Il P.M. ha chiesto l’emissione del decreto penale di condanna; il G.I.P. assolve l’imputato; il P.G. ricorre e la Cassazione accoglie (Corte di Cassazione, Sezione III Penale, Sentenza 17 dicembre 2020, n. 36240).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IZZO Fausto – Presidente

Dott. SOCCI Angelo Matteo – Rel. Consigliere

Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere

Dott. SEMERARO Luca – Consigliere

Dott. Gianni Filippo Reynaud – Consigliere

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SCIACCA;

nel procedimento a carico di:

(OMISSIS) Michelangelo nato a CASTELVETRANO il 27/07/1980;

avverso la sentenza del 04/05/2020 del GIP TRIBUNALE di SCIACCA;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Angelo Matteo SOCCI;

lette le conclusioni del PG, Dott. Giuseppe CORASANITI: “Annullamento senza rinvio”.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sciacca con sentenza del 4 maggio 2020, ex art. 459, terzo comma e 129 cod. proc. pen., ha assolto Michelangelo (OMISSIS) dal reato contestatogli (art. 54 e 1161 del Codice della Navigazione – accertato fino al 31 maggio 2019 -) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

2. Ricorre in cassazione il Pubblico Ministero, deducendo il motivo di seguito enunciato, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

2.1. Violazione di legge (art. 129 e 459 cod. proc. pen.). L’assoluzione è stata pronunciata per mancanza delle prove relativamente al reato in accertamento.

Il giudice nella sentenza dà atto che le navi erano ormeggiate di punta con il relativo corpo morto, ma si esprimeva per difetto del quadro probatorio per addivenire ad una condanna.

La giurisprudenza di legittimità è costante nell’indicare l’illegittimità della sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari, richiesto dell’emissione di un decreto penale, per insussistenza o mancanza della prova (S.U. n. 18 del 1995, Rv. 202375).

2.2. Il P.M. è stato privato della possibilità di integrare la prova ove necessario nella sede dibattimentale, ove fosse necessario.

3. Ha chiesto pertanto l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso risulta fondato e la sentenza deve annullarsi senza rinvio con la trasmissione degli atti al Tribunale di Sciacca (Ufficio G.I.P.) per il prosieguo.

2. Il giudice per le indagini preliminari può, qualora lo ritenga, prosciogliere la persona nei cui confronti il Pubblico Ministero abbia richiesto l’emissione di decreto penale di condanna solo per una delle ipotesi tassativamente indicate nell’art. 129 cod. proc. pen., e non anche per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova ai sensi dell’art. 530, comma secondo, stesso codice, alle quali, prima del dibattimento – non essendo stata la prova ancora assunta – l’art. 129 non consente si attribuisca valore processuale. – Conf. Sez. Unite, 9 giugno 1995 n. 19, 20, 21, 22, rispettivamente in proc. Omenetti, Valeri, Solustri e Tupputi (Sez. U, n. 18 del 09/06/1995 – dep. 25/10/1995, P.G. in proc. Cardoni, Rv. 20237501; vedi anche Sez. 3, n. 45934 del 09/10/2014 – dep. 06/11/2014, P.G. in proc. Fusco, Rv. 26094101).

La sentenza di assoluzione ex art. 129 e 459, comma 3, cod. proc. pen. potrebbe – in tesi – essere pronunciata anche quando risulti evidente che non possano essere più acquisite prove della sua colpevolezza: “Il giudice chiamato a valutare la richiesta di emissione del decreto penale di condanna può deliberare il proscioglimento, secondo il disposto degli artt. 459 e 129 del codice di rito, solo quando risulti evidente la prova positiva dell’innocenza dell’imputato, o risulti evidente che non possono essere acquisite prove della sua colpevolezza, mentre l’analoga sentenza è preclusa quando l’infondatezza dell’accusa dovrebbe essere affermata mediante un esame critico degli elementi prodotti a sostegno della richiesta” (Sez. 5, n. 14981 del 24/03/2005 – dep. 21/04/2005, P.M. in proc. Becatelli, Rv. 23146101).

E’ evidente che l’insufficienza di prove è prevista dall’art. 530, comma 2, cod. proc. pen. e non dall’art. 129 cod. proc. pen. poiché, mentre la sentenza ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. è emessa dopo il dibattimento con l’acquisizione di tutte le prove richieste dalle parti e ammesse dal giudice, la sentenza ex art. 129 e 459 cod. proc. pen., invece, è pronunciata allo stato degli atti, con le prove che possono essere ancora acquisite nella sede naturale del dibattimento.

Allora, solo la certezza argomentata dell’impossibilità in assoluto di nuove prove può far estendere anche in sede di richiesta di decreto penale l’eventualità dell’emissione di una sentenza ex art. 129 e 459, terzo comma, cod. proc. pen. sull’insussistenza probatoria.

3. La sentenza impugnata nell’ultima parte della sua motivazione cerca di rappresentare proprio l’impossibilità di superare la situazione “di impasse probatorio”, in relazione alla necessità di un accertamento tramite rilievi fotografici subacquei (della presenza di corpi morti) in quanto l’ormeggio di punta potrebbe essere stato effettuato tramite l’utilizzo di ancore con esclusione del carattere permanente ed esclusivo dell’utilizzo dello specchio d’acqua da parte dei diportisti.

Tale deduzione del giudicante risulta però una congettura in quanto il giudice non ha evidenziato una modifica dello stato dei luoghi con la rimozione definitiva di eventuali corpi morti (in genere costituiti da blocchi di cemento ai quali si agganciano con idonei funi o catene le imbarcazioni) che renda impossibili ulteriori accertamenti, e non ha neanche argomentato sulla possibilità concreta della visione diretta della P.G. dei corpi morti al momento del sequestro e dell’intervento; la P.G. potrebbe benissimo nel corso di un esame dibattimentale chiarire la situazione di fatto riscontrata per l’imbarcazione da diporto del ricorrente nel porto di Porto Paolo di Menfi. Posto che il reato si configura proprio in relazione al tipo di ancoraggio del natante, se fisso o mobile (Sez. 3, n. 49328 del 14/11/2013 – dep. 09/12/2013, D’Errico, Rv. 25734901).

4. L’impossibilità (ulteriore) probatoria, quindi, è stata solo assertiva e scollegata dai dati processuali, e comunque la stessa non risultava evidente.

5. Può pertanto affermarsi il seguente principio di diritto:

“Il giudice chiamato a valutare la richiesta di emissione del decreto penale di condanna può pronunciare sentenza di proscioglimento, secondo il disposto degli artt. 129 e 459 cod. proc. pen., solo quando risulti evidente la prova positiva dell’innocenza dell’imputato, o risulti evidente che non possono essere acquisite prove (ulteriori o anche integrative di quelle già raccolte dall’accusa) della sua colpevolezza, mentre l’analoga sentenza è preclusa quando l’infondatezza dell’accusa dovrebbe essere affermata mediante un esame critico degli elementi prodotti a sostegno della richiesta che si concluda per una incertezza probatoria”.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Sciacca, Ufficio G.I.P. per l’ulteriore corso.

Così deciso il 26/11/2020.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2020.

SENTENZA – copia non ufficiale -.