LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. UMBERTO BERRINO – Presidente –
Dott. GABRIELLA MARCHESE – Rel. Consigliere –
Dott. FRANCESCO BUFFA – Consigliere –
Dott. LUCA SOLAINI – Consigliere –
Dott. ANGELO CERULO – Consigliere –
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso 3993-2019 proposto da:
(omissis) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA (omissis) 47, presso lo studio dell’avvocato (omissis) (omissis), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (omissis) (omissis), (omissis) (omissis);
-ricorrente-
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della (omissis) S.P.A. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA (omissis) (omissis) 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati (omissis) (omissis), (omissis) (omissis), (omissis) (omissis) (omissis), (omissis) (omissis), (omissis) (omissis);
-controricorrenti-
avverso la sentenza n. 754/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 23/07/2018 R.G.N. 451/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/03/2024 dal Consigliere Dott. GABRIELLA MARCHESE.
RILEVATO CHE:
1. la Corte di Appello di Bologna ha respinto l’impugnazione dell’odierna società ricorrente e, quindi, confermato la decisione di primo grado che aveva rigettato l’azione di accertamento negativo del credito vantato dall’INPS e fondato sul presupposto della responsabilità solidale, ex art. 29 D.Lvo nr. 276 del 2003;
2. in contestazione la natura del rapporto contrattuale intercorrente tra la società ricorrente e la società incaricata dei servizi di trasporto, inadempiente all’obbligo contributivo nei confronti dei propri dipendenti ((omissis) (omissis) s.r.l.), la Corte territoriale ha ricondotto la concreta vicenda negoziale nell’ambito dello schema astratto del contratto di appalto di servizi e non in quello del con tratto di trasporto, come sostenuto dalla (omissis) S.p.A.;
3. ha, pertanto, ritenuto sussistente il credito dell’Ente;
4. ha chiesto la cassazione della sentenza la parte in epigrafe, con un motivo. Ha resistito l’INPS, con controricorso;
5. il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in Camera di consiglio.
CONSIDERATO CHE:
6. con l’unico motivo di ricorso – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod. proc. civ. – è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 29 D.L.vo nr. 279 del 2003 e 1678 cod.civ., sotto il profilo «dell’erronea qualificazione della fattispecie» avendo la Corte di appello ritenuto che, tra (omissis) S.p.A. e (omissis) (omissis) s.r.l., fosse intercorsa la fattispecie negoziale dell’appalto di servizi di trasposto e non già del contratto di trasporto con conseguente applicazione del vincolo di solidarietà verso l’INPS in relazione alle omissioni contributive compiute dal vettore;
7. il motivo è infondato;
8. come affermato anche da questa Corte, il vincolo di solidarietà ex art. 29 D.L.vo nr. 279 del 2003 sussiste in relazione al contratto di appalto di servizi di trasporto e non anche in relazione al contratto di trasporto (Cass. nr. 21386 del 2023). Di qui, l’interesse della ricorrente alla diversa qualificazione del rapporto intercorso con il vettore;
9. nel l’individuare i tratti distintivi tra le due figure contrattuali, la Corte di legittimità (tra le altre, Cass. nr. 6449 del 2020 sulla scia di Cass. nr. 14670 del 2015 e di Cass. n. 20413 del 2019) ha osservato come il contratto di appalto di servizio di trasporto è caratterizzato dalla presenza di un’apposita organizzazione di mezzi apprestata dal trasportatore per l’esecuzione del contratto, in relazione all’importanza e alla durata dei trasporti da effettuare.
Connotati rivelatori di detta organizzazione sono, normalmente, da individuarsi nella molteplicità e sistematicità dei trasporti, nella pattuizione di un corrispettivo unitario per le diverse prestazioni, nell’assunzione dell’organizzazione dei rischi da parte del trasportatore (v. anche Cass. n.18751 del 2018 e i precedenti ivi richiamati).
A tale riguardo, si è precisato che, ai fini della configurabilità di un contratto di appalto di servizi di trasporto, occorre attribuire rilievo ad una serie di elementi presuntivi rivelatori del carattere unitario delle prestazioni consistenti in una serie di trasporti collegati al raggiungimento di un risultato complessivo, non limitato all’esecuzione di singole e sporadiche prestazioni di trasporto, ma volto all’esecuzione di un servizio di trasferimento di carattere continuativo (così, in motivazione, Cass. nr. 18751 del 2018, punto 12);
10. in definitiva, il discrimine, tra l’appalto di servizi di trasporto e il mero contratto di trasporto, va ricercato nella sussistenza, in relazione al primo e non al secondo, di una pianificazione dell’esecuzione di una serie di trasporti, con una disciplina e un corrispettivo unitario e con l’allestimento di un’idonea organizzazione (Cass. nr. 9126 del 2023, in motivaz., punto 5.2);
11. dei criteri enucleati da questa Corte, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione. Ai fini della qualificazione del rapporto controverso in termini di contratto di appalto di servizi di trasporto, ha valorizzato non solo la continuità e sistematicità della collaborazione (che parte ricorrente assume essere, da sola, criterio equivoco) ma, altresì, le modalità del corrispettivo (predeterminato ed unitario) e la peculiarità dell’organizzazione del servizio, calibrato alle specifiche esigenze della committente (con predisposizione, per esempio, di strumenti realizzati in funzione di quest’ultima, come mezzi di trasporto con scritte che riproducevano il marchio della committente);
12. il ricorso va, pertanto, respinto, con le spese che seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
13. sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove il versamento risulti dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale del 28 marzo 2024.
Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2024.