Il giudice non è tenuto a disporre perizia se la parte non smentisce il consulente del Pm (Corte di Cassazione, Sezione III Penale, Sentenza 29 maggio 2020, n. 16458).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAMACCI Luca – Presidente

Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere

Dott. SOCCI Angelo Matteo – Consigliere

Dott. GALTERIO Donatella – Rel. Consigliere

Dott. NOVIELLO Giuseppe –  Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

BARBONE ANNA MARIA, nata a Bari il 12.3.1955;

avverso la sentenza in data 11.2.2019 della Corte di Appello di Lecce;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Donatella Galterio;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Paola Filippi, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 11.2.2019 la Corte di Appello di Lecce ha confermato per quanto qui interessa la condanna di Anna Maria Barbone alla pena di sei mesi di arresto ed € 25.000 di ammenda in quanto responsabile dei reati di cui agli artt. 44 lett. c), 71 e 95 d.P.R. 380/2001 e 181 d. Igs. 42/2004 per aver realizzato in zona paesaggisticamente vincolata la ricostruzione con demolizione di un preesistente manufatto rurale, qualificabile come nuova costruzione stante la parziale diversità dell’area di sedime e la realizzazione di nuove fondazioni, in assenza di permesso di costruire e di autorizzazione paesaggistica, oltre alla violazione delle prescrizioni per le opere in cemento armato.

2. Avverso il suddetto provvedimento l’imputata ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all’art. 3 d.P.R. 380/2001 e al vizio motivazionale, che il consolidamento edilizio per il quale le era stato rilasciato il permesso di costruire rientra nella categoria degli interventi di manutenzione straordinaria o, al più fra quelli ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione del fabbricato di restauro e consolidamento, contestando l’affermazione della Corte di Appello che ne aveva escluso l’annoverabilità nell’ambito della manutenzione straordinaria perché non sarebbe stata rispettata la sagoma preesistente.

Lamenta l’omessa verifica delle effettive difformità delle opere realizzate, accertata sulla base di una mera ricognizione visiva, senza che fosse stata prestata alcuna attenzione alla consulenza di parte che documentava l’annoverabilità dell’intervento edilizio fra quelli di ristrutturazione di un manufatto agricolo, cui era stata apoditticamente preferita la perizia disposta dal PM, secondo cui la costruzione preesistente sarebbe stata soltanto un rudere, quantunque le suddette conclusioni fossero smentite dalle sue stesse caratteristiche costruttive che rendevano ben visibile la sagoma. In definitiva i giudici del gravame non avrebbero, secondo la difesa, affrontato il problema della difformità delle opere realizzate rispetto agli atti autorizzativi che già il Tribunale aveva dichiarato, a dispetto dell’imputazione originaria, pienamente legittimi, rendendo sul punto una motivazione manifestamente illogica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve ritenersi inammissibile.

Già la pronuncia di primo grado aveva accertato l’assoluta difformità delle opere realizzate rispetto al progetto assentito con il permesso di costruire rilasciato dal Comune in data 24.4.2012 che prevedeva il solo consolidamento della vecchia costruzione rurale attraverso il recupero della costruzione preesistente secondo le tecniche costruttive tradizionali, con la tecnica cd. “a secco” senza alcuna demolizione: secondo quanto verificato dal funzionario della Polizia provinciale che aveva effettuato il sopralluogo non vi era più nulla della preesistente costruzione la cui struttura era in coppi consolidati a secco, al suo posto essendo stati realizzati, in difformità dal permesso di costruire rilasciato nel 2012 che prevedeva il consolidamento dell’edificio da eseguirsi con tecniche costruttive tradizionali, muri con coperture in materiale latero cementizio ed in cemento armato e con l’apertura di nuove finestre, essendo stata costruita ex novo una scala esterna conducente al solaio di copertura, essendo stata la cisterna ed il pozzo nero spostati dall’originaria dislocazione accanto al manufatto nella parte antistante e risultando dalla documentazione allegata alla perizia disposta dal PM che l’attuale superficie fosse ben più ampia rispetto a quella indicata nella planimetria catastale, oltre ad esserne stata totalmente modificata la pianta originale.

Tali rilievi risultano essere stati tuttavia superati dalla Corte territoriale che, troncando le plurime contestazioni svolte dalla difesa in ordine alle pretese difformità rispetto al fabbricato preesistente, ha rilevato che la modifica della sagoma fosse elemento sufficiente ad escludere la classificazione dell’eseguito intervento come ristrutturazione, soccorrendo le disposizioni di cui all’art. 3 lett. d) d.P.R. 380/2001 che incentrano sul rispetto della sagoma preesistente la differenza tra gli interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti su immobili sottoposti a vincoli ai sensi del d. Igs. 42/2004 e le nuove costruzioni di cui alla successiva lett. e): l’ubicazione del manufatto de quo in area paesaggisticamente vincolata impone, infatti, secondo le modifiche apportate alla norma dal d.l. 69/2013, convertito con modificazioni nella L. 9.8.2013 n.98, per gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti il rispetto della sagoma dell’edificio preesistente che solo in tal caso sono annoverabili nell’ambito degli interventi di “ristrutturazione edilizia”.

Della definitiva modifica della struttura originaria i giudici di appello hanno tratto definitiva conferma dalla perizia disposta dal PM che, nel rilevare come la superficie attuale lorda fosse di 92 mq. con conseguente ampliamento di quella preesistente, pari ad appena 73 mq, cui corrispondeva un aumento di circa 80 mc della volumetria, oltre alla trasformazione della pianta dalla forma rotonda a quella ovale, ha concluso affermando che la nuova opera presenta caratteristiche del tutto differenti da quelle tipiche della “pajara”, ovverosia del preesistente manufatto rurale.

Orbene, lamenta la difesa che alla consulenza del PM i giudici abbiano tributato maggiore attendibilità rispetto all’elaborato del proprio consulente, ma non chiarisce quali diversi accertamenti fossero stati svolti da quest’ultimo per arrivare a definire l’intervento edilizio in esame come opera di “restauro e risanamento conservativo” di cui alla lett. c) del citato art. 3, tale da escludere la demolizione della struttura rurale preesistente: il ricorso non affronta in alcun modo il punto cui la Corte di Appello ha correttamente conferito rilievo dirimente, ovverosia la modifica della sagoma originaria, limitandosi a riportare le difformi conclusioni del proprio di parte, che non risultano tuttavia supportate dal necessario fondamento.

La sola generica conclusione del consulente della difesa non è certamente sufficiente a superare le avverse conclusioni di altra indagine, occorrendo invece che, alle argomentazioni specifiche del perito o del consulente tecnico del pubblico ministero che la Corte salentina ha privilegiato in ragione dell’avvenuto esame dello stato dei luoghi, vengano contrapposte specifiche controargomentazioni tecniche o scientifiche.

Di nessuna censura è perciò passibile la sentenza impugnata per essersi allineata alle conclusioni tratte dal consulente PM, che non solo non risultano contrastate con rilievi precisi e circostanziati svolti dalla perizia prodotta dalla difesa, che era onere del ricorrente indicare specificamente, ma che comunque, pur costituendo anch’esse il prodotto di un’indagine di parte, devono ritenersi assistite da una sostanziale priorità rispetto a quelle tratte dal consulente tecnico della difesa.

Come condivisibilmente affermato da un precedente arresto di questa Corte non può prescindersi dal ruolo precipuo rivestito dall’organo dell’accusa e dal suo diritto/dovere di ricercare anche le prove a favore dell’indagato, come stabilito dall’art. 358 c.p.p.: “se è vero che il consulente viene nominato ed opera sulla base di una scelta sostanzialmente insindacabile del pubblico ministero, in assenza di contraddittorio e soprattutto in assenza di terzietà, è tuttavia altrettanto vero che il pubblico ministero ha per proprio obiettivo quello della ricerca della verità – concretamente raggiungibile attraverso una indagine completa in fatto e corredata da indicazioni tecnico scientifiche espressive di competenza e imparzialità – dovendosi necessariamente ritenere che il consulente dallo stesso nominato operi in sintonia con tali indicazioni” (Sez. 2, n. 42937 del 24/9/2014, non massimata).

E’ del resto dallo stesso ruolo di ausiliario dell’organo che lo ha nominato che discende la qualifica di pubblico ufficiale del consulente nominato dal PM nel corso delle indagini preliminari, il cui elaborato, pur non potendo essere equiparato alla perizia disposta dal giudice del dibattimento, è pur sempre il frutto di un’attività di natura giurisdizionale che perciò non corrisponde appieno a quella del consulente tecnico della parte privata.

Gli esiti degli accertamenti e delle valutazioni del consulente nominato ai sensi dell’art. 359 cod. proc. pen. rivestono perciò, proprio in ragione della funzione ricoperta dal Pubblico Ministero che, sia pur nell’ambito della dialettica processuale, non è portatore di interessi di parte, una valenza probatoria non comparabile a quella dei consulenti delle altre parti del giudizio.

Discende da tali rilievi che, a fronte di apprezzamenti tecnico scientifici forniti dal consulente del PM non intrinsecamente illogici o contraddittori e in sé non inattendibili, e comunque nella specie non specificamente confutati dal consulente della difesa, il giudice non fosse tenuto, come del resto si desume dal combinato disposto degli artt. 224 e 508 cod. proc. pen., a disporre alcun accertamento peritale, del tutto inutile per l’accertamento dei fatti e per la speditezza del processo.

Deve in conclusione rilevarsi come discenda dalla stessa natura degli interventi realizzati sul manufatto in esame, consistiti nella sua demolizione e successiva ricostruzione eseguita modificandone la sagoma e le caratteristiche costruttive, l’affermazione di responsabilità dell’imputato, ad escludere la quale non basta trincerarsi dietro astratte classificazioni: le doglianze in ordine alla diversa qualificazione dell’intervento edilizio patrocinata dalla difesa, non confrontandosi con le argomentazioni spese dalla sentenza impugnata, incorrono perciò nella censura di inammissibilità per difetto di specificità.

Segue all’esito del ricorso la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuale e, non sussistendo alcun elemento per ritenere che abbia proposto la presente impugnativa senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma equitativamente liquidata in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 18.02.2020.

Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2020.

SENTENZA – copia non ufficiale -.