Il divieto di testimonianza indiretta della Polizia Giudiziaria non è assoluto, ma limitato ad evitare l'aggiramento del divieto di utilizzare le dichiarazioni inizialmente rese da soggetti che nel processo assumono la veste di dichiaranti a vario titolo. Tale divieto, infatti, va necessariamente correlato con la norma di cui all'art. 203 cpp, che vieta l'utilizzo di informazioni confidenziali solo fino a quando l'Ufficiale di P.G. non indichi l'identità del confidente diventando, a quel punto, invece utilizzabili (Corte di Cassazione Penale, sez. II, sentenza 29 luglio 2015, n. 33434).