Il succhiotto sul collo fatto con intenzione di apporre un marchio visibile a chiunque fosse interessato ad una relazione con la donna è violenza sessuale.

(Corte di Cassazione – Sezione III penale, sentenza 10 novembre 2016, n. 47265)

La natura “sessuale” dell’atto (che preesiste alle intenzioni dell’agente ma anche alla sensibilità della vittima) deve essere valutata secondo il significato “sociale” della condotta, avuto riguardo all’oggetto dei toccamenti, ma anche – quando ciò non sia sufficiente – al contesto in cui l’azione si svolge, ai rapporti intercorrenti tra le persone coinvolte e ad ogni altro elemento eventualmente sintomatico di una indebita compromissione della libera determinazione della sessualità del soggetto passivo.

Sentenza