REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
Composta da:
Dott. PATRIZIA PICCIALLI – Presidente –
Dott. DANIELA CALAFIORE – Consigliere –
Dott. DONATELLA FERRANTI – Relatore –
Dott. ALESSANDRO D’ANDREA – Consigliere –
Dott. GENNARO SESSA – Consigliere –
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
(OMISSIS) (OMISSIS) nato a CITTÁ DELLA PIEVE il xx/xx/19xx;
avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE DI APPELLO di PERUGIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Dott.ssa DONATELLA FERRANTI;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. (omissis) (omissis) impugna la sentenza della Corte di Appello di Perugia di cui in epigrafe che il 6 ottobre 2023 ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Perugia in data 28 agosto 2021 per il reato di cui all’art. 187 co. 8 C.d.S per essersi rifiutato, mentre era alla guida del veicolo di proprietà di (omissis) (omissis) marca Mini tipo cooper tg (omissis), di sottoporsi ad accertamenti tecnici-sanitari finalizzati a determinare l’eventuale stato di alterazione psicofisica.
2. La difesa articola tre motivi di censura.
2.1. Con i primi due motivi di ricorso, la difesa lamenta violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione, con riferimento all’art. 187 co. 8 e 186 lett. c) C.d.S. rispetto all’art. 13 Cost., nonché rispetto agli artt. 356 c.p.p. e 114 disp. Att. c.p.p.
Sarebbe insussistente il rifiuto di sottoporsi all’accertamento in ordine allo stato di alterazione psicofisica perché il ricorrente, pure essendosi inizialmente rifiutato, avrebbe in seguito deciso di acconsentire dopo aver interloquito con il proprio difensore.
2.2. Con il terzo motivo di ricorso ha dedotto violazione di legge in relazione agli art. 62 bis cod.pen. e 133 cod.pen. in punto di negazione delle attenuanti generiche e di dosimetria della pena stante la incensuratezza e la condotta processuale assolutamente responsabile.
3. Il Procuratore generale con requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
4. Le doglianze di cui ai primi due motivi di ricorso sono state già dedotte e disattese, con congrua motivazione, in sede di merito.
Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici integra un reato di natura istantanea che si perfeziona con la manifestazione di indisponibilità da parte dell’agente, non rilevando il successivo atteggiamento collaborativo di volersi accertamenti (Sez. 4, n. 5909 del 08/01/2013 Rv. 254792 — 01).
La Corte di Appello, facendo corretta applicazione di tale principio di diritto, ha ritenuto che ai fini della configurabilità del reato non potesse rilevare il consenso espresso dall’imputato un’ora più tardi rispetto al suo iniziale rifiuto.
La motivazione espressa dalla Corte di Appello, pertanto, sfugge ai censurati vizi di illogicità dedotti dalla difesa: in tema di giudizio di legittimità, come noto, la cognizione della Corte di cassazione non attiene al fatto se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, né condividerne la giustificazione.
5. Quanto al terzo motivo va ribadito che l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse.
Nello specifico, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, non essendo sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato ( Sez. 4 – , n. 32872 del 08/06/2022 Ud. Rv. 283489 – 01 ).
L’assenza di elementi “positivi” è stata legittimamente motivata dalla Corte di Appello che, sul punto, ha ritenuto congrua la valutazione effettuata in sede di prime cure, in cui si valorizzavano gli elementi “negativi” rappresentati dalla gravità del fatto e dal contegno elusivo e non collaborativo tenuto dall’imputato.
6. Il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 5.06.2024.
Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2024.