Il reato di minaccia: definizione. Come tutelarsi: procedibilità a querela o d’ufficio.

La minaccia è un delitto contro la libertà individuale della persona ed è punito dal codice penale con una multa (fino a 51 euro) e, nei casi più gravi (previsti dal secondo comma dell’art. 612 c.p. con la reclusione fino a un anno.

Il reato di minaccia sussiste qualora un individuo venga intimidito con la prospettazione di un danno ingiusto, rivolto alla persona o al suo patrimonio, di entità tale da limitare la sua libertà psichica.
Si tratta di un reato che ha natura di pericolo, in quanto può rappresentare l’antefatto di atti lesivi concreti; tuttavia, ogni minaccia deve essere adeguatamente valutata in funzione della circostanza, delle condizioni dell’agente e dell’effetto sulla vittima.
Il testo della norma
Art. 612 del codice penale – minaccia

Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a 1.032 euro.

Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell’articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno e si procede d’ufficio.
La prospettazione del danno ingiusto
Il principale elemento costitutivo del reato è proprio la prospettazione di un ingiusto danno, tale da limitare la libertà morale della vittima e il cui futuro verificarsi dipende, in maniera diretta o commissionata, dall’agente.
Non rientrano, quindi, nella categoria le semplici imprecazioni o gli insulti.

Affinché la minaccia sia perseguibile, non è condizione necessaria la presenza, al compimento del fatto, della persona interessata; è infatti sufficiente che quest’ultima ne risulti informata, anche indirettamente da altri soggetti, a patto sia rilevabile la volontà dell’agente di produrre il vero e proprio risultato di intimorire la persona offesa.

Inoltre, tale reato non si prospetta soltanto in presenza di atti intimidatori espressi in forma verbale: possono rientrare nella minaccia anche gli strumenti comunicativi più svariati, come scritti, gesti, sms o e-mail.
La gravità della minaccia, infine, non dipende unicamente dal suo contenuto, ossia dal male concreto prospettato, bensì dallo stesso turbamento espresso dalla vittima, dal complesso di circostanze e dalle particolari condizioni dei soggetti coinvolti.
Come tutelarsi: procedibilità a querela o d’ufficio?
Il reato di minaccia è procedibile a querela: quest’ultima, può essere redatta presso qualsiasi posto di polizia oppure presentata, in forma scritta, al pubblico ministero (si veda nel formulario: atto di querela).
Tuttavia, come dispone il secondo comma dell’art. 612 del codice penale, si procede d’ufficio se la minaccia è grave o è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite o, più in generale se sussistono le aggravanti di cui all’articolo 339 c.p.