adeguata alle condizioni della strada e alla segnaletica, avrebbe impedito che la frenata determinasse la perdita del controllo del mezzo, lo sbandamento fino alla collisione con l’autovettura.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore della costituita parte civile, eredi Gentile, lamentando violazione di legge e vizi motivazionali, secondo i seguenti profili di censura.

I) Vizio di motivazione in ordine allo stato dei luoghi come risultanti dal contenuto dei rilievi de degli accertamenti tecnici in atti. Deduce che la sentenza impugnata dà atto di una visuale dell’area di incrocio assai limitata e difficoltosa con la necessità di avanzare dal margine della careggiata per poter avere la visuale dei veicoli in avvicinamento, mentre dai rilievi della polizia stradale è rilevabile una visibilità diretta dal margine di immissione per oltre 40 m attraverso gli specchi convessi. Lamenta in definitiva un travisamento dei dati fattuali ricavabili dai rilievi e dagli accertamenti tecnici in relazione alle condizioni di visibilità sia diretta che tramite gli specchi convessi.

II) Vizio di motivazione con riferimento alla velocità di percorrenza del tratto stradale da parte del motociclo. In maniera contraddittoria, pur dando atto della forbice esistente tra i calcoli del consulente del PM (89 kmh e quelli del consulente di parte civile 70 Kmh), ha disatteso le conclusioni tecniche nella ricostruzione cinematica dell’incidente con specifico riferimento alla avvistabilità della moto da parte della imputata che, allorchè ha iniziato la manovra di immissione, poteva vedere la moto che si trovava secondo la ricostruzione del consulente del PM a 25 mt e quindi nella sua piena visuale.

III) Vizio di motivazione con riferimento alla concreta condotta colposa addebitabile alla imputata nella manovra pericolosa posta in essere di avanzamento ed immissione sulla statale nonostante il motociclista fosse visibile. A fronte dell’obbligo di dare la precedenza al motociclo e alla avvistabilità concreta della moto, l’esigibilità della regola di comportamento, posta dal codice della strada, viene superata dalla Corte territoriale attraverso l’assunto illogico della breve durata del tempo di percepibilità della visuale diretta. In realtà proprio il fatto che abbia potuto avvistare il motociclo e ciò nonostante abbia proseguito la manovra di immissione porta a constatare la violazione di una precisa regola di comportamento che imponeva l’arresto del mezzo e comunque la massima prudenza e diligenza.

IV) Vizio di motivazione in ordine alla evitabilità dell’evento e al giudizio controfattuale che è stato ricondotto erratamente al fatto se l’evento potesse essere evitato ove il motociclista avesse rispettato il limite di 50 Km.

Lamenta che secondo il ragionamento illogico della Corte, date le condizioni di pericolosità dell’intersezione, non sarebbe rimproverabile la condotta di immissione e non sarebbe esigibile l’obbligo di arresto e di precedenza per i veicoli provenienti dalla strada privata laterale.

Deduce anche la violazione di legge, in specie dell’art. 43 cod. pen. e di qualificazione del comportamento colposo in presenza di un eventuale concorso di colpa della vittima non sufficiente di per sé ad escludere la responsabilità del conducente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va accolto.

2. Il primo motivo è fondato nella parte in cui lamenta un vizio di illogicità e contraddittorietà della motivazione che, nelle premesse, a fol 6/7, dà per accertato, secondo la ricostruzione condivisa effettuata dal Tribunale, sulla base dei rilievi tecnici, che l’avvistamento dei veicoli provenienti dalla sinistra per chi imbocchi la statale era concretamente possibile attraverso due distinte e successive modalità di osservazione del tratto stradale (la prima indiretta, mediante specchi convessi, la seconda diretta attraverso la visione del tratto stradale a una distanza di 45 metri dopo aver operato una manovra di avanzamento del veicolo sino al limite della linea orizzontale bianca discontinua che segna il margine della strada statale); poi, in successivo passaggio, a fol 10, fa proprie, in maniera apodittica e con un salto logico evidente, le dichiarazioni rese in dibattimento del consulente della difesa secondo cui per avvistare direttamente eventuali veicoli provenienti dalla sinistra la parte anteriore del veicolo che si immetteva nella statale doveva avanzare fino a sporgere su quest’ultima per un metro e mezzo-due metri creando una situazione di estremo pericolo.

A tal riguardo, la giurisprudenza costante di questa Corte ammette, in virtù del principio del libero convincimento del giudice e di insussistenza di una prova legale o di una graduazione delle prove, la possibilità del giudice di scegliere fra varie tesi, prospettate da differenti periti, di ufficio e consulenti di parte, quella che ritiene condivisibile, purché dia conto con motivazione accurata ed approfondita delle ragioni del suo dissenso o della scelta operata e dimostri di essersi soffermate sulle tesi che ha ritenuto di disattendere e confuti in modo specifico le deduzioni contrarie delle parti.

Nel caso di specie, il Giudice di primo grado aveva specificatamente riportato l’esito di sopralluoghi sulla verifica di spazi di avvistabilità, (fol 5 sentenza di primo grado), che consentivano all’utente che, dalla strada privata voglia immettersi sulla SS 34, in direzione Cannero (dopo aver oltrepassato lievemente la striscia bianca discontinua del margine della corsia statale per facilitare la propria visione diretta del campo stradale) e aveva accertato una visuale di 40 mt della corsia in direzione Verbania; sul punto la Corte territoriale ha omesso qualsiasi motivazione, riportando, invece, apoditticamente a fol 10 le dichiarazioni del consulente della difesa, secondo cui il veicolo che si immetteva nella statale doveva avanzare fino a sporgere su quest’ultima per un metro e mezzo-due metri creando una situazione di estremo pericolo.

3. Il secondo, terzo e quarto motivo, sono pure fondati ritenendo il Collegio che la motivazione dell’impugnata sentenza, sottoposta al vaglio di legittimità, non supera le censure di manifesta illogicità riguardanti le questioni concernenti la prevedibilità, l’evitabilità dell’evento e il giudizio controfattuale.

E’ opportuno fare qualche riferimento al principio dell’affidamento, evocato in sentenza a favore dell’imputata, circa la non prevedibilità ed evitabilità in concreto dell’incidente a seguito del comportamento tenuto dal motociclista.

E ormai consolidato l’orientamento della Corte di legittimità secondo il quale il principio dell’affidamento, nello specifico campo della circolazione stradale, trova un opportuno temperamento nell’opposto principio, secondo cui l’utente della strada é responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientri nel limite della prevedibilità (vds. Sez 4 n.25552 del 27.04.2017 rv 270176; sez. 4 n.7664 del 6.12.2017 rv 272223; Sez. 4, n. 8090 del 15/11/2013, dep. 2014, Saporito, Rv. 259277).

Tale prevedibilità dev’essere però valutata non già in astratto, ma in concreto e si sostanzia nell’assunto che vale non solo a definire in astratto la conformazione del rischio cautelato dalla norma, ma anche va ragguagliata alle diverse classi di agenti modello ed a tutte le specifiche contingenze del caso concreto (Sez. U., n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn e altri, non massimata sul punto).

Inoltre, considerato che le regole di cautela che nel caso di specie si assumono violate di cui all’art. 154 CDS si presentano come regole “elastiche”, che indicano, cioé, un comportamento determinabile in base a circostanze contingenti, é comunque necessario che l’imputazione soggettiva dell’evento avvenga attraverso un apprezzamento della concreta prevedibilità ed evitabilità dell’esito antigiuridico da parte dall’agente modello (Sez. 4, n. 37606 del 06/07/2007, Rinaldi, Rv. 237050).

3.1. Sul punto la Corte, da una lato, ha evidenziato e riportato la ricostruzione del Tribunale (fol 9) che ha accertato la violazione da parte della Greci dell’obbligo del conducente di utilizzare la massima prudenza nella manovra di immissione dalla strada privata sulla statale, con svolta a sinistra, avendo deciso di intraprendere, pur in presenza di una intersezione pericolosa l’attraversamento della carreggiata, nonostante avesse avvistato o potuto avvistare, usando la prudenza e la diligenza necessarie, il sopraggiungere del motociclo (almeno un secondo e mezzo prima dell’urto); dall’altro, in maniera illogica e carente, ha fatto discendere dalla breve durata dei tempi di avvistamento e dalla velocità tenuta dalla moto, ricostruita tra i 70 e 90 Km orari, con conseguente oscillazione dei tempi di avvistabilità da 1,20 e 3 secondi e mezzo, l’incertezza sui reali profili di colpa dell’imputata.

Con ciò non applicando in maniera rigorosa il principio secondo cui non può farsi affidamento sulla circostanza che i veicoli favoriti siano a loro volta gravati dall’obbligo di rallentare in prossimità dell’intersezione, giacché l’eccessiva velocità di questi ultimi, se non costituisce un fatto sopravvenuto, può rappresentare soltanto una causa concorrente dell’incidente eventualmente occorso, di per sé non sufficiente ad escludere la responsabilità dello stesso conducente.

Poiché la Greci aveva una velocità quasi nulla, evidentemente doveva aver percepito la presenza del motociclo avvistabile a 40 mt. mentre si trovava sul lato della carreggiata avente diritto di precedenza. L’eccessiva velocità del motociclista non costituiva un fattore imprevedibile.

3.2.Costituisce principio acquisito pacificamente alla giurisprudenza della S.C. che in tema di disciplina della circolazione stradale per integrare l’inosservanza dell’obbligo di precedenza è sufficiente, particolarmente nel caso di immissione sulla strada pubblica con provenienza da un luogo non soggetto a pubblico passaggio, occupare anche una minima parte della carreggiata in cui procede il veicolo favorito, essendo soltanto necessario che sorga il concreto pericolo di interferenza delle traiettorie e non avendo alcuna rilevanza, se non ai fini di un concorso di colpa, la possibilità per detto veicolo di evitare collisione mediante manovre più o meno agevoli per deviare verso la parte stradale non ancora libera (Sez 4 n. 14213 del 9.07.1990 rv 185568).

In definitiva l’eccessiva velocità della persona offesa, può rappresentare una causa concorrente dell’incidente eventualmente occorso, di per sé non sufficiente ad escludere la responsabilità dello stesso conducente gravato dall’obbligo di precedenza (Sez. 4, n. 25552 del 27/04/2017, Luciano, Rv. 270176; Sez. 4, n. 33385 del 08/07/2008, Ianniello, Rv. 240899); il conducente di un veicolo, nell’impegnare un crocevia, deve prefigurarsi anche l’eccessiva velocità da parte degli altri veicoli che possono sopraggiungere, onde porsi nelle condizioni di porvi rimedio, atteso che tale accadimento rientra nella normale prevedibilità (Sez. 4, n. 20823 del 19/02/2019, Farimbella, Rv. 275803, in fattispecie di omicidio colposo in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità dell’imputato per aver effettuato una svolta repentina senza fermarsi e controllare che non stessero sopraggiungendo altri veicoli, nonostante la vittima del sinistro procedesse su un motoveicolo a velocità superiore al consentito).

3.3. In conclusione la Corte territoriale non ha fatto corretto uso dei principi ermeneutici affermati dalla giurisprudenza di questa Corte.

La manovra di svolta a sinistra uscendo da una strada privata con immissione in una strada statale determina una situazione di pericolo ed esige, quindi, la massima prudenza e l’adozione di tutte le possibili cautele; a questo scopo il conducente che tale manovra deve attuare, non solo ha l’obbligo di eseguire di avvicinarsi gradualmente all’asse della carreggiata, ma anche quello imposto dalla comune prudenza, di accertare mediante con ispezione diretta o in qualsiasi altro modo, che non vi siano veicoli sopraggiungenti, lasciando a tali veicoli, eventualmente, la precedenza (Sez. 4, n. 9114 del 09/06/1983, Calarco, Rv. 160979; Sez. 6, n. 2515 del 17/10/1975, dep. 1976, Cecci, Rv. 132517).

4. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello cui si demanda anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello cui demanda altresì la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 10.11.2020.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2020.

SENTENZA – copia non ufficiale -.

PS: l’immagine di copertina non ha nulla a che fare con la sentenza in questione.