Il decreto penale di condanna viene notificato solo all’avvocato domiciliatario e non (anche) all’imputato. E’ violazione del diritto di difesa (Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, Sentenza 23 febbraio 2021, n. 6900).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIAMPI Francesco Maria – Presidente

Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere

Dott. CENCI Daniele – Consigliere

Dott. FERRANTI Donatella – Rel. Consigliere

Dott. BRUNO Mariarosaria – Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) Pietro nato a (OMISSIS) il 06/09/1987;

avverso l’ordinanza del 02/12/2019 del GIP TRIBUNALE di TARANTO;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa Donatella FERRANTI.

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS) Pietro a mezzo del difensore di fiducia ha proposto ricorso avverso il provvedimento del Gip del Tribunale di Taranto di cui in epigrafe che ha rigettato l’istanza di restituzione in termini per l’opposizione al decreto penale di condanna n. 227/2016 del 22.02.2016, divenuto irrevocabile per il reato di cui all’art. 186 lett. C) e 187 co 1 CDS per essersi posto alla guida dell’autovettura Alfa Romeo tg D(OMISSIS)P in stato di alterazione psicofisica, derivante dall’assunzione di alcol con tasso alcolemico, pari a 1,90 gl e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. In Taranto il 6.10.2014.

2. Deduce il seguente motivo:

2.1. violazione di legge e vizio di motivazione per violazione dell’art. 462 e 175 cod.proc.pen. non essendo stata provata l’effettiva conoscenza del provvedimento e la volontaria denuncia a proporre opposizione.

La regolarità formale della notifica all’avvocato di fiducia presso il qual aveva eletto domicilio non esimeva il giudice dal verificare la concretezza della conoscenza derivante dall’interruzione di ogni rapporto col legale di fiducia Avv. (OMISSIS) dopo la liquidazione con lettera del 6.08.2015 in via stragiudiziale dei danni che aveva subito a seguito di un sinistro stradale.

Il primo atto cui ha potuto ricollegare l’esistenza del procedimento penale a suo carico è stata la notifica della cartella esattoriale avvenuta il 6.06.2018, su incarico del Ministero della Giustizia, relativa all’importo di 23.488,28 euro conseguente all’emissione del decreto penale 227/16.

Rileva inoltre che la nomina dell’avvocato di fiducia, presso il quale è stato notificato il decreto penale, risulta indicata come avvenuta il 28.08.2014, mentre la contestazione riportata nel decreto penale indica che il fatto è stato commesso in data 6.10.2014.

3. Il Procuratore Generale in sede con requisitoria scritta ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Ferma restando la regolarità formale dell’elezione di domicilio di cui si discute, deve tuttavia ritenersi che la risposta del Giudice per le indagini preliminari di Taranto non sia corretta riguardo la valenza rispetto alla conoscenza effettiva del decreto penale di condanna.

L’esegesi dell’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, infatti, non valorizza la norma dell’art. 175 comma 2 cod. proc. pen. secondo cui il destinatario del decreto penale di condanna che non abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento, è restituito a sua richiesta nel termine per impugnare.

La giurisprudenza ha chiarito, a questo proposito, che grava sull’istante un onere di allegazione, ma non di prova, in ordine alle ragioni della mancata conoscenza del provvedimento, a fronte del quale il giudice è tenuto, ai sensi dell’art. 175, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dall’art. 11, legge 28 aprile 2014, n. 67, a verificare che l’interessato non ne abbia avuto effettiva conoscenza, disponendo la restituzione nel termine anche qualora residui incertezza circa tale conoscenza (Sez. 4, n. 3882 del 04/10/2017, dep. 2018, Rv. Murgia, 271944 – 01; Sez. 5, n. 139 del 14/10/2015, dep. 2016, Cogliandro, Rv. 265678 – 01).

Nel caso di specie, l’imputato ha chiarito di essere venuto a conoscenza del decreto penale solo in occasione della notifica della cartella esattoriale e sostanzialmente assumendo di non essere stato informato dal difensore di fiducia domiciliatario.

La questione va altresì inquadrata riguardando la giurisprudenza costituzionale; in particolare, deve ricordarsi come la Consulta (con la sentenza n. 504 del 2000) abbia interpolato l’art. 460, comma 4, cod. proc. pen. sancendo che la predetta disposizione è costituzionalmente illegittima nella parte in cui non prevede la revoca del decreto penale di condanna e la restituzione degli atti al pubblico ministero, oltre che nel caso di irreperibilità del destinatario, anche allorché non sia possibile la notificazione nel domicilio dichiarato a norma dell’art. 161 cod. proc. pen.

Questa decisione, ancorché riguardante una situazione diversa da quella sub iudice, fornisce tuttavia delle coordinate ermeneutiche dì grande rilievo per un’interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina in tema di rimessione in termini.

La logica dell’esegesi della Consulta, infatti, è legata alla natura del procedimento per decreto, che si configura come rito a contraddittorio eventuale e differito connotato dall’anticipazione della pronuncia di condanna rispetto all’esperimento dei mezzi di difesa.

Ne consegue che la notificazione del decreto stesso assume un ruolo centrale e che la possibilità di eseguire la notifica al difensore (possibilità che, nel caso esaminato dalla Consulta, seguiva alla constatata inidoneità o insufficienza della dichiarazione di domicilio) costituisce un pregiudizio al diritto di difesa, oltre che una violazione del principio di uguaglianza rispetto alla situazione dell’irreperibile normativamente sancita.

In effetti, ciò che la Corte Costituzionale ha valorizzato e che costituisce una guida interpretativa di grande rilievo è la necessità che la conoscenza del decreto penale di condanna sia effettiva, dato che l’acquiescenza rispetto a quest’ultimo si risolve nella cristallizzazione di un provvedimento di condanna al quale si è giunti in assenza di contraddittorio, il che rende cruciale la possibilità di scegliere se accedere al contraddittorio eventuale garantito dall’opposizione.

2.1. In conclusione la mera regolarità formale della notifica, perciò, non può essere considerata dimostrativa della conoscenza del giudizio e il giudice non può negare la restituzione nel termine, se non quando possa ritenere sussistente in atti la prova positiva, anche indiziaria, della effettiva conoscenza del provvedimento di condanna da parte dell’imputato.

Il giudice non si è attenuto nel caso concreto al suddetto principio, avendo rigettato l’istanza sulla base della sola regolarità formale della notifica al difensore di fiducia.

3. Va rilevata d’ufficio l’intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il termine di prescrizione massimo, pari ad anni cinque, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 157 e 161 cod.pen., in quanto il reato è stato commesso il 6.10.2014.

Si osserva, inoltre, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare con evidenza dagli atti l’insussistenza del fatto-reato.

In presenza di una causa di estinzione del reato, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U. n. 35490 del 28/05/2009 Ud. (dep. 15/09/2009) Rv. 244275 – 01) in caso di annullamento, il giudice del rinvio si troverebbe a dover dichiarare la immediata declaratoria della causa di estinzione del reato; pertanto, nel caso di specie, l’inevitabile rinvio al giudice del merito è incompatibile con il principio dell’immediata applicabilità della causa estintiva, così come precisato da Sez. U. 28 novembre 2001 n.1021/02, Cremonese, rv 220511.

4. Va pertanto annullato senza rinvio il provvedimento impugnato ed il decreto penale di condanna per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato ed il decreto penale di condanna per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.

Così deciso il 2.02.2021.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2021.

SENTENZA – copia non ufficiale -.