Il mancato accertamento del requisito sanitario previsto dalla legge per l’assegno per il nucleo familiare (Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, Sentenza 24 maggio 2022, n. 16710).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16290-2020 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA (OMISSIS) (OMISSIS) n. 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MARIA (OMISSIS), MAURO (OMISSIS), VINCENZO (OMISSIS), VINCENZO (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) ROSANNA, elettivamente domiciliata in ROMA, (OMISSIS) (OMISSIS), 6, presso lo studio dell’avvocato SILVIA (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati MARCELLA (OMISSIS), PIERLUCIO (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 12/2020 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 30/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.ssa DANIELA CALAFIORE.

RILEVATO che:

con sentenza n. 12 del 2020, la Corte d’appello di Lecce ha rigettato l’impugnazione proposta dall’INPS avverso la sentenza di primo grado, che aveva accolto la domanda proposta da Rosanna (OMISSIS) al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all’assegno per il nucleo familiare sulla pensione IO di cui fruiva, decorrente dal mese di agosto 2008;

la Corte territoriale ha ritenuto integrato il presupposto relative alla condizione di soggetto inabile a proficuo lavoro fin dal mese di maggio 2016, come attestato dalla Commissione sanitaria di Ugento in relazione alla domanda di pensione per inabilità civile, dovendosi ritenere sufficiente tale accertamento ed irrilevante che la parte non si fosse sottoposta alla visita finalizzata ad accertare lo stato di inabilità ai sensi della legge n. 222 del 1984;

avverso tale sentenza ricorre per cassazione l’Inps formulando un motivo;

resiste Rosanna (OMISSIS) con controricorso;

la proposta del relatore sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata.

CONSIDERATO che:

con l’unico motive di ricorso si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 2, comma 2, d.l. 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni in L. 13 maggio 1988, n. 153:

il ricorrente osserva che l’interpretazione accolta dalla sentenza impugnata aveva, nella sostanza, impedito l’accertamento del requisito sanitario previsto dalla legge sull’assegno per il nucleo familiare, nella ipotesi del più favorevole tetto reddituale, giacché aveva ritenuto idoneo l’accertamento effettuato al diverso fine della ricorrenza del presupposto sanitario necessario ad ottenere la pensione di inabilità civile e ciò pur trattandosi di presupposto non pienamente coincidente con quello qui richiesto, che rinvia alla inabilità di cui alla legge n. 222 del 1984;

il ricorso deve essere accolto;

l’assegno per il nucleo familiare, istituito con il D.L. 13 marzo 1988, n. 69, art. 2, convertito con modificazioni nella L. 13 maggio 1988, n. 153, è una prestazione a sostegno delle famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente, i cui nuclei familiari siano composti da una o più persone e il cui reddito complessivo familiare sia al di sotto delle fasce reddituali stabilite di anno in anno dalla legge;

la disciplina dettata dal D.L. 13 marzo 1988, n. 69 cit., art. 2., comma 3, ha rinviato, per quanto non previsto, alle disposizioni del T.U. sugli assegni familiari, approvato con il D.P.R. 30 maggio 1955, n. 1124 e, dunque, ha lasciato in vigore la disciplina preesistente per quel che riguarda i presupposti oggettivi e le modalità di erogazione della prestazione, la quale assume a parametro, per il riconoscimento del diritto, il reddito familiare;

nel D.L. n. 69 del 1988 cit., art. 2, comma 10, è previsto che “l’assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al settanta per cento del reddito complessivo del nucleo familiare”;

ne consegue che, a norma dell’art. 2697 c.c., qualora si agisca in giudizio per far valere il proprio diritto all’assegno per il nucleo familiare occorre provare non solo lo svolgimento effettivo dell’attività lavorativa, ma anche l’insussistenza della condizione ostativa di cui al citato D.L. n. 69 del 1988, art. 2, comma 10 (v. Cass. 27 marzo 2004, n. 6155; v. pure Cass. 17 aprile 2014, n. 8973);

ulteriore profilo, rilevante nella controversia in esame, è quello relativo al destinatario della prestazione, che vede come unità di riferimento il nucleo familiare, che può essere composto dal richiedente lavoratore o titolare della pensione, dal coniuge che non sia legalmente ed effettivamente separato;

dai figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno, ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro;

la L. n. 222 del 1984, ha introdotto un’unica ed unitaria nozione di “inabilità” che vale per integrare il diritto sia alla relativa pensione (art. 2), sia alla pensione di reversibilità (come si evince dal riferimento contenuto nella legge cit., art. 8 e della L. 21 luglio 1965 n. 903, artt. 21 e 22), sia ai fini del diritto agli assegni familiari, posto che l’art. 8 cit., comma 2 sostituisce l’art. 4 del TU 30 maggio 1955, n. 797 (Cass.26/08/2004, n. 16955; Cass. 26/6/2016, n. 10953; Cass. 9/4/2018, n. 8678);

sono quindi “inabili” alla stregua della L. n. 222 del 1984, artt. 2 e 8, contenenti identica dizione, “le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”;

la assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa deve essere determinata esclusivamente dalla infermità ovvero dal difetto fisico o mentale, non già da circostanze estranee alle condizioni di salute, senza che debba verificarsi, in caso di mancato raggiungimento di una totale inabilità, il possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto (in tal senso, Cass. n. 10953/2016, cit., e Cass. n. 8678/2018, cit.);

la Corte territoriale non si è attenuta a questi principi, avendo riconosciuto la prestazione pur in mancanza del positivo accertamento del necessario requisito sanitario, che non coincide con il diverso riconoscimento della inabilità civile, in seno a procedimento finalizzato all’ottenimento della relativa pensione ai sensi dell’art. 12 della 1. n. 118 del 1971;

il ricorso va quindi accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio ad altro Giudice che si designa nella Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, il quale si atterrà ai principi di diritto su espressi e provvederà anche a regolare le spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria, oggi 24 maggio 2022.

SENTENZA – copia non ufficiale -.