Il ricorso in sede giurisdizionale si deve presentare entro 20 giorni o 60? (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 2 maggio 2018, n. 10429).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1543-2017 proposto da:

(OMISSIS), domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’ avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI, 12;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 259/2016 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 22/06/2016 r.g.n. 265/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/02/2018 dal Consigliere Dott. TRICOMI IRENE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA MARCELLO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

1. La Corte d’Appello di Torino, con la sentenza n. 259 del 2016, in parziale accoglimento dell’appello proposto da (OMISSIS) nei confronti del MIUR avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Asti, confermava la ritenuta decadenza dall’impugnazione del licenziamento per ripetute assenze ingiustificate alle convocazioni della Commissione medica competente alla verifica della idoneità della docente alle mansioni, in quanto il ricorso in sede giurisdizionale era stato proposto oltre il termine di sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo, termine che decorreva, nella specie, dal 23 maggio 2012, in ragione della ricezione della richiesta di tentativo di conciliazione da parte del MIUR il 3 maggio 2012.

Ed infatti, vi era stata la tempestiva attivazione della procedura conciliativa con lettera della (OMISSIS) pervenuta alla DTL (USR Piemonte) e al MIUR il 3 maggio 2012, cui il MIUR non aveva dato seguito.

Pertanto, tardiva era la proposizione del ricorso il 20 agosto 2012 al Tribunale di Torino, che poi si era dichiarato incompetente, con riassunzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Asti.

Il giudice di appello, quindi, riteneva assorbita la domanda di risarcimento dei danni derivati dal licenziamento, e rigettava la domanda di risarcimento dei danni derivanti dal ritardo nel pagamento delle spettanze di fine rapporto, perche’ non risultava allegato nessun danno ulteriore oltre quello gia’ coperto dagli interessi legali, che erano ovviamente dovuti dalla data di maturazione del credito al saldo.

La Corte d’Appello accoglieva la domanda di annullamento della sanzione disciplinare di 40 giorni di sospensione, con conseguente diritto al pagamento della retribuzione per tutta la durata della sospensione illegittima.

2. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre la (OMISSIS) prospettando tre motivi di ricorso.

3. Resiste il MIUR con controricorso.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso e’ dedotto, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3 e n. 5, in riferimento agli articoli 1965 e 1326 c.c., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di motivo di appello, e/o violazione e falsa applicazione di norme di diritto relativamente alla allegazione di intervenuta transazione delle causa tra le parti in punto di reintegra della ricorrente nel posto di lavoro, con riconoscimento della contribuzione maturata dal licenziamento alla reintegra.

1.1. La lavoratrice deduce che nel corso del giudizio di primo grado vi era stata una proposta transattiva da parte del MIUR che essa ricorrente non era stata in grado di accettare non avendo potuto partecipare alle successive udienze.

Nell’ambito dell’appello essa ricorrente aveva richiamato la vicenda, e aveva rilevato come tra le parti fosse intervenuta la conciliazione, a seguito di accettazione della suddetta proposta per fatti concludenti, chiedendo che ne fosse dato atto.

La Corte d’Appello aveva omesso di esaminare completamente il motivo.

1.2. Il motivo e’ inammissibile, atteso che l’omessa pronunzia da parte del giudice di merito integra un difetto di attivita’ che deve essere fatto valere dinanzi alla Corte di cassazione attraverso la deduzione del relativo “error in procedendo” e della violazione dell’articolo 112 c.p.c., non gia’ con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale o del vizio di motivazione ex articolo 360 c.p.c., n. 5, giacche’ queste ultime censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l’abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare o non giustificando adeguatamente la decisione resa (Cass., ord. n. 329 del 2016).

Si e’ peraltro affermato che l’omessa pronuncia su un motivo di appello integra la violazione dell’articolo 112 c.p.c., e non gia’ l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che e’ stato oggetto di discussione tra le parti, in quanto il motivo di gravame non costituisce un fatto principale o secondario, bensi’ la specifica domanda sottesa alla proposizione dell’appello, sicche’, ove il vizio sia dedotto come violazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo riformulato dal Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, il motivo deve essere dichiarato inammissibile (Cass., ord. n. 6835 del 2017).

Nella specie, poiche’ nella sentenza di appello non vi e’ alcun riferimento alla questione prospettata con l’odierno motivo di ricorso, trova applicazione la giurisprudenza di legittimita’ sopra richiamata. Peraltro la ricorrente non riproduce nel motivo, in modo circostanziato, ai fini della rilevanza dello stesso, la censura prospettata in appello, di cui denuncia l’omesso esame.

2. Con il secondo motivo di ricorso e’ dedotta in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla L. n. 604 del 1966, articolo 6, comma 2, e articolo 410 c.p.c., come modificato dalla L. n. 183 del 2010, articolo 32.

2.1. La ricorrente assume che erroneamente la Corte d’Appello ha ritenuto che era intervenuta la decadenza dall’azione, atteso che la DPL di Torino in data 31 maggio 2012 aveva comunicato al MIUR la richiesta di tentativo di conciliazione. Tale comunicazione veniva inviata ad essa ricorrente il 1 giugno 2012 e il ricorso veniva depositato il 20 agosto 2012.

Era, dunque, al 31 maggio 2012 che doveva farsi riferimento per la decorrenza del termine di 20 giorni per il MIUR ai fini di accettare o meno la proposta di tentativo di conciliazione. Tale termine scadeva il 20 giugno 2012 e da tale data andava computato il termine di 60 giorni per la proposizione del ricorso in sede giurisdizionale, intervenuta, quindi, tempestivamente.

2.2. Il motivo non e’ fondato.

La L. n. 604 del 1966, articolo 6, come mod., prevede che il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch’ essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volonta’ del lavoratore anche attraverso l’intervento dell’organizzazione sindacale diretto ad impugnare i(licenziamento stesso.

L’impugnazione e’ inefficace se non e’ seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni (nel testo originario era previsto il termine di duecentosettanta giorni), dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilita’ di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso.

Qualora la conciliazione o l’arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l’accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo.

Sull’interpretazione di tale ultima disposizione, in riferimento all’articolo 410 c.p.c., in particolare, verte il motivo di ricorso.

In ragione della corretta ricognizione astratta delle norme in esame, tenuto conto della chiarezza letterale delle stesse, la Corte d’Appello ha ritenuto che dalla comunicazione effettuata dalla lavoratrice al MIUR, come previsto dall’articolo 410 c.p.c., comma 5, oltre che alla DTP, avente ad oggetto la richiesta di tentativo obbligatorio di conciliazione, decorreva il termine di venti giorni di cui all’articolo 410, comma 7, cod. proc. civ., su cui commisurare la tempestiva proposizione del ricorso entro sessanta giorni, come previsto dalla citata L. n. 604 del 1966, articolo 6.

3. Con il terzo motivo di ricorso e’ prospettata violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli articoli 3 e 24 Cost., laddove e’ stata disattesa l’eccezione di incostituzionalita’ della L. n. 604 del 1966, articolo 6, comma 2, e dell’articolo 410 c.p.c., come modificato dalla L. n. 182 del 2010, articolo 32, cosi’ come interpretato dal Tribunale.

3.1 Il motivo e’ inammissibile.

Come questa Corte ha gia’ affermato (Cass. sentenze n. 25343 del 2014, n. 12055 del 2003), non puo’ costituire motivo di ricorso per cassazione la valutazione negativa del giudice di merito circa la rilevanza e la non fondatezza di una questione di legittimita’ costituzionale, perche’ il relativo provvedimento (benche’ eventualmente ricompreso, da un punto di vista formale, in una sentenza) ha carattere puramente ordinatorio, essendo riservato il relativo potere decisorio alla Corte costituzionale, e, d’altra parte, la stessa questione puo’ essere riproposta in ogni grado di giudizio.

Tuttavia, si deve presumere che le doglianze relative alle deliberazioni assunte dal giudice di merito sulla questione di legittimita’ costituzionale non si presentino come fine a se stesse, ma abbiano funzione strumentale in relazione all’obiettivo di conseguire una pronuncia piu’ favorevole di quella resa con la sentenza impugnata, e che, quindi, l’impugnazione investa sostanzialmente, sia pure in forma ellittica, il capo o il punto della sentenza regolato dalla norma giuridica la cui costituzionalita’ e’ contestata.

Tale impugnazione, nella specie, ha costituito oggetto del secondo motivo di ricorso, non fondato in quanto l’articolo 410 c.p.c., prevede che entro venti giorni dalla ricezione della richiesta di tentativo di conciliazione, inviata dalla ricorrente, la controparte, che intenda accettare la procedura di conciliazione, deve depositare una memoria, con le proprie argomentazioni difensive. In mancanza, venendo cosi’ disattesa la richiesta, e’ dalla scadenza di detto termine di 20 giorni che decorre il termine di decadenza di sessanta giorni per il deposito del ricorso giurisdizionale.

Si osserva, altresi’, che la disciplina in questione, definisce una chiara scansione procedimentale in ragione dell’esigenza di certezza delle situazioni giuridiche, per cui non e’ ravvisabile la non manifesta infondatezza della questione di legittimita’ costituzionale prospettata dalla ricorrente.

4. Il ricorso deve essere rigettato.

5. Le spese seguono la soccombenza.

6. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. articolo 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 4.000/00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. articolo 13, comma 1-bis.