Il Giudice di Pace condanna l’imputato ad una pena inferiore prevista dall’art. 24 c.p. La S.C. ribalta il verdetto (Corte di Cassazione, Sezione V Penale, Sentenza 2 gennaio 2020, n. 18).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Francesca – Presidente

Dott. STANISLAO SCARLINI Enrico Vittorio – rel. Consigliere

Dott. MICHELI Paolo – Consigliere

Dott. MINCHELLA Antonio – Consigliere

Dott. RICCARDI Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE presso CORTE D’APPELLO di SALERNO nel procedimento a carico di:

(OMISSIS) ANGELO nato a (OMISSIS) il xx/xx/xxxx,

inoltre:

(OMISSIS) Carmine e (OMISSIS) Giuseppina;

avverso la sentenza del 11/01/2019 del GIUDICE di PACE di BUCCINO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Enrico Vittorio STANISLAO SCARLINI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. Ferdinando LIGNOLA che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio e rideterminazione della pena in 50 euro di multa.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza dell’Il gennaio 2019, il Giudice di pace di Buccino dichiarava Angelo (OMISSIS) responsabile dei reati ascrittigli ai sensi degli artt. 81, 612 cod. pen., commessi nel settembre 2011 ai danni di Giuseppina (OMISSIS) e di Carmine (OMISSIS), irrogando al medesimo la pena di euro 45 di multa.

2. Propone ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Salerno lamentando la violazione di legge per avere il giudice inflitto una pena inferiore al limite previsto dall’art. 24 cod. pen. (*).

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

1. All’epoca in cui è stato consumato il delitto, continuato, di cui all’art. 612 cod. pen. ascritto al prevenuto, il mese di settembre del 2011, il medesimo era punito con la pena edittale minima di euro 50, ai sensi dell’art. 24, comma 1, cod. pen. (come modificato dall’art. 3, comma 60, legge 15/07/2009 n. 94), e la pena edittale massima di euro 51, ai sensi, appunto, dell’art. 612, comma 1, cod. pen. (nel testo previgente alla modifica determinata dall’art. 1, comma 2 ter, d.l. 14/08/2013 n. 93 che l’ha condotta ad euro 1.032).

La pena edittale minima prevista, in via generale, dall’art. 24 cod. pen. non può trovare deroga neppure a seguito della applicazione delle riduzioni di pena per le circostanze attenuanti (Sez. 5, n.7453 del 16/10/2013, dep. 17/02/2014, Rv. 259530), come, invece, è avvenuto nell’odierno caso concreto.

2. La sentenza impugnata va pertanto annullata sul punto (non determinandosi la prescrizione dei contestati delitti in virtù della sospensione del termine per giorni 299 che lo conduce a scadere solo il 14 gennaio 2020) e questa Corte, in applicazione dell’art. 620, lett. I), cod. proc. pen., provvede a rideterminare la pena in euro 51, di cui euro 50 come pena base ed euro 1 come aumento, ritenuto equo, per la già riconosciuta continuazione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in euro 51,00 di multa.

Così deciso, in Roma il 21 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 gennaio 2020.

SENTENZA – copia non ufficiale -.pdf

(*Art. 24.

Multa.

 

La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a euro 50 (1), né superiore a euro 50.000. (2)
Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice può aggiungere la multa da euro 50 a euro 25.000. (3)

(1) Le parole: ”non inferiore a euro 5” sono state così sostituite dall’art. 3, comma 60, della L. 15 luglio 2009, n. 94
(2) Le parole: “né superiore a euro 5.164” sono state così sostituite dall’art. 3, comma 60, della L. 15 luglio 2009, n. 94
(3) Le parole: “da euro 5 a euro 2.065” sono state così sostituite dall’art. 3, comma 60, della L. 15 luglio 2009, n. 94